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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 03/02/2026, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1625/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
EL IA BE, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8135/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Pva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Piva_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17190012548U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 843/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l.s. e Ricorrente_2 proponevano, nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI ricorso n. 8135/2025 RG avverso un Avviso di accertamento per Imposta Unica sui concorso pronostici e scommesse (anno 2019) per € 150.562,96 oltre sanzioni ed interessi.
1.1 Ricorrente_1 srls svolgeva attività non autorizzata di raccolta di scommesse (per conto del bookmaker Societa_1) nei locali di Indirizzo_1, in Roma.
1.2 L'atto impugnato determina le somme dovute con metodo induttivo [art. 1, co. 644, lett. g), l. n.
190/2014] e segue gli accertamenti disposti sulle precedenti annualità (2013-2018) ed alla mancata trasmissione della documentazione necessaria a quantificare l'imponibile evaso
2. Le parti ricorrenti lamentano:
(A) in via pregiudiziale:
(1°) errata individuazione dell'obbligato principale, ex art. 1, co. 945, l. n. 208/2015 (l. di stabilità);
(2°) insussistenza del presupposto impositivo per Societa_1, la cui attività sarebbe regolare e lecita (cita giurisprudenza CGUE, in Placanica, Cost-Cifone e Associazione_1), mentre la cd. Imposta Unica sarebbe prevista solo a carico dei punti vendita la cui attività sia illecita (art. 1, co. 64, l.n. 2020/2010);
(3°) disapplicare art. 1, co. 644, l. n. 190/2014 (in violazione artt. 49 e 56 TFUE), perché preclude la regolarizzazione rispetto ad altri operatori nel mercato (art. 1, co. 643, l. cit. richiede la licenza ex art. 88 TU,
R.D. n. 773/1931, preclusa in caso di esercizio abusivo di gioco e scommessa - art.4, l.n. 401/1989, così discriminando Societa_1);
(4°) rinvio pregiudiziale (art. 267, co. 2, TFUE) alla CGUE, perché [art. 1, co. 644 lett. g), l.n. 190/2014]
l'Imposta Unica si applica su “imponibile … triplo della media della raccolta effettuata nella provincia …”] anziché mediante tassazione del solo margine (differenza tra ricavi e vincite);
(5°) proporre questione di legittimità costituzionale (artt. 3, 53 e 97 Cost.) su artt. 1-3, D. Lgs. n. 504/1998
e art. 1, co. 644, lett. g), l.n. 190/2014;
(6°) disapplicare le disposizioni violate, anche per la sproporzione delle sanzioni applicate al 120%, ritenute le condizioni di oggettiva incertezza sulla portata e l'applicazione delle stesse.
(B) nel merito:
1° - mancanza del presupposto impositivo, per mancanza di riscontri puntuali e circostanziati
2° - discriminazione di Societa_1 nell'accesso al sistema concessorio italiano (ratio legis in art. 1, co. 64, l. n. 220/2010) per erronea equiparazione del gioco lecito a quello illecito;
3 - sussistenza dell'esimente per obiettiva incertezza
3. AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati tutti i motivi proposti.
5. Le questioni pregiudiziali e quelle di merito possono essere trattate unitariamente, attesa la comune attinenza ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
5.1 Preliminarmente si rileva l'infondatezza della proposta lettura dell'art. 1, co. 945, l. n. 208/2015, giacché l'imposta sulle scommesse non è stata convertita in imposta diretta, sui ricavi dell'attività economica
(Corte dei Conti, Sez. 2 Appello, 27/08/2025, n. 209).
6. Conformemente all'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288,
l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: “Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione,
i concorsi pronostici e le scommesse”;
6.1 A norma dell'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010,
“[…] a) […] l'imposta unica […] è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del D.Lgs. (n. 504/1998) si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
6.2 Ai sensi dell'art. 1, co. 644, lett. g), l. n. 190/2014, l'imposta unica si applica “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento”.
7. Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della CGUE, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale.
8. La Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggette ad imposizione.
In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
8.1 Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile della Cassazione, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, n. 15731/2015).
La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella “(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite - (...)”.
8.2 Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
8.3 In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre n. 504/1998 e dell'art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). La Corte Costituzionale ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al comb. disp. art. 3, D.Lgs. n. 504/1998 ed art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
8.4 A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata “in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011”, con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., “giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010”.
A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers.
8.5 La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al
2011”; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.
In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l. n. 220/2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
8.6 Ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021).“
In senso pressoché conforme si è espressa Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 17.03.2022, n. 8757.
9. Per la metodologia di calcolo dell'imposta, (Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 27260/2023):
“la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 644, lett. g), - che prevede la maggiorazione dell'imposta sulle scommesse, sulla base di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato il punto di raccolta situato in uno Stato membro, per i C.T.D. che agiscono per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro che non sono titolari di una concessione, nonché per gli stessi operatori di scommesse, e, dall'altro, per il differente contegno impositivo, a seconda che le scommesse confluiscano o meno (come nel caso di specie) nel totalizzatore nazionale - argomentazioni difensive che, in tesi, consentirebbero a questa Corte di pronunziarsi (anche) d'ufficio sul punto (arg. da Cass., Sez. 5, 30.4.2004, n. 8319, Rv. 572481-01);
che, quanto alle modalità di calcolo dell'imposta unica, dall'esame dei lavori preparatori ben si coglie la ratio dell'intervento normativo in esame: adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli...che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate. Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dal D.
Lgs. n. 504 del 1998, art. 2 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta. In particolare: - la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, art. 24, comma 10, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111); - ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue: - la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato); - la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. , compreso quello c.
d. ), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;
- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza...tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di , sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa>;
che sulla base di tali rilievi ed osservato che questa Corte ha già chiarito che, alla luce della giurisprudenza della C.G.U.E., la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali (cfr. Cass.,
14.4.2021, n. 9730), osserva altresì il Collegio come tanto la invocata disapplicazione del diritto interno quanto, in subordine, il chiesto rinvio pregiudiziale non appaiano meritevoli di seguito, considerando che la richiamata normativa mira, all'evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia, benchè privi di concessione statale;
“.
10. Per il trattamento sanzionatorio (Cass. civ., Sez. V, Ord., 25.09.2023, n. 27260):
“in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, - la quale ha interpretato il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione - effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2. Sennonché osserva il Collegio come, nella specie, si controverta di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al (Omissis) e, cioè, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della L. n. 220, che ha sciolto ogni incertezza sul punto:
sicché correttamente la C.T.R. ha escluso l'operatività dell'esimente in commento (cfr. anche Cass., Sez. 5,
4.11.2021, n. 31678, non massimata);”.
La Corte di Giustizia ritiene di aderire ai suesposti raggiungimenti ermeneutici, connotati da fondamento normativo sistematico e ragionevolezza. Se ne è concluso, infatti, che “l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
11. Non può essere riconosciuta l'esimente dell'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione e la portata della norma impositiva.
Non ricorre, infatti, alcuno dei requisiti per ritenere integrata “l'obiettiva condizione d'incertezza legislativa”, in quanto l'intervento legislativo di cui alla L. 220/2010 è entrato in vigore a far data dal 01/01/2011. Pertanto negli esercizi successivi (come quello di specie) non esistevano dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore. Sul punto questa Corte richiama Cass., Ord.n. 26206 del 28/09/21, che ha confermato la debenza delle sanzioni per un caso della stessa specie di quello presente.
L'esimente invocata non sussiste, atteso che la norma interpretativa (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 504/1998) sottopone a sanzione il contribuente che evada l'imposta de qua, in continuità con la sottoposizione alla stessa imposta sia dei contribuenti autorizzati che di quelli privi di autorizzazione.
Inoltre, le sanzioni sono applicabili perché non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza della normativa applicabile (art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 472/1997), attesa la portata dirimente della normativa (art. 1, co. 66, l.n.
220/2010). La giurisprudenza conforta unicamente tale conclusione (Cass. Ord. n. 10495/2024).
12. Quanto alla dedotta mancanza del presupposto impositivo, parte resistente ha provato che Ricorrente_1
ha iniziato 'attività di raccolta di scommesse sin dal 08/11/2013, quando stipulava il relativo contratto con il bookmaker Societa_1 ltd. Nessuna disdetta di tale contratto (così da escludere che l'attività di raccolta di scommesse proseguisse nel 2019) è stata depositata.
Inoltre, resistente ha provato l'esistenza di visure fotografiche di google maps, dalle quale risulta che anche nel 2019 parte ricorrente svolgeva l'attività di raccolta di scommesse non autorizzava nei locali di
Indirizzo_1, che continuavano anche a recare la stessa insegna intitolata alla Societa_1 ltd.
La persistenza del contratto di ricevitoria e del luogo fisico per la stessa attività consentono, quindi, di presumere lo svolgimento nel 2019 dell'attività non autorizzata di raccolta di scommesse. 13. Sull'infondatezza della dedotta erronea applicazione art. 1, co. 64, l. n. 220/2010, infine, si richiama la giurisprudenza consolidata di seguito indicata.
· Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.07.2024, n. 20565,
“giova premettere che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata;
sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C
- 788/18, punto 17).
Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C - 42/07;
Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C - 440/12, punto 47).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell'art. 1, comma 64, della Legge
13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte
Giust., 26 febbraio 2020, in causa C - 788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa
C - 253/09, punto 83).
In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di
Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché
l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C
- 788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato”.
Anzi, come la Corte Costituzionale ha sottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa “risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (...)”.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della riduzione per difesa con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 5.000,00 complessive.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
EL IA BE, Relatore
PIZZA STEFANO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8135/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - Pva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - Piva_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Alina Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 1 - Sede Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M17190012548U GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 843/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento, con vittoria di spese.
Resistente: rigetto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l.s. e Ricorrente_2 proponevano, nei confronti dell'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI ricorso n. 8135/2025 RG avverso un Avviso di accertamento per Imposta Unica sui concorso pronostici e scommesse (anno 2019) per € 150.562,96 oltre sanzioni ed interessi.
1.1 Ricorrente_1 srls svolgeva attività non autorizzata di raccolta di scommesse (per conto del bookmaker Societa_1) nei locali di Indirizzo_1, in Roma.
1.2 L'atto impugnato determina le somme dovute con metodo induttivo [art. 1, co. 644, lett. g), l. n.
190/2014] e segue gli accertamenti disposti sulle precedenti annualità (2013-2018) ed alla mancata trasmissione della documentazione necessaria a quantificare l'imponibile evaso
2. Le parti ricorrenti lamentano:
(A) in via pregiudiziale:
(1°) errata individuazione dell'obbligato principale, ex art. 1, co. 945, l. n. 208/2015 (l. di stabilità);
(2°) insussistenza del presupposto impositivo per Societa_1, la cui attività sarebbe regolare e lecita (cita giurisprudenza CGUE, in Placanica, Cost-Cifone e Associazione_1), mentre la cd. Imposta Unica sarebbe prevista solo a carico dei punti vendita la cui attività sia illecita (art. 1, co. 64, l.n. 2020/2010);
(3°) disapplicare art. 1, co. 644, l. n. 190/2014 (in violazione artt. 49 e 56 TFUE), perché preclude la regolarizzazione rispetto ad altri operatori nel mercato (art. 1, co. 643, l. cit. richiede la licenza ex art. 88 TU,
R.D. n. 773/1931, preclusa in caso di esercizio abusivo di gioco e scommessa - art.4, l.n. 401/1989, così discriminando Societa_1);
(4°) rinvio pregiudiziale (art. 267, co. 2, TFUE) alla CGUE, perché [art. 1, co. 644 lett. g), l.n. 190/2014]
l'Imposta Unica si applica su “imponibile … triplo della media della raccolta effettuata nella provincia …”] anziché mediante tassazione del solo margine (differenza tra ricavi e vincite);
(5°) proporre questione di legittimità costituzionale (artt. 3, 53 e 97 Cost.) su artt. 1-3, D. Lgs. n. 504/1998
e art. 1, co. 644, lett. g), l.n. 190/2014;
(6°) disapplicare le disposizioni violate, anche per la sproporzione delle sanzioni applicate al 120%, ritenute le condizioni di oggettiva incertezza sulla portata e l'applicazione delle stesse.
