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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1669/2024 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
Leonida Bissolati n. 54, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Consaga, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._2
Giuseppe Cinnirella n. 32, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, presso lo studio legale dell'avv.
Francesca D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso, così come modificato e integrato con l'accordo depositato in data 3.3.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.9.1992, nel comune di Caltanissetta, trascritto nel registro dello Stato Civile del comune al n. 319, anno 1993, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi omologata con decreto reso da questo Tribunale il 16.5.2014.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono anche le condizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 4 della L. 898/70 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figlie, il 7.7.1996, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 8.4.2001, maggiorenne ma economicamente Per_2 ancora non indipendente rispetto al quale le parti hanno inteso regolare i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo stabilito un contributo al suo mantenimento ed a carico del padre nella misura di € 150,00, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, come precisato con l'accordo integrativo depositato il 3.3.2025, provvedendo per il resto a regolare aspetti patrimoniali riguardanti i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione deli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, con omologa delle relative condizioni.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 settembre 1992, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, trascritto nei registri del comune di Caltanissetta al n. 319, serie A, parte II, anno 1992, ed omologa le condizioni dai predetti indicate nel ricorso depositato il 18.10.2024, come modificate ed integrate con l'accordo depositato il 3.3.2025.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott.ssa Alessandra Frasca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1669/2024 V.G., promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._1
Leonida Bissolati n. 54, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Consaga, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente in [...] C.F._2
Giuseppe Cinnirella n. 32, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, presso lo studio legale dell'avv.
Francesca D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
-RICORRENTI-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.3.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i difensori concludevano insistendo nell'accoglimento del ricorso, così come modificato e integrato con l'accordo depositato in data 3.3.2025.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art 473 bis.51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8.9.1992, nel comune di Caltanissetta, trascritto nel registro dello Stato Civile del comune al n. 319, anno 1993, serie A, parte II, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale poi omologata con decreto reso da questo Tribunale il 16.5.2014.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono anche le condizioni dettate dall'ultimo comma dell'art. 4 della L. 898/70 per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figlie, il 7.7.1996, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , il 8.4.2001, maggiorenne ma economicamente Per_2 ancora non indipendente rispetto al quale le parti hanno inteso regolare i rapporti economici in maniera corrispondente ai suoi interessi, avendo stabilito un contributo al suo mantenimento ed a carico del padre nella misura di € 150,00, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie, come precisato con l'accordo integrativo depositato il 3.3.2025, provvedendo per il resto a regolare aspetti patrimoniali riguardanti i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione deli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso, con omologa delle relative condizioni.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato l'8 settembre 1992, in Caltanissetta, tra e , come sopra Parte_1 Controparte_1 generalizzati, trascritto nei registri del comune di Caltanissetta al n. 319, serie A, parte II, anno 1992, ed omologa le condizioni dai predetti indicate nel ricorso depositato il 18.10.2024, come modificate ed integrate con l'accordo depositato il 3.3.2025.
Nulla sulle spese.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Caltanissetta di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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