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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16543 /2021 RG
Alla udienza del 19.12.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
Dopo camera di consiglio, alle ore 16.00 provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
MI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 Nel procedimento portante il n° 16543 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. C.F. , (avv.ti Li Parte_1 C.F._1
AL PA e AR IU)
OPPONENTE
CONTRO
La (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, n.q. di procuratore di
[...]
e per essa quale procuratore della (avv. CP_2 Parte_2
OB Costanzo)
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Ritenuta l'opposizione improcedibile, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3146/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Considerati i presupposti, la particolarità e novità giurisprudenziale della vicenda trattata, si provvede ad una compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente, necessita soffermarsi sul mancato esperimento della procedura di mediazione, a carico di parte opposta, condizione di procedibilità della domanda.
Ed invero, occorre sottolineare che il D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2010, convertito dalla L. 98/2013, ha istituito la mediazione obbligatoria nelle materie elencate nell'art. 5, co. I-bis e la mediazione obbligatoria per provvedimento del giudice, ex art. 5, co.
2. La mediazione è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie istituita nel nostro ordinamento su sollecitazione della
Comunità europea (Direttiva 2008/52/CE), in quanto procedura necessaria ad integrare i sistemi di risoluzione giudiziale delle controversie civili e commerciali. Il citato decreto ha inoltre istituito un articolato apparato sanzionatorio finalizzato a indurre le parti ad avviare e a partecipare correttamente alla procedura di mediazione.
Ciò posto, occorre preliminarmente porre l'attenzione sul comportamento processuale tenuto dalla società opposta. La stessa,
dopo aver notificato il procedimento monitorio opposto in data
27/10/2021, (seppur tardivamente , ben oltre il termine di 60 gg di efficacia) si è costituita nel presente giudizio ordinario di merito, con comparsa di costituzione e risposta, solamente in data 19/07/2023, a procedimento istruito, e rinviato per discussione ex art 281 sexies cpc.
Ed in riferimento all'eccezione avversaria di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, negava l'improcedibilità per mancata
3 mediazione, richiamando Cass. n. 24629/2015 e ritenendo che, nel procedimento monitorio, l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria graverebbe sull'opponente e non sul creditore opposto.
Ciò posto, a parere di questo Decidente le predette argomentazioni sono del tutto prive di pregio oltre che palesemente tardive.
In prima battuta è appena il cado di evidenziare come parte opposta non essendosi costituita, se non in sede di precisazione delle conclusioni, non ha chiaramente formulato alcuna richiesta di provvisoria esecutorietà, sulla quale quale questo Decidente avrebbe dovuto pronunziarsi.
Ed ancora la materia della mediazione, ha registrato svariati mutamenti giurisprudenziali, per ultimo, la decisione delle Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo
giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la
procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue
che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al
citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
4 I giudici delle SS UU, concludono ritenendo che l'orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato ed ha quindi stabilito sanando il contrasto giurisprudenziale e sancendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione è a carico del creditore opposto.
A fondamento dell'orientamento fissato dalle SS UU, si richiama tra le altre l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, che fissa l'obbligo di specificare nella domanda di mediazione le ragioni della pretesa,
rendendo pacifico che debba essere l'attore a provvedervi, essendo lui ad assumere l'iniziativa processuale. La Corte spiega che bisogna porre l'attenzione sulla natura sostanziale della parte opposta (creditore),
che mantiene l'interesse ad azionare il diritto in sede giudiziale.
Ad ulteriore conferma di quanto già esposto, si richiama l'art. 5,
comma 1-bis del decreto legislativo di cui sopra, che pone l'onere di esperire il tentativo di mediazione a carico di “chi intende esercitare in giudizio un'azione”.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del DI opposto.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese legali, occorre rilevare che l'evoluzione della giurisprudenza di merito in ordine all'improcedibilità dell'azione per il mancato avvio della mediazione demandata, ex art 5, co. 2., configura
5 le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese.
Pa, lì 19.12. 2025 IL GOP
Valentina MI
6
Alla udienza del 19.12.2025 viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate solamente da parte opposta che valgono come presenza in udienza
IL GOP
Dopo camera di consiglio, alle ore 16.00 provvede come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
MI della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
1 Nel procedimento portante il n° 16543 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
TRA
Il Sig. C.F. , (avv.ti Li Parte_1 C.F._1
AL PA e AR IU)
OPPONENTE
CONTRO
La (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, n.q. di procuratore di
[...]
e per essa quale procuratore della (avv. CP_2 Parte_2
OB Costanzo)
OPPOSTA
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Ritenuta l'opposizione improcedibile, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3146/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo;
Considerati i presupposti, la particolarità e novità giurisprudenziale della vicenda trattata, si provvede ad una compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente, necessita soffermarsi sul mancato esperimento della procedura di mediazione, a carico di parte opposta, condizione di procedibilità della domanda.
Ed invero, occorre sottolineare che il D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2010, convertito dalla L. 98/2013, ha istituito la mediazione obbligatoria nelle materie elencate nell'art. 5, co. I-bis e la mediazione obbligatoria per provvedimento del giudice, ex art. 5, co.
2. La mediazione è una procedura alternativa di risoluzione delle controversie istituita nel nostro ordinamento su sollecitazione della
Comunità europea (Direttiva 2008/52/CE), in quanto procedura necessaria ad integrare i sistemi di risoluzione giudiziale delle controversie civili e commerciali. Il citato decreto ha inoltre istituito un articolato apparato sanzionatorio finalizzato a indurre le parti ad avviare e a partecipare correttamente alla procedura di mediazione.
Ciò posto, occorre preliminarmente porre l'attenzione sul comportamento processuale tenuto dalla società opposta. La stessa,
dopo aver notificato il procedimento monitorio opposto in data
27/10/2021, (seppur tardivamente , ben oltre il termine di 60 gg di efficacia) si è costituita nel presente giudizio ordinario di merito, con comparsa di costituzione e risposta, solamente in data 19/07/2023, a procedimento istruito, e rinviato per discussione ex art 281 sexies cpc.
Ed in riferimento all'eccezione avversaria di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, negava l'improcedibilità per mancata
3 mediazione, richiamando Cass. n. 24629/2015 e ritenendo che, nel procedimento monitorio, l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria graverebbe sull'opponente e non sul creditore opposto.
Ciò posto, a parere di questo Decidente le predette argomentazioni sono del tutto prive di pregio oltre che palesemente tardive.
In prima battuta è appena il cado di evidenziare come parte opposta non essendosi costituita, se non in sede di precisazione delle conclusioni, non ha chiaramente formulato alcuna richiesta di provvisoria esecutorietà, sulla quale quale questo Decidente avrebbe dovuto pronunziarsi.
Ed ancora la materia della mediazione, ha registrato svariati mutamenti giurisprudenziali, per ultimo, la decisione delle Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.
5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo
giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione
della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la
procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue
che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al
citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
4 I giudici delle SS UU, concludono ritenendo che l'orientamento della sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato ed ha quindi stabilito sanando il contrasto giurisprudenziale e sancendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione è a carico del creditore opposto.
A fondamento dell'orientamento fissato dalle SS UU, si richiama tra le altre l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 28/2010, che fissa l'obbligo di specificare nella domanda di mediazione le ragioni della pretesa,
rendendo pacifico che debba essere l'attore a provvedervi, essendo lui ad assumere l'iniziativa processuale. La Corte spiega che bisogna porre l'attenzione sulla natura sostanziale della parte opposta (creditore),
che mantiene l'interesse ad azionare il diritto in sede giudiziale.
Ad ulteriore conferma di quanto già esposto, si richiama l'art. 5,
comma 1-bis del decreto legislativo di cui sopra, che pone l'onere di esperire il tentativo di mediazione a carico di “chi intende esercitare in giudizio un'azione”.
Sulla scorta delle superiori argomentazioni, l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del DI opposto.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita.
In ordine alle spese legali, occorre rilevare che l'evoluzione della giurisprudenza di merito in ordine all'improcedibilità dell'azione per il mancato avvio della mediazione demandata, ex art 5, co. 2., configura
5 le ragioni ipotizzate dall'art. 92, co. 2, cpc, che consentono di applicare alle parti l'integrale compensazione delle spese.
Pa, lì 19.12. 2025 IL GOP
Valentina MI
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