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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2084/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi con il patrocinio dell'avv. CORSO ERMANNO, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Mazzini n. 102, CASTEL SAN
PIETRO TERME (BOLOGNA).
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 marzo 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali Parte_1 Parte_2 fideiussori della debitrice principale successivamente fallita, Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto n. 2059/2021, con cui il Tribunale di
Bologna aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore della ricorrente CP_1
la somma di € 69.806,22, a titolo di saldo debitore relativo ai rapporti contrattuali
[...] meglio descritti in atti.
In particolare, gli opponenti avevano dedotto la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta in data 23 gennaio 2007, in quanto riproduttiva di clausole coincidenti con quelle contenute nel modello ABI sanzionato dall'Autorità Garante per la Concorrenza, e, pertanto, avevano concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'ingiungente si era ritualmente costituita in giudizio, eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale dell'adìto Tribunale di Bologna in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma e, nel merito,
l'infondatezza delle deduzioni e domande svolte dagli opponenti.
Con sentenza n. 1306/2023, resa in data 28/6/2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, previa reiezione dell'opposizione come sopra proposta, confermava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, Parte_2 CP_1
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
pagina 2 di 9 In particolare, gli appellanti, quale unico motivo di gravame, hanno dedotto la nullità del contratto fideiussorio oggetto di causa per conformità allo schema ABI, o, in subordine, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8, e, concludendo, hanno testualmente chiesto :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dell'impugnazione proposta, annullare e/o riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna Terza Sezione
Civile n. 1306/23 pubblicata il 28.06.2023 nella causa civile RG 9498/2021 e non notificata e per l'effetto, così statuire: In via principale, nel merito, in accoglimento dell'opposizione: Accertare e dichiarare la nullità del contratto fideiussorio tra le parti e dedotto in narrativa per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. ed art. 2 L. n.
287/90 e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_1 Pt_2
a in forza della prestata fideiussione;
conseguentemente
[...] Controparte_1 dichiarare nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.2059/2021 del 10.05.2021, RG n. 2874/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna;
In via subordinata, nel merito: Accertare e dichiarare la nullità delle clausole agli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio tra le parti e dedotto in narrativa per violazione di norme imperative e per l'effetto dichiarare decaduto il creditore da ogni Controparte_1 diritto nei confronti dei signori e e/o comunque Parte_1 Parte_2 dichiarare l'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c. per i motivi tutti esposti nel presente atto;
conseguentemente dichiarare nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.2059/2021 del 10.05.2021, RG n.
2874/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna;
Tutto ciò con vittoria di spese e onorari oltre il 15% del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L'appellata costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, e, concludendo, ha chiesto :
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed assunto ogni opportuno provvedimento, così provvedere: preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto in violazione degli artt. 342 c.p.c. e
348bis c.p.c.; nel merito: rigettare integralmente le ragioni di appello, in quanto del tutto pagina 3 di 9 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di I grado del
Tribunale di Bologna. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 marzo 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata da precisando che la sua CP_1 cognizione era circoscritta all'esame della sola eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus per asserita violazione della normativa “antitrust” e non anche della domanda volta alla formale declaratoria di nullità poiché, quest'ultima, riservata, ope legis, alla competenza, funzionale ed esclusiva, della Sezione Specializzata in
Materia di Impresa del Tribunale di Milano.
Precisato nei termini sopra indicati il perimetro della sua delibazione, l'adìto Tribunale ha, poi, nel merito, rigettato la suddetta eccezione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo, rilevando, da un lato, che gli opponenti non avevano dato prova del collegamento funzionale tra la c.d. intesa anticoncorrenziale “a monte” ed il contratto di fideiussione “a valle” (c.d. collegamento funzionale) e, dall'altro, in conformità alla pronuncia n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come la mera coincidenza tra le clausole contenute nella fideiussione omnibus prestata dagli opponenti e il modello ABI non comportasse la nullità totale del contratto oggetto di causa, ma la sua nullità parziale, ex art. 1419 c.c., circoscritta cioè alle sole clausole coincidenti, estensibile all'intero contratto solo se l'interessato avesse dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte (essenziale) del suo contenuto colpita da nullità.
Avverso le statuizioni sopra riportate, gli appellanti hanno proposto appello deducendo il seguente motivo di gravame:
pagina 4 di 9 - nullità del contratto fideiussorio omnibus per conformità allo schema ABI, o, in subordine, nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 - Violazione di legge.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'opposizione per difetto di prova sia della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale (a monte) sia del collegamento funzionale tra l'allegata intesa e il contratto (a valle) di fideiussione.
In particolare, e hanno asserito di aver assolto l'onus Parte_1 Parte_2 probandi su di loro incombente avente, come detto, ad oggetto la dimostrazione dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, attraverso la produzione in giudizio di alcune (n. 3) fideiussioni omnibus (docc. 6, 7 e 8 fascicolo I grado attore) contenenti le medesime clausole presenti nel contratto di garanzia oggetto di causa, affermando, sul punto, che, una volta accertata la coincidenza tra le censurate clausole e il modello ABI
e, quindi, venuta meno l'efficacia della clausola derogatoria del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., l'intestata Corte d'Appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado per tardività dell'iniziativa giudiziale promossa in via monitoria da CP_1
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di coincidenza tra fideiussioni omnibus e intesa anticoncorrenziale, ha precisato che spetta ai fideiussori, che lamentano la nullità di tali clausole, anzitutto produrre in giudizio il provvedimento sanzionatorio della AN
d'TA e il contratto di fideiussione omnibus oggetto di contestazione.
Nel caso di fideiussione rilasciata in data successiva a quella di adozione del suddetto provvedimento della AN d'TA (come avvenuto nel caso di specie), spetta altresì ai garanti di dar prova dell'intesa anticoncorrenziale a monte, dimostrando l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle condizioni oggetto di impugnazione, fornendo, infine, specifica dimostrazione della corrispondenza tra le clausole dell'intesa illecita e quelle della fideiussione sottoscritta (v., da ultimo, Cass. Civ., n. 26533/2025).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie in commento, occorre, in primo luogo, rilevare che la fideiussione contestata è successiva al provvedimento della AN d'TA in quanto datata 23 gennaio 2007.
Gli opponenti-appellanti, al fine di dare prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, hanno versato in atti n. 2 fideiussioni rilasciate su moduli della
AN Popolare Emilia Romagna, rispettivamente del 2004 e del 2007, e una del Banco di Bologna del 2017.
Come noto, il Provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55 del 2005 costituisce
"prova privilegiata" dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005, mentre, per le fideiussioni omnibus di epoca successiva - come quella oggetto di controversia (23 gennaio 2007) -, è onere della parte che ne lamenta la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali (Cass. Civ., n.
17163/2025).
Nel caso in esame, la produzione di fideiussioni prestate su moduli di due istituti bancari operanti nel medesimo ambito regionale (Emilia-Romagna) e, per altro, in periodi ampiamente diversi tra loro (2004, 2007 e 2017), non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova adeguata della asserita intesa anticoncorrenziale e dell'uniforme applicazione delle medesime condizioni sul territorio nazionale.
Dal rigetto dell'unico motivo di appello sotto il profilo in precedenza esaminato, discende ineluttabilmente l'assorbimento del secondo profilo relativo al mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infatti, per le ragioni già esposte, la clausola derogatoria alla disciplina dettata dalla norma sopra citata rimane efficace, e, in ogni caso, deve rilevarsi l'infondatezza della censura in esame, in quanto, l'art. 7 della fideiussione omnibus (doc. 1 fascicolo attore I grado) contiene espressamente una clausola di escussione della garanzia “a prima richiesta”, in forza della quale l'istituto di credito aveva facoltà di far valere il proprio credito anche mediante una mera richiesta stragiudiziale, purchè nel rispetto del termine decadenziale di sei mesi. pagina 6 di 9 Nel caso di specie, per stessa ammissione degli appellanti, il contratto di mutuo è stato risolto con comunicazione del 19 aprile 2016, ricevuta dal debitore e dai garanti il 26 aprile 2016 (doc. 2 fascicolo attore I grado).
La suddetta comunicazione fa seguito ad un precedente sollecito dell'11 novembre 2015, rimasto privo di riscontro.
Gli appellanti asseriscono che la AN avrebbe dovuto far valere il proprio credito entro il 10 maggio 2016, facendo, così, decorrere il termine decadenziale semestrale dall'11 novembre 2015), sicchè il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto soltanto il 27 maggio 2021, sarebbe, ai fini che qui rilevano, tardivo.
Il gravame è infondato anche sotto questo profilo.
Come anticipato, all'art. 7 della fideiussione, il contratto prevede che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a a semplice richiesta scritta, Parte_4 quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio".
La clausola sopra riportata, nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca
"a semplice richiesta scritta", a prescindere dalla dichiarata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, impone di ritenere che le parti abbiano così inteso di esonerare comunque il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, sempre, però, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla disposizione normativa in precedenza citata.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di
Cassazione, la quale, in tema di contratto autonomo di garanzia, ha statuto che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.p.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente pagina 7 di 9 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. Civ., n. 31598/2021; Cass. Civ., n. 660/2025).
