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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/11/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1414/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Ferrari Morandi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Bellomarì)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 995 del 2/12/2021
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - in ossequio al principio della ragione più liquida (nella specie, senza indagare sulla sussistenza degli altri requisiti per ottenere la prestazione invocata) - si rigettava la domanda, CP_ proposta da nei confronti dell , volta all'accertamento del diritto a percepire la Parte_1 pensione di reversibilità, in qualità di figlio inabile del defunto padre , morto il 26/7/2011, Persona_1 confermando, anche all'esito dell'espletata CTU, il diniego disposto dall'Istituto all'istanza amministrativa presentata dal figlio, sul fondante assunto per cui quest'ultimo non era stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare.
L nterponeva appello, cui resisteva l . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale, il quale aveva disatteso la suddetta domanda, sulla base del dirimente rilievo per cui il ricorrente, alla luce dell'espletata
CTU, non fosse, all'epoca del decesso del dante causa, inabile al proficuo lavoro.
In particolare, l' sostiene che “troppo semplicisticamente” il CTU di primo grado avesse Parte_1 ritenuto il periziato non meritevole della provvidenza invocata, nel mentre, al contrario, “un più approfondito esame delle affezioni di cui lo stesso è portatore avrebbe potuto confortarlo per il riconoscimento di quanto richiesto”, atteso che, “dalla copiosa documentazione sanitaria in atti, si può rilevare un quadro complessivo morboso assai rilevante, fortemente ingravescente, con esami specialistici effettuati presso strutture pubbliche e non tenuti nella giusta considerazione dal CTU di primo grado”.
Tale censura si rivela infondata.
L'art. 22 della legge n. 903/1965, e successive modifiche ed integrazioni, contempla la spettanza del beneficio della pensione di reversibilità ai figli, riconosciuti inabili al lavoro, a carico del genitore pensionato, al momento del decesso di quest'ultimo, considerandosi “a carico” qualora il medesimo genitore provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
pertanto, per la prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio, occorre, in primis, il requisito sanitario rappresentato dall'inabilità ai sensi della legge n.
222/1984, oltre lo stato di bisogno del figlio superstite (versando in una situazione di assenza di autosufficienza economica) ed il mantenimento del discendente da parte del dante causa.
Sul punto, si è ulteriormente chiarito che, in tema di pensione di reversibilità di cui all'art. 13 della legge n. 218/1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n. 903/1965, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta a favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto in questione, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga posteriormente a tale momento, attesa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (v., tra le altre, Cass.
10/8/2004, n. 15440; Cass. 14/5/1988, n. 3599; Cass. 23/2/1984, n. 1276).
Orbene, il CTU nominato nel giudizio di primo grado (dott. ) ha accertato che l è Per_2 Parte_1 risultato affetto da un complesso di infermità che, però, non integravano, al momento al decesso de cuius, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta, in quanto non si trovava nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere un'attività lavorativa (v. soprattutto le integrazioni del 13/11/2021). Non si ritiene che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione dell'espletata perizia, fondata su seri e completi accertamenti clinici nonché sorretta da condivisibili argomentazioni medico/legali.
Invero, l'ausiliario ha compiuto un'indagine assai accurata, valutando esattamente tutte le risultanze dei vari esami specialistici e di laboratorio allegati agli atti di causa, laddove il presente gravame, riportando la CT di parte (dott. non riesce a contrastare le approfondite e motivate conclusioni peritali. Per_3
Le censure sollevate in tale perizia di parte, in particolare, sono prive di qualsiasi riscontro documentale, limitandosi ad un'indimostrata “rivalutazione delle ripercussioni determinate dalle patologie caratterizzanti il quadro clinico” - segnatamente, concernenti il sistema neuropsichico e il disturbo cardiovascolare - sicchè non si ritiene che sussistano le condizioni per il rinnovo della consulenza.
L'appellante evidenzia, inoltre, la consulenza tecnica depositata nel giudizio R.G. n. 925/2018, sempre CP_ davanti al Tribunale di Tivoli, nel quale lo stesso aveva chiesto la condanna dell al Parte_1 pagamento della pensione di reversibilità, quale figlio maggiorenne inabile della madre , Persona_4 deceduta in data 20/10/2016.
Tuttavia, l'accertamento peritale non riguardava la sussistenza del requisito sanitario alla data del decesso del padre, avvenuta più di cinque anni prima, in data 26/7/2011 e, ad ogni buon conto, la CTU depositata in quel giudizio non aveva attestato la sussistenza di una condizione psico-fisica tale da determinarne “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 222/1984, tanto che il giudice adìto - pur confermando la sussistenza dello stato di invalido civile, già riconosciuto con precedente decreto di omologa - aveva rigettato la domanda avversaria per insussistenza del requisito sanitario.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento (assorbendo ogni esame in ordine alla verifica della sussistenza dei summenzionati concorrenti parametri socio-economici della provvidenza de qua).
Parte appellante, pur soccombente, va esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 - mentre va, invece, dichiarata tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, non valendo in tema l'esonero.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 4/11/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE CE)