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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 48/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 12.14, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. OIENI DANIELA, oggi sostituita dall'Avv. Marco Cecconi per parte attrice opponente;
l'Avv. CREA DANIELE per parte convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore13.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 48/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA AURELIO SAFFI Parte_1 C.F._1
N. 29 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. OIENI DANIELA (c.f.: ) C.F._2 dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e di- CP_1 C.F._3 sgiuntamente, dall'avv. Daniele Crea (C.F. ) e dall'avv. LU LI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Crea, sito in C.F._5
Bologna alla Via Arienti n. 37, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI:
ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accogli- mento dei motivi suesposti,
Nel merito: In virtù di quanto dedotto ed eccepito, accogliere la presente opposizione e, per l'effet- to, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024) emesso dal Tri- bunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori il 14/11/2024 e pubblicato in pari data.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, ridurre il dovuto all'importo di euro 67.131,00, per tutti i motivi suesposti e, conseguen- temente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024).
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.
2
CONVENUTO OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
NEL MERITO:
Rigettare l'opposizione formulata dal signor avverso il decreto ingiunti- Parte_1 vo n. 4115/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda avanzata da parte del signor (detto John), CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza del credito azionato dal convenuto con il decreto ingiuntivo opposto;
e, per l'effetto
- Condannare il signor come sopra generalizzato a pagare in favore del Parte_1
Per_ signor (detto ) la complessiva somma di Euro 110.000,00 per le causali suin- CP_1 dicate, oltre gli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- In ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emesso dal Tri- bunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data nel pro- cedimento R.G. 15754/2024
Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipari e distrattari (e di cui si allega relativa nota spese) con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 6 novembre 2024, il Sig. ricorreva innanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, avverso il Sig. adducendo: Parte_1
- che il Sig. aveva emesso a suo favore una ricognizione di debito dell'importo di Parte_1
Euro 110.000,00;
- che tale debito era scaduto a far data dal 30 ottobre 2024;
- che, pertanto, il creditore era stato costretto a costituire in mora il Sig. Pt_1
- che, comunque ed in ogni caso, il debito non veniva regolarmente saldato.
Successivamente, questo Tribunale, nell'ambito del procedimento n.R.G. 15754/2024, con Decreto
Ingiuntivo n. 4115/2024 del 14 novembre 2024, ingiungeva al Sig. il pagamento Parte_1 di Euro 110.000,00 oltre spese.
Il Sig. proponeva opposizione avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo, eccependo Parte_1 che la pretesa creditoria del Sig. fosse infondata, in quanto il titolo si sarebbe so- CP_1 stanziato, anziché in un atto unilaterale recettizio di ricognizione di debito, come riferito nel ricorso
3
monitorio dalla controparte, in una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e recante un si- nallagma riconducibile al contratto di mutuo.
Pertanto, richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti,
In via preliminare: Rigettare qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti.
Nel merito: In virtù di quanto eccepito e documentato, accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024) emesso dal
Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori il 14/11/2024 e pubblicato in pari data.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.
Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni”.
2.
Con comparsa del 15 marzo 2025, il Sig. si costituiva in giudizio, deducendo che il CP_1 documento denominato “Riconoscimento di debito” (redatto in lingua francese, la cui traduzione in lingua italiana, asseverata e giurata dalla traduttrice di madrelingua francese – signora Parte_2
- veniva rilasciata in data 22 maggio 2024 dall'Ufficio Asseverazioni del Tribunale di Crotone, cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), su cui si fondava la richiesta avanzata in via monitoria, rappresentava, invece, un reale riconoscimento di debito derivante da un pregresso ed autonomo rapporto negozia- le, già perfezionato.
Parte opposta chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
- Munire totalmente o parzialmente (in relazione alle sole somme versate direttamente al signor
, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emesso dal Tribunale di Bo- Pt_1 logna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, di efficacia provviso- riamente esecutiva.
NEL MERITO:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emes- so dal Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva.
4
Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procura- tori, anticipari e distrattari e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitati- vamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
3.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Giudice concedeva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
***
4.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la regola generale stabilisce che il credi- tore che agisca in giudizio debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'i- nadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficien- te la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In altri termini, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fon- te negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, por- tando la prova dell'adempimento.
5.
Tanto premesso, è altresì pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo si configura come processo ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedi- mento ordinario. Purtuttavia, allorquando abbia ad oggetto un rapporto fondato su ricognizione di debito, opera l'istituto della c.d. astrazione processuale della causa che inverte il sistema tradiziona- le di allocazione degli oneri istruttori, così da far ricadere sul debitore, per sottrarsi al pagamento,
l'onere di provare l'inesistenza del rapporto.
Ed infatti, le dichiarazioni di scienza recanti ricognizioni di debito non assumono l'efficacia sostan- ziale costitutiva di una posizione creditoria, ma solo l'efficacia processuale - in deroga al normale canone dell' art. 2697 c.c. sopra richiamato - di sollevare il creditore dall'onere di dimostrare la sus-
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sistenza e l'entità del proprio credito per far gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito in precedenza riconosciuto in realtà non esiste o è ab origine invalido o si è successivamen- te estinto (art. 1988 c.c.).
6.
Con specifico riferimento al caso di specie, alla luce dei principi sopra esposti, si osserva che il
Doc. 1 allegato dal creditore in sede monitoria, pur costituendo fonte dell'obbligazione non titolata, già costituisce pieno assolvimento degli oneri probatori richiesti dall'ordinamento, tant'è vero che nel giudizio di cognizione sommaria il Giudicante ha ritenuto sufficiente la documentazione versata in atti ai fini dell'emissione del decreto.
Il riconoscimento di debito dedotto in giudizio (Doc. 1 fasc. monitorio), infatti, fa prova del rappor- to debitorio monitoriamente azionato solo fino alla prova contraria che deve essere fornita dall'o- dierno opponente. La prova contraria, atta a neutralizzare la pretesa creditoria, tuttavia, non risulta raggiunta, posto che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che farebbe supporre la sussisten- za di un sinallagma di mutuo, così come evocato dallo Pt_1
7.
Complessivamente, parte opponente esalta la natura bilaterale del Doc. 1 allegato al fascicolo moni- torio, basandosi quasi esclusivamente sulla sussistenza di una doppia sottoscrizione di entrambe le parti in causa ma, a ben vedere, attesa la valenza “pura” e non “titolata” della ricognizione de qua, non può escludersi che la firma del creditore sia stata apposta sulla dichiarazione unilaterale del de- bitore quale mera forma di accettazione.
Pertanto, dall'istruttoria non è emersa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la formazione dell'accordo tra le parti in relazione ad un asserito contratto di mutuo, salvo operare evidenti forza- ture ermeneutiche circa il tenore letterale del titolo.
8.
Quanto alla materiale dazione del denaro, poi, parte creditrice allega sub Doc. 3 le contabili di boni- fico aventi ad oggetto le seguenti transazioni:
- 23.02.2022 Euro 60.183,83 in favore di Quanticket SA;
- 31.03.2022 Euro 16.155,00 in favore di Quanticket SA;
- 19.05.2022 Euro 42.131,00 in favore di Parte_1
- 09.06.2022 Euro 33.000,00 in favore di Quanticket SA;
- 11.07.2022 Euro 20.000,00 in favore di Parte_1
- 15.08.2022 Euro 5.000,00 in favore di Parte_1
Ebbene, da una ricostruzione complessiva dei rapporti intercorsi tra le parti, appare evidente che sullo sfondo vi sia un accordo più ampio, di natura trilaterale, che ha coinvolto anche la Società
6
Quanticket SA e che, dunque, ha legittimato il Sig. al versamento delle somme in CP_1 favore della persona giuridica anziché direttamente del Sig. Naturalmente, il rife- Parte_1 rimento è rivolto al rapporto sotteso ai lavori di ristrutturazione che hanno interessato l'immobile sito in Galzignano Terme, Via Giacomo Leopardi n. 14 e che, per ragioni note solo alle parti, si è ri- solto per volontà unilaterale.
Ed infatti, la dichiarazione sub Doc. 6 effettuata dal Sig. , il quale afferma di non CP_1 avere più nulla a pretendere da parte di Quanticket SA, è datata 20 gennaio 2023, un solo giorno prima del riconoscimento di debito del 21 gennaio 2023 per cui è causa. In questa prospettiva, dun- que, la mancata corrispondenza tra gli importi menzionati nella ricognizione di debito (110.000,00
Euro, peraltro “arrotondati”) e quello delle transazioni documentalmente effettuate (176.469,83 Eu- ro), così come la discrasia tra il numero di versamenti ricevuti dallo sulla base di quanto di- Pt_1 chiarato nella ricognizione di debito (“trois versements”) ed il numero di bonifici realmente corri- sposti (nn. 6), vanno lette alla luce delle dichiarazioni unilaterali che, d'altra parte, anche il credito- re ha rilasciato allo (Doc. 6 sopra menzionato), in forza di accordi che in questa sede rive- Pt_1 stono rilevanza solo ancillare.
9.
Conseguentemente, le dichiarazioni di scienza contenute nel Doc. 1 fasc. monitorio sono qualifica- bili come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c..
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto con- fermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “re- levatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria […], ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizio- ne ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (così Cass. civ., Sez. I, ord., 25 gennaio 2022, n.
2091).
Pertanto, il debitore avrebbe dovuto fornire una prova contraria volta a superare la presun- Pt_1 zione di esistenza del debito quantificato in complessivi euro 110.000,00, avente ad oggetto l'inesistenza, l'invalidità, l'estinzione o la diversità del rapporto fondamentale da cui trae origine il debito riconosciuto. Ciò invece non è avvenuto: parte opposta ha svolto delle contestazioni solo ge-
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neriche e non ha fornito nessuna prova diretta a sconfessare il debito così come riconosciuto. Nes- sun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposto.
Pertanto, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, vi è evidenza sia dell'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in ricorso monitorio, sia dell'esposizione debitoria dello nei Pt_1 confronti del convenuto. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto in- giuntivo opposto.
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del pro- cesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. contro il decreto ingiuntivo n. 4115.2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 14 novembre 2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara defi- nitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna il Sig. a pagare direttamente in favore degli avv.ti Daniele Crea e Parte_1
LU LI, quali procuratori anticipari e distrattari del Sig. , le spese processuali, CP_1 che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e
IVA.
Bologna, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
8
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/10/2025, alle ore 12.14, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
l'Avv. OIENI DANIELA, oggi sostituita dall'Avv. Marco Cecconi per parte attrice opponente;
l'Avv. CREA DANIELE per parte convenuta opposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
I procuratori delle parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore13.50, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 48/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA AURELIO SAFFI Parte_1 C.F._1
N. 29 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv. OIENI DANIELA (c.f.: ) C.F._2 dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e di- CP_1 C.F._3 sgiuntamente, dall'avv. Daniele Crea (C.F. ) e dall'avv. LU LI (C.F. C.F._4
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniele Crea, sito in C.F._5
Bologna alla Via Arienti n. 37, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI:
ATTORE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accogli- mento dei motivi suesposti,
Nel merito: In virtù di quanto dedotto ed eccepito, accogliere la presente opposizione e, per l'effet- to, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024) emesso dal Tri- bunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori il 14/11/2024 e pubblicato in pari data.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, ridurre il dovuto all'importo di euro 67.131,00, per tutti i motivi suesposti e, conseguen- temente, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024).
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.
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CONVENUTO OPPOSTO
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
NEL MERITO:
Rigettare l'opposizione formulata dal signor avverso il decreto ingiunti- Parte_1 vo n. 4115/2024 emesso dal Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in accoglimento della domanda avanzata da parte del signor (detto John), CP_1 accertare e dichiarare la sussistenza del credito azionato dal convenuto con il decreto ingiuntivo opposto;
e, per l'effetto
- Condannare il signor come sopra generalizzato a pagare in favore del Parte_1
Per_ signor (detto ) la complessiva somma di Euro 110.000,00 per le causali suin- CP_1 dicate, oltre gli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- In ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emesso dal Tri- bunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data nel pro- cedimento R.G. 15754/2024
Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipari e distrattari (e di cui si allega relativa nota spese) con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3,
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 6 novembre 2024, il Sig. ricorreva innanzi al CP_1
Tribunale di Bologna, avverso il Sig. adducendo: Parte_1
- che il Sig. aveva emesso a suo favore una ricognizione di debito dell'importo di Parte_1
Euro 110.000,00;
- che tale debito era scaduto a far data dal 30 ottobre 2024;
- che, pertanto, il creditore era stato costretto a costituire in mora il Sig. Pt_1
- che, comunque ed in ogni caso, il debito non veniva regolarmente saldato.
Successivamente, questo Tribunale, nell'ambito del procedimento n.R.G. 15754/2024, con Decreto
Ingiuntivo n. 4115/2024 del 14 novembre 2024, ingiungeva al Sig. il pagamento Parte_1 di Euro 110.000,00 oltre spese.
Il Sig. proponeva opposizione avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo, eccependo Parte_1 che la pretesa creditoria del Sig. fosse infondata, in quanto il titolo si sarebbe so- CP_1 stanziato, anziché in un atto unilaterale recettizio di ricognizione di debito, come riferito nel ricorso
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monitorio dalla controparte, in una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti e recante un si- nallagma riconducibile al contratto di mutuo.
Pertanto, richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi suesposti,
In via preliminare: Rigettare qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione ex art. 648 c.p.c., per tutti i motivi sopra esposti.
Nel merito: In virtù di quanto eccepito e documentato, accogliere la presente opposizione e, per
l'effetto, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 (R.g. n. 15754/2024) emesso dal
Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori il 14/11/2024 e pubblicato in pari data.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore an- ticipatario.
Con riserva di ulteriori deduzioni, anche istruttorie, e produzioni”.
2.
Con comparsa del 15 marzo 2025, il Sig. si costituiva in giudizio, deducendo che il CP_1 documento denominato “Riconoscimento di debito” (redatto in lingua francese, la cui traduzione in lingua italiana, asseverata e giurata dalla traduttrice di madrelingua francese – signora Parte_2
- veniva rilasciata in data 22 maggio 2024 dall'Ufficio Asseverazioni del Tribunale di Crotone, cfr. doc. 1 fascicolo monitorio), su cui si fondava la richiesta avanzata in via monitoria, rappresentava, invece, un reale riconoscimento di debito derivante da un pregresso ed autonomo rapporto negozia- le, già perfezionato.
Parte opposta chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei suesposti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
- Munire totalmente o parzialmente (in relazione alle sole somme versate direttamente al signor
, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emesso dal Tribunale di Bo- Pt_1 logna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, di efficacia provviso- riamente esecutiva.
NEL MERITO:
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 4115/2024 emes- so dal Tribunale di Bologna, Giudice dott. Maurizio Atzori, il 14.11.2024 e pubblicato in pari data, munendo quest'ultimo di efficacia esecutiva.
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Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procura- tori, anticipari e distrattari e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitati- vamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
3.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Giudice concedeva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
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4.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la regola generale stabilisce che il credi- tore che agisca in giudizio debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'i- nadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficien- te la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
In altri termini, nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottrina e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fon- te negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, por- tando la prova dell'adempimento.
5.
Tanto premesso, è altresì pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiun- tivo si configura come processo ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedi- mento ordinario. Purtuttavia, allorquando abbia ad oggetto un rapporto fondato su ricognizione di debito, opera l'istituto della c.d. astrazione processuale della causa che inverte il sistema tradiziona- le di allocazione degli oneri istruttori, così da far ricadere sul debitore, per sottrarsi al pagamento,
l'onere di provare l'inesistenza del rapporto.
Ed infatti, le dichiarazioni di scienza recanti ricognizioni di debito non assumono l'efficacia sostan- ziale costitutiva di una posizione creditoria, ma solo l'efficacia processuale - in deroga al normale canone dell' art. 2697 c.c. sopra richiamato - di sollevare il creditore dall'onere di dimostrare la sus-
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sistenza e l'entità del proprio credito per far gravare sul debitore l'onere di dimostrare che il debito in precedenza riconosciuto in realtà non esiste o è ab origine invalido o si è successivamen- te estinto (art. 1988 c.c.).
6.
Con specifico riferimento al caso di specie, alla luce dei principi sopra esposti, si osserva che il
Doc. 1 allegato dal creditore in sede monitoria, pur costituendo fonte dell'obbligazione non titolata, già costituisce pieno assolvimento degli oneri probatori richiesti dall'ordinamento, tant'è vero che nel giudizio di cognizione sommaria il Giudicante ha ritenuto sufficiente la documentazione versata in atti ai fini dell'emissione del decreto.
Il riconoscimento di debito dedotto in giudizio (Doc. 1 fasc. monitorio), infatti, fa prova del rappor- to debitorio monitoriamente azionato solo fino alla prova contraria che deve essere fornita dall'o- dierno opponente. La prova contraria, atta a neutralizzare la pretesa creditoria, tuttavia, non risulta raggiunta, posto che dall'istruttoria non è emerso alcun elemento che farebbe supporre la sussisten- za di un sinallagma di mutuo, così come evocato dallo Pt_1
7.
Complessivamente, parte opponente esalta la natura bilaterale del Doc. 1 allegato al fascicolo moni- torio, basandosi quasi esclusivamente sulla sussistenza di una doppia sottoscrizione di entrambe le parti in causa ma, a ben vedere, attesa la valenza “pura” e non “titolata” della ricognizione de qua, non può escludersi che la firma del creditore sia stata apposta sulla dichiarazione unilaterale del de- bitore quale mera forma di accettazione.
Pertanto, dall'istruttoria non è emersa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la formazione dell'accordo tra le parti in relazione ad un asserito contratto di mutuo, salvo operare evidenti forza- ture ermeneutiche circa il tenore letterale del titolo.
8.
Quanto alla materiale dazione del denaro, poi, parte creditrice allega sub Doc. 3 le contabili di boni- fico aventi ad oggetto le seguenti transazioni:
- 23.02.2022 Euro 60.183,83 in favore di Quanticket SA;
- 31.03.2022 Euro 16.155,00 in favore di Quanticket SA;
- 19.05.2022 Euro 42.131,00 in favore di Parte_1
- 09.06.2022 Euro 33.000,00 in favore di Quanticket SA;
- 11.07.2022 Euro 20.000,00 in favore di Parte_1
- 15.08.2022 Euro 5.000,00 in favore di Parte_1
Ebbene, da una ricostruzione complessiva dei rapporti intercorsi tra le parti, appare evidente che sullo sfondo vi sia un accordo più ampio, di natura trilaterale, che ha coinvolto anche la Società
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Quanticket SA e che, dunque, ha legittimato il Sig. al versamento delle somme in CP_1 favore della persona giuridica anziché direttamente del Sig. Naturalmente, il rife- Parte_1 rimento è rivolto al rapporto sotteso ai lavori di ristrutturazione che hanno interessato l'immobile sito in Galzignano Terme, Via Giacomo Leopardi n. 14 e che, per ragioni note solo alle parti, si è ri- solto per volontà unilaterale.
Ed infatti, la dichiarazione sub Doc. 6 effettuata dal Sig. , il quale afferma di non CP_1 avere più nulla a pretendere da parte di Quanticket SA, è datata 20 gennaio 2023, un solo giorno prima del riconoscimento di debito del 21 gennaio 2023 per cui è causa. In questa prospettiva, dun- que, la mancata corrispondenza tra gli importi menzionati nella ricognizione di debito (110.000,00
Euro, peraltro “arrotondati”) e quello delle transazioni documentalmente effettuate (176.469,83 Eu- ro), così come la discrasia tra il numero di versamenti ricevuti dallo sulla base di quanto di- Pt_1 chiarato nella ricognizione di debito (“trois versements”) ed il numero di bonifici realmente corri- sposti (nn. 6), vanno lette alla luce delle dichiarazioni unilaterali che, d'altra parte, anche il credito- re ha rilasciato allo (Doc. 6 sopra menzionato), in forza di accordi che in questa sede rive- Pt_1 stono rilevanza solo ancillare.
9.
Conseguentemente, le dichiarazioni di scienza contenute nel Doc. 1 fasc. monitorio sono qualifica- bili come riconoscimento di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c..
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “ la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto con- fermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
c.c., un'astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “re- levatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria […], ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizio- ne ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (così Cass. civ., Sez. I, ord., 25 gennaio 2022, n.
2091).
Pertanto, il debitore avrebbe dovuto fornire una prova contraria volta a superare la presun- Pt_1 zione di esistenza del debito quantificato in complessivi euro 110.000,00, avente ad oggetto l'inesistenza, l'invalidità, l'estinzione o la diversità del rapporto fondamentale da cui trae origine il debito riconosciuto. Ciò invece non è avvenuto: parte opposta ha svolto delle contestazioni solo ge-
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neriche e non ha fornito nessuna prova diretta a sconfessare il debito così come riconosciuto. Nes- sun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposto.
Pertanto, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, vi è evidenza sia dell'esistenza del rapporto obbligatorio dedotto in ricorso monitorio, sia dell'esposizione debitoria dello nei Pt_1 confronti del convenuto. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto in- giuntivo opposto.
10.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per tutte le fasi del pro- cesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal Sig. contro il decreto ingiuntivo n. 4115.2024, Parte_1 emesso da questo Tribunale in data 14 novembre 2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara defi- nitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c;
- condanna il Sig. a pagare direttamente in favore degli avv.ti Daniele Crea e Parte_1
LU LI, quali procuratori anticipari e distrattari del Sig. , le spese processuali, CP_1 che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e
IVA.
Bologna, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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