Tale principio è stato oramai esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche alle fideiussioni contenenti clausole a prima richiesta (Cass. Civ., n. 28083/2025).
Più precisamente, è stato affermato che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, ma occorre un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice.
Tuttavia, è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione va interpretata come deroga pattizia a quanto previsto da tale articolo (Cass. Civ., n.
835/2025).
In tale ipotesi, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere considerato soddisfatto dalla mera richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, a prescindere dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Cass. Civ., n. 22346/2017).
La ratio sottesa all'art. 7 del contratto di garanzia inter partes conduce a ritenere che, da un lato, si volesse porre a carico della banca creditrice l'onere di formulare una mera richiesta scritta, e, dall'altro, prescrivere ai fideiussori l'obbligo di provvedere al pagamento immediatamente dopo la ricezione della suddetta istanza.
Nel caso de quo, alla luce dei principi sopra enunciati, l'invio da parte dell'istituto bancario della comunicazione della risoluzione del rapporto e del contestuale sollecito
(26 aprile 2016) dev'essere ritenuto atto già di per sé idoneo a scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'atto da cui far decorrere il dies a quo del predetto termine decadenziale sia costituito dalla prima missiva di sollecito datata 11 novembre 2015, la comunicazione di risoluzione e di contestuale sollecito è, comunque, intervenuta nel rispetto del termine in questione (26 aprile 2016).
pagina 8 di 9 Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellata.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 1306/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 28.6.2023.
NN
e al rimborso, in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
e tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n. Parte_1 Parte_2
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2084/2023 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi con il patrocinio dell'avv. CORSO ERMANNO, C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via Mazzini n. 102, CASTEL SAN
PIETRO TERME (BOLOGNA).
APPELLANTI contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LE FOSSE Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 marzo 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali Parte_1 Parte_2 fideiussori della debitrice principale successivamente fallita, Parte_3 proponevano opposizione avverso il decreto n. 2059/2021, con cui il Tribunale di
Bologna aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore della ricorrente CP_1
la somma di € 69.806,22, a titolo di saldo debitore relativo ai rapporti contrattuali
[...] meglio descritti in atti.
In particolare, gli opponenti avevano dedotto la nullità, totale e/o parziale, della fideiussione omnibus dagli stessi sottoscritta in data 23 gennaio 2007, in quanto riproduttiva di clausole coincidenti con quelle contenute nel modello ABI sanzionato dall'Autorità Garante per la Concorrenza, e, pertanto, avevano concluso chiedendo la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'ingiungente si era ritualmente costituita in giudizio, eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale dell'adìto Tribunale di Bologna in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma e, nel merito,
l'infondatezza delle deduzioni e domande svolte dagli opponenti.
Con sentenza n. 1306/2023, resa in data 28/6/2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, previa reiezione dell'opposizione come sopra proposta, confermava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, Parte_2 CP_1
proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
pagina 2 di 9 In particolare, gli appellanti, quale unico motivo di gravame, hanno dedotto la nullità del contratto fideiussorio oggetto di causa per conformità allo schema ABI, o, in subordine, la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8, e, concludendo, hanno testualmente chiesto :
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento dell'impugnazione proposta, annullare e/o riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna Terza Sezione
Civile n. 1306/23 pubblicata il 28.06.2023 nella causa civile RG 9498/2021 e non notificata e per l'effetto, così statuire: In via principale, nel merito, in accoglimento dell'opposizione: Accertare e dichiarare la nullità del contratto fideiussorio tra le parti e dedotto in narrativa per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. ed art. 2 L. n.
287/90 e pertanto dichiarare che nulla è dovuto dai signori e Parte_1 Pt_2
a in forza della prestata fideiussione;
conseguentemente
[...] Controparte_1 dichiarare nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.2059/2021 del 10.05.2021, RG n. 2874/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna;
In via subordinata, nel merito: Accertare e dichiarare la nullità delle clausole agli artt. 2, 6 e 8 del contratto fideiussorio tra le parti e dedotto in narrativa per violazione di norme imperative e per l'effetto dichiarare decaduto il creditore da ogni Controparte_1 diritto nei confronti dei signori e e/o comunque Parte_1 Parte_2 dichiarare l'intervenuta scadenza dell'obbligazione principale ex art. 1957 c.c. per i motivi tutti esposti nel presente atto;
conseguentemente dichiarare nullo o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n.2059/2021 del 10.05.2021, RG n.
