Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1625
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata individuazione dell'obbligato principale

    La Corte ha ritenuto infondata la lettura dell'art. 1, co. 945, l. n. 208/2015, affermando che l'imposta sulle scommesse non è stata convertita in imposta diretta sui ricavi dell'attività economica.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo per Societa_1

    La Corte ha richiamato la normativa che prevede il pagamento dell'imposta unica anche in assenza o inefficacia della concessione, interpretando l'art. 3 del D.Lgs. 504/1998 nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto terzi.

  • Rigettato
    Disapplicare art. 1, co. 644, l. n. 190/2014 per violazione artt. 49 e 56 TFUE

    La Corte ha ritenuto che la normativa mira a ristabilire un principio di parità tra concessionari statali e operatori privi di concessione, superando il vaglio della giurisprudenza unionale. È stata esclusa la discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla CGUE per la metodologia di calcolo dell'imposta

    La Corte ha ritenuto che la metodologia di calcolo dell'imponibile forfettario sia ragionevole e giustificata dalle condizioni di vantaggio degli operatori non autorizzati rispetto a quelli legali, considerando la maggiore ampiezza della loro offerta di gioco.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale su artt. 1-3, D. Lgs. n. 504/1998 e art. 1, co. 644, lett. g), l.n. 190/2014

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della CGUE che hanno esaminato e validato la normativa in questione, escludendo violazioni dei principi di capacità contributiva e di non discriminazione.

  • Rigettato
    Disapplicare le disposizioni violate per sproporzione delle sanzioni e obiettiva incertezza

    La Corte ha escluso l'operatività dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, poiché la L. 220/2010 è entrata in vigore prima del periodo d'imposta in questione, sciogliendo ogni incertezza. Le sanzioni sono applicabili in continuità con la sottoposizione all'imposta di contribuenti autorizzati e non.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto provato lo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse non autorizzata nel 2019 sulla base della persistenza del contratto di ricevitoria e del luogo fisico, supportata da visure fotografiche.

  • Rigettato
    Discriminazione di Societa_1 nell'accesso al sistema concessorio italiano

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che afferma che l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base alla sede. Ha anche evidenziato che la tesi ricorrente porterebbe a una discriminazione al contrario, favorendo operatori al di fuori del sistema concessorio.

  • Rigettato
    Sussistenza dell'esimente per obiettiva incertezza

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente, ritenendo che la normativa del settore fosse chiara a seguito dell'entrata in vigore della L. 220/2010, e che le sanzioni fossero applicabili in continuità con la sottoposizione all'imposta di soggetti autorizzati e non.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1625
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1625
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo