Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25698 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PEZZELLA GIUSI
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.7.2024, parte ricorrente, premesso con decreto di omologa del 30.10.2022 il Tribunale di Roma riconosceva la sussistenza dei requisiti medico-legali per fruire della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 con decorrenza dal giugno 2022; che in data 9.11.2022 il ricorrente notificava detto decreto all' ed in data 29.12.2022 CP_2
inviava all'Istituto la documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione;
che ciò nonostante l' non provvedeva alla liquidazione della provvidenza;
CP_2
ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto di aver comunicato alla parte in data CP_2
1.10.2024 la liquidazione della prestazione e di aver provveduto al pagamento dei relativi
1
All'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Istituto alle spese di lite.
Deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_2
avvenuto solo nelle more del giudizio e ben oltre il termine di 120 giorni di cui all'art. 20
DL 78/09 (come modificato in sede di conversione). Dette spese si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, della serialità del contenzioso assistenziale e della brevissima durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_2
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma 8.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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