(B) nel merito:
1° - mancanza del presupposto impositivo, per mancanza di riscontri puntuali e circostanziati
2° - discriminazione di Societa_1 nell'accesso al sistema concessorio italiano (ratio legis in art. 1, co. 64, l. n. 220/2010) per erronea equiparazione del gioco lecito a quello illecito;
3 - sussistenza dell'esimente per obiettiva incertezza
3. AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI si costituiva e
contro
-deduceva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché come segue infondati tutti i motivi proposti.
5. Le questioni pregiudiziali e quelle di merito possono essere trattate unitariamente, attesa la comune attinenza ai presupposti dell'imposta unica sulle scommesse.
5.1 Preliminarmente si rileva l'infondatezza della proposta lettura dell'art. 1, co. 945, l. n. 208/2015, giacché l'imposta sulle scommesse non è stata convertita in imposta diretta, sui ricavi dell'attività economica
(Corte dei Conti, Sez. 2 Appello, 27/08/2025, n. 209).
6. Conformemente all'art. 1 del D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 3 agosto 1998 n. 288,
l'imposta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero; l'art. 3 del medesimo D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce: “Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione,
i concorsi pronostici e le scommesse”;
6.1 A norma dell'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010,
“[…] a) […] l'imposta unica […] è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) l'art. 3 del D.Lgs. (n. 504/1998) si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se
l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”.
6.2 Ai sensi dell'art. 1, co. 644, lett. g), l. n. 190/2014, l'imposta unica si applica “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento”.
7. Tale quadro normativo è stato sottoposto all'esame della Corte Costituzionale e della CGUE, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni, rispettivamente, con la Costituzione e col diritto unionale.
8. La Corte Costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, co. 66, l. n. 220/2010, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggette ad imposizione.
In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker.
8.1 Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile della Cassazione, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitore ed il gestore (Cass., Sez. 3, n. 15731/2015).
La stessa giurisprudenza penale (Cass., Sez. 3, 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker, consistente nella “(...) raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest'ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminale di gioco - con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite - (...)”.
8.2 Ne deriva, secondo la Corte Costituzionale, che, quanto al ricevitore, l'attività gestoria, che costituisce il presupposto dell'imposizione, va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e, per conseguenza, il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
La rivalsa svolge, pertanto, funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitore, che hanno comunque concorso, sia pure in vario modo, alla realizzazione del presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione.
8.3 In conseguenza di tale articolato percorso, dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, D.Lgs. 23 dicembre n. 504/1998 e dell'art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27). La Corte Costituzionale ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base al comb. disp. art. 3, D.Lgs. n. 504/1998 ed art. 1, co. 66, lett. b), l. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.
8.4 A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'illegittimità costituzionale della norma in esame, infatti, è stata riscontrata “in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011”, con conseguente violazione dell'art. 53 Cost., “giacché l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010”.
A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmakers.
8.5 La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i “rapporti successivi al
2011”; quindi, non soltanto per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma.
In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo ambito, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della l. n. 220/2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.
8.6 Ai fini della territorialità dell'imposizione non rileva la conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascuno scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività che sono (tutte) svolte in Italia (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9153 del 2/4/2021).“
In senso pressoché conforme si è espressa Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 17.03.2022, n. 8757.