2874/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna;
Tutto ciò con vittoria di spese e onorari oltre il 15% del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L'appellata costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti, e, concludendo, ha chiesto :
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed assunto ogni opportuno provvedimento, così provvedere: preliminarmente: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto in quanto in violazione degli artt. 342 c.p.c. e
348bis c.p.c.; nel merito: rigettare integralmente le ragioni di appello, in quanto del tutto pagina 3 di 9 infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di I grado del
Tribunale di Bologna. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 4 marzo 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto precisare che, come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata da precisando che la sua CP_1 cognizione era circoscritta all'esame della sola eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione omnibus per asserita violazione della normativa “antitrust” e non anche della domanda volta alla formale declaratoria di nullità poiché, quest'ultima, riservata, ope legis, alla competenza, funzionale ed esclusiva, della Sezione Specializzata in
Materia di Impresa del Tribunale di Milano.
Precisato nei termini sopra indicati il perimetro della sua delibazione, l'adìto Tribunale ha, poi, nel merito, rigettato la suddetta eccezione e confermato l'opposto decreto ingiuntivo, rilevando, da un lato, che gli opponenti non avevano dato prova del collegamento funzionale tra la c.d. intesa anticoncorrenziale “a monte” ed il contratto di fideiussione “a valle” (c.d. collegamento funzionale) e, dall'altro, in conformità alla pronuncia n. 41994/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come la mera coincidenza tra le clausole contenute nella fideiussione omnibus prestata dagli opponenti e il modello ABI non comportasse la nullità totale del contratto oggetto di causa, ma la sua nullità parziale, ex art. 1419 c.c., circoscritta cioè alle sole clausole coincidenti, estensibile all'intero contratto solo se l'interessato avesse dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte (essenziale) del suo contenuto colpita da nullità.
Avverso le statuizioni sopra riportate, gli appellanti hanno proposto appello deducendo il seguente motivo di gravame:
pagina 4 di 9 - nullità del contratto fideiussorio omnibus per conformità allo schema ABI, o, in subordine, nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 - Violazione di legge.
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'opposizione per difetto di prova sia della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale (a monte) sia del collegamento funzionale tra l'allegata intesa e il contratto (a valle) di fideiussione.
In particolare, e hanno asserito di aver assolto l'onus Parte_1 Parte_2 probandi su di loro incombente avente, come detto, ad oggetto la dimostrazione dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, attraverso la produzione in giudizio di alcune (n. 3) fideiussioni omnibus (docc. 6, 7 e 8 fascicolo I grado attore) contenenti le medesime clausole presenti nel contratto di garanzia oggetto di causa, affermando, sul punto, che, una volta accertata la coincidenza tra le censurate clausole e il modello ABI
e, quindi, venuta meno l'efficacia della clausola derogatoria del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., l'intestata Corte d'Appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado per tardività dell'iniziativa giudiziale promossa in via monitoria da CP_1
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di coincidenza tra fideiussioni omnibus e intesa anticoncorrenziale, ha precisato che spetta ai fideiussori, che lamentano la nullità di tali clausole, anzitutto produrre in giudizio il provvedimento sanzionatorio della AN
d'TA e il contratto di fideiussione omnibus oggetto di contestazione.
Nel caso di fideiussione rilasciata in data successiva a quella di adozione del suddetto provvedimento della AN d'TA (come avvenuto nel caso di specie), spetta altresì ai garanti di dar prova dell'intesa anticoncorrenziale a monte, dimostrando l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle condizioni oggetto di impugnazione, fornendo, infine, specifica dimostrazione della corrispondenza tra le clausole dell'intesa illecita e quelle della fideiussione sottoscritta (v., da ultimo, Cass. Civ., n. 26533/2025).
pagina 5 di 9 Nella fattispecie in commento, occorre, in primo luogo, rilevare che la fideiussione contestata è successiva al provvedimento della AN d'TA in quanto datata 23 gennaio 2007.
Gli opponenti-appellanti, al fine di dare prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, hanno versato in atti n. 2 fideiussioni rilasciate su moduli della
AN Popolare Emilia Romagna, rispettivamente del 2004 e del 2007, e una del Banco di Bologna del 2017.
Come noto, il Provvedimento dell'Autorità di Vigilanza n. 55 del 2005 costituisce
"prova privilegiata" dell'intesa illecita a monte solo in relazione alle fideiussioni omnibus sottoscritte entro l'anno 2005, mentre, per le fideiussioni omnibus di epoca successiva - come quella oggetto di controversia (23 gennaio 2007) -, è onere della parte che ne lamenta la nullità allegare e provare la persistenza dell'intesa illecita, quindi, l'applicazione tendenzialmente uniforme, sul territorio nazionale, di moduli standard che contengano congiuntamente dette clausole contrattuali (Cass. Civ., n.
17163/2025).
Nel caso in esame, la produzione di fideiussioni prestate su moduli di due istituti bancari operanti nel medesimo ambito regionale (Emilia-Romagna) e, per altro, in periodi ampiamente diversi tra loro (2004, 2007 e 2017), non è, di per sé, sufficiente a fornire la prova adeguata della asserita intesa anticoncorrenziale e dell'uniforme applicazione delle medesime condizioni sul territorio nazionale.
Dal rigetto dell'unico motivo di appello sotto il profilo in precedenza esaminato, discende ineluttabilmente l'assorbimento del secondo profilo relativo al mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Infatti, per le ragioni già esposte, la clausola derogatoria alla disciplina dettata dalla norma sopra citata rimane efficace, e, in ogni caso, deve rilevarsi l'infondatezza della censura in esame, in quanto, l'art. 7 della fideiussione omnibus (doc. 1 fascicolo attore I grado) contiene espressamente una clausola di escussione della garanzia “a prima richiesta”, in forza della quale l'istituto di credito aveva facoltà di far valere il proprio credito anche mediante una mera richiesta stragiudiziale, purchè nel rispetto del termine decadenziale di sei mesi. pagina 6 di 9 Nel caso di specie, per stessa ammissione degli appellanti, il contratto di mutuo è stato risolto con comunicazione del 19 aprile 2016, ricevuta dal debitore e dai garanti il 26 aprile 2016 (doc. 2 fascicolo attore I grado).
La suddetta comunicazione fa seguito ad un precedente sollecito dell'11 novembre 2015, rimasto privo di riscontro.
Gli appellanti asseriscono che la AN avrebbe dovuto far valere il proprio credito entro il 10 maggio 2016, facendo, così, decorrere il termine decadenziale semestrale dall'11 novembre 2015), sicchè il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto soltanto il 27 maggio 2021, sarebbe, ai fini che qui rilevano, tardivo.
Il gravame è infondato anche sotto questo profilo.
Come anticipato, all'art. 7 della fideiussione, il contratto prevede che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a a semplice richiesta scritta, Parte_4 quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio".
La clausola sopra riportata, nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca
"a semplice richiesta scritta", a prescindere dalla dichiarata nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, impone di ritenere che le parti abbiano così inteso di esonerare comunque il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, sempre, però, nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla disposizione normativa in precedenza citata.
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di
Cassazione, la quale, in tema di contratto autonomo di garanzia, ha statuto che “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.p.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente pagina 7 di 9 interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. Civ., n. 31598/2021; Cass. Civ., n. 660/2025).
Tale principio è stato oramai esteso dalla giurisprudenza di legittimità anche alle fideiussioni contenenti clausole a prima richiesta (Cass. Civ., n. 28083/2025).
Più precisamente, è stato affermato che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957 c.c., non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, ma occorre un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice.
Tuttavia, è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione va interpretata come deroga pattizia a quanto previsto da tale articolo (Cass. Civ., n.
835/2025).
In tale ipotesi, l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere considerato soddisfatto dalla mera richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, a prescindere dalla proposizione di un'azione giudiziaria (Cass. Civ., n. 22346/2017).
La ratio sottesa all'art. 7 del contratto di garanzia inter partes conduce a ritenere che, da un lato, si volesse porre a carico della banca creditrice l'onere di formulare una mera richiesta scritta, e, dall'altro, prescrivere ai fideiussori l'obbligo di provvedere al pagamento immediatamente dopo la ricezione della suddetta istanza.
Nel caso de quo, alla luce dei principi sopra enunciati, l'invio da parte dell'istituto bancario della comunicazione della risoluzione del rapporto e del contestuale sollecito
(26 aprile 2016) dev'essere ritenuto atto già di per sé idoneo a scongiurare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
In ogni caso, anche a voler ritenere che l'atto da cui far decorrere il dies a quo del predetto termine decadenziale sia costituito dalla prima missiva di sollecito datata 11 novembre 2015, la comunicazione di risoluzione e di contestuale sollecito è, comunque, intervenuta nel rispetto del termine in questione (26 aprile 2016).
pagina 8 di 9 Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellata.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2 integralmente la sentenza n. 1306/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 28.6.2023.
NN
e al rimborso, in favore di delle spese Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
e tenuti, in solido tra loro, ai sensi del D.P.R. n. Parte_1 Parte_2
115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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