Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5164
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria

    Il Tribunale, richiamando la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020, ha stabilito che l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta (creditore). Il mancato esperimento comporta l'improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 5164
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5164
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo