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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/12/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1438 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
Parte_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
RR NO , come da procura in atti. opponente, contro
c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. NANI' MARIACONCETTA come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Titoli di credito.
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata al convenuto, l'opponente n.q. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 266/2021, emesso il 20.07.2021 dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.358,00 oltre interessi e spese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Barcellona P.G. adito da controparte, essendo competente il Tribunale Civile di Perugia e/o in subordine di Spoleto, sulla base delle norme del c.p.c. e per l'effetto, dichiarare nullo il D.I. n. 266/2021 e disporne la revoca;
- in via sostanziale e nel merito: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via preliminare, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il D.I. opposto con conseguente sua revoca perché non provato;
Si costituiva in giudizio l'opposta a quale, Controparte_1
contestando le domande avverse così concludeva:
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, ne di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, ritenere e dichiarare infondata ed inaccoglibile in diritto la eccezione preliminare di incompetenza territoriale avanzata dalla opponente per le causali sopra esposte.
3. Sempre nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed inaccoglibile in diritto la proposta opposizione atteso che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto,si fondano su fatture emesse a seguito di contratti di noleggio di veicoli, tutti sottoscritti dagli incaricati al ritiro della Parte_2
4. Conseguentemente rigettare la proposta opposizione per i motivi sopra esposti e per come sarà ulteriormente provato in corso di causa, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale e dopo l'escussione dei testi indicati dall'opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Dopo una serie di rinvii, giungeva all'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Preliminarmente, non trova accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale. Seppur vero che l'art. 19 c.p.c., disciplina il “Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute”, individuando quale giudice competente quello del luogo dove essa ha sede, e che l'art. 20 c.p.c., c.d. Foro facoltativo, si applica solo in caso di obbligazioni pecuniarie relative a somme liquide, cioè determinate nel loro importo, l'eccezione è ampiamente superata dalla previsione contenuta nel contratto stipulato dalle parti e dal quale deriva l'obbligazione oggetto di causa, che all'art. 17 prevede quale Foro convenzionale il Tribunale di Barcellona P.G.
In considerazione di ciò si ritiene competente il Foro adito. Nel merito, prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta società ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
6.358,00 a titolo di preteso credito per un contratto di noleggio stipulato tra le parti e la consegna dei mezzi come da contratto.
Da parte sua l'opponente ha contestato tale richiesta eccependo la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e precisando che non vi è prova della fornitura.
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la fattura non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia dalla medesima contestato l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. (cfr. Cass. 10 ottobre 2011 n. 20802)
Incombe, quindi, sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito, ciò anche quando e se il debitore, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta.
Secondo la Corte, infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall'art. 2734 c.c. in materia di confessione), e inidonea a invertire l'onere della prova secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto, resta pur sempre a carico del creditore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera.
Nel caso di specie entrambi i testi escussi, e , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
che i singoli contratti, prodotti in atti, venivano firmati, e quindi accettati dagli incaricati della Parte_2
, al momento della consegna dei mezzi.
[...]
Ma vi è di più, dalla accettazione della proposta transattiva, emerge che l'opponente ha manifestato la sua intenzione a pagare, riconoscendo così il debito.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'opposizione e si conferma il Decreto Ingiuntivo n. 266/21.
Riguardo la condanna per lite temeraria richiesta da parte opposta, ex art. 96 c.p.c., si rigetta tale richiesta in quanto il comma 1 del citato art. 96 c.p.c, prevede, per la sussistenza della lite temeraria, la mala fede o la colpa grave di chi promuove un giudizio o resiste nello stesso;
nel caso di specie l'opponente ha esercitato un suo diritto eccependo tra l'altro l'incompetenza territoriale. Non si ravvisa, pertanto né mala fede né colpa grave, nè un comportamento processuale tale da giustificare una condanna in via equitativa ex art. 96, 3 comma c.p.c.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore , nella Parte_3
misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1438/2021 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo N. 266/2021, emesso il 20.07.2021 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
Conferma il Decreto Ingiuntivo N. 266/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
20.07.2021. Condanna l'opponente in persona dell'amministratore unico sig. , alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese processuali, liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.
Nanì MA.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1438 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
Parte_1 Parte_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] P.IVA_1
RR NO , come da procura in atti. opponente, contro
c.f. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'Avv. NANI' MARIACONCETTA come da procura in atti. opposto, avente ad oggetto: Titoli di credito.
Conclusioni delle parti: parte opposta concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata al convenuto, l'opponente n.q. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 266/2021, emesso il 20.07.2021 dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G., con il quale veniva ingiunto il pagamento di € 6.358,00 oltre interessi e spese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Barcellona P.G. adito da controparte, essendo competente il Tribunale Civile di Perugia e/o in subordine di Spoleto, sulla base delle norme del c.p.c. e per l'effetto, dichiarare nullo il D.I. n. 266/2021 e disporne la revoca;
- in via sostanziale e nel merito: e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste formulate in via preliminare, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo il D.I. opposto con conseguente sua revoca perché non provato;
Si costituiva in giudizio l'opposta a quale, Controparte_1
contestando le domande avverse così concludeva:
1. In via preliminare, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta, ne di pronta soluzione, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2. Nel merito, ritenere e dichiarare infondata ed inaccoglibile in diritto la eccezione preliminare di incompetenza territoriale avanzata dalla opponente per le causali sopra esposte.
