Articolo 7 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 marzo 1958
Art. 7.
Per la composizione amministrativa delle contravvenzioni previste dall' art. 22 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , ma derivanti dalla inosservanza della presente legge, valgono le forme di cui al predetto articolo ed il parere previsto, al successivo art. 23 della citata legge, e' richiesto dal prefetto all'Opera per l'assistenza ai profughi.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958