3. Sempre nel merito, ritenere e dichiarare infondata in fatto ed inaccoglibile in diritto la proposta opposizione atteso che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto,si fondano su fatture emesse a seguito di contratti di noleggio di veicoli, tutti sottoscritti dagli incaricati al ritiro della Parte_2
4. Conseguentemente rigettare la proposta opposizione per i motivi sopra esposti e per come sarà ulteriormente provato in corso di causa, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., veniva ammessa la prova testimoniale e dopo l'escussione dei testi indicati dall'opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Dopo una serie di rinvii, giungeva all'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Preliminarmente, non trova accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale. Seppur vero che l'art. 19 c.p.c., disciplina il “Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute”, individuando quale giudice competente quello del luogo dove essa ha sede, e che l'art. 20 c.p.c., c.d. Foro facoltativo, si applica solo in caso di obbligazioni pecuniarie relative a somme liquide, cioè determinate nel loro importo, l'eccezione è ampiamente superata dalla previsione contenuta nel contratto stipulato dalle parti e dal quale deriva l'obbligazione oggetto di causa, che all'art. 17 prevede quale Foro convenzionale il Tribunale di Barcellona P.G.
In considerazione di ciò si ritiene competente il Foro adito. Nel merito, prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivi (cfr. Cass. 20613/11).
L'opposta società ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
6.358,00 a titolo di preteso credito per un contratto di noleggio stipulato tra le parti e la consegna dei mezzi come da contratto.
Da parte sua l'opponente ha contestato tale richiesta eccependo la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. e precisando che non vi è prova della fornitura.
In base ai principi generali in tema di adempimento, va ribadito che la Suprema Corte ha precisato che la fattura non costituisce prova piena per le prestazioni in essa riferita. Secondo prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la fattura commerciale ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale o indizio in merito all'esistenza del credito in essa riportato, con la conseguenza che, qualora sia dalla medesima contestato l'importo, incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito. (cfr. Cass. 10 ottobre 2011 n. 20802)
Incombe, quindi, sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito, ciò anche quando e se il debitore, oltre a contestare la cifra fatturata, deduca e provi, sia pur genericamente, di aver già pagato la diversa e inferiore somma dovuta.
Secondo la Corte, infatti, poiché le dichiarazioni ammissive complesse o qualificate, in virtù dell'aggiunta di fatti favorevoli alla parte che le ha rese, sono inscindibili (come si desume dall'art. 2734 c.c. in materia di confessione), e inidonea a invertire l'onere della prova secondo le rispettive aree di pertinenza che l'art. 2697 c.c. assegna ai soggetti del rapporto, resta pur sempre a carico del creditore dimostrare che una frazione del proprio credito sia rimasta comunque insoddisfatta.
Tale prova può essere fornita oralmente, dimostrando, ad esempio, l'avvenuta fornitura, quando si tratti di merce o l'effettuazione di una prestazione d'opera.
Nel caso di specie entrambi i testi escussi, e , hanno confermato Testimone_1 Testimone_2
che i singoli contratti, prodotti in atti, venivano firmati, e quindi accettati dagli incaricati della Parte_2
, al momento della consegna dei mezzi.
[...]
Ma vi è di più, dalla accettazione della proposta transattiva, emerge che l'opponente ha manifestato la sua intenzione a pagare, riconoscendo così il debito.
Alla luce di quanto sopra, si rigetta l'opposizione e si conferma il Decreto Ingiuntivo n. 266/21.
Riguardo la condanna per lite temeraria richiesta da parte opposta, ex art. 96 c.p.c., si rigetta tale richiesta in quanto il comma 1 del citato art. 96 c.p.c, prevede, per la sussistenza della lite temeraria, la mala fede o la colpa grave di chi promuove un giudizio o resiste nello stesso;
nel caso di specie l'opponente ha esercitato un suo diritto eccependo tra l'altro l'incompetenza territoriale. Non si ravvisa, pertanto né mala fede né colpa grave, nè un comportamento processuale tale da giustificare una condanna in via equitativa ex art. 96, 3 comma c.p.c.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore , nella Parte_3
misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1438/2021 R.G.A.C., così provvede:
Rigetta l'opposizione a Decreto Ingiuntivo N. 266/2021, emesso il 20.07.2021 dal Tribunale di
Barcellona P.G.
Conferma il Decreto Ingiuntivo N. 266/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il
20.07.2021. Condanna l'opponente in persona dell'amministratore unico sig. , alla Parte_2 Parte_1
rifusione delle spese processuali, liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.
Nanì MA.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
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