9. Per la metodologia di calcolo dell'imposta, (Cass. civ., Sez. V, Ord., n. 27260/2023):
“la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 644, lett. g), - che prevede la maggiorazione dell'imposta sulle scommesse, sulla base di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato il punto di raccolta situato in uno Stato membro, per i C.T.D. che agiscono per conto di operatori di scommesse stabiliti in un altro Stato membro che non sono titolari di una concessione, nonché per gli stessi operatori di scommesse, e, dall'altro, per il differente contegno impositivo, a seconda che le scommesse confluiscano o meno (come nel caso di specie) nel totalizzatore nazionale - argomentazioni difensive che, in tesi, consentirebbero a questa Corte di pronunziarsi (anche) d'ufficio sul punto (arg. da Cass., Sez. 5, 30.4.2004, n. 8319, Rv. 572481-01);
che, quanto alle modalità di calcolo dell'imposta unica, dall'esame dei lavori preparatori ben si coglie la ratio dell'intervento normativo in esame: adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli...che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate. Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dal D.
Lgs. n. 504 del 1998, art. 2 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta. In particolare: - la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, art. 24, comma 10, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111); - ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue: - la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato); - la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
- la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. , compreso quello c.
d. ), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;
- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza...tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa. I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di , sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale. Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 4 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa>;
che sulla base di tali rilievi ed osservato che questa Corte ha già chiarito che, alla luce della giurisprudenza della C.G.U.E., la situazione di un centro di trasmissione dati che raccoglie scommesse per conto di una società che ha sede in un altro Stato membro non è analoga a quella degli operatori nazionali (cfr. Cass.,
14.4.2021, n. 9730), osserva altresì il Collegio come tanto la invocata disapplicazione del diritto interno quanto, in subordine, il chiesto rinvio pregiudiziale non appaiano meritevoli di seguito, considerando che la richiamata normativa mira, all'evidenza, non già a limitare la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi quanto, al contrario, proprio a ristabilire un principio di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia, benchè privi di concessione statale;
“.
10. Per il trattamento sanzionatorio (Cass. civ., Sez. V, Ord., 25.09.2023, n. 27260):
“in tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, - la quale ha interpretato il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione - effettivamente esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2. Sennonché osserva il Collegio come, nella specie, si controverta di riprese relative ad operazioni di giuoco risalenti al (Omissis) e, cioè, ad un periodo successivo a quello di promulgazione della L. n. 220, che ha sciolto ogni incertezza sul punto:
sicché correttamente la C.T.R. ha escluso l'operatività dell'esimente in commento (cfr. anche Cass., Sez. 5,
4.11.2021, n. 31678, non massimata);”.
La Corte di Giustizia ritiene di aderire ai suesposti raggiungimenti ermeneutici, connotati da fondamento normativo sistematico e ragionevolezza. Se ne è concluso, infatti, che “l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i Centri di Trasmissione di Dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall'ubicazione della sede di tali operatori e dall'assenza di concessione per l'organizzazione delle scommesse”.
11. Non può essere riconosciuta l'esimente dell'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione e la portata della norma impositiva.
Non ricorre, infatti, alcuno dei requisiti per ritenere integrata “l'obiettiva condizione d'incertezza legislativa”, in quanto l'intervento legislativo di cui alla L. 220/2010 è entrato in vigore a far data dal 01/01/2011. Pertanto negli esercizi successivi (come quello di specie) non esistevano dubbi sull'effettivo contenuto delle disposizioni normative del settore. Sul punto questa Corte richiama Cass., Ord.n. 26206 del 28/09/21, che ha confermato la debenza delle sanzioni per un caso della stessa specie di quello presente.
L'esimente invocata non sussiste, atteso che la norma interpretativa (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 504/1998) sottopone a sanzione il contribuente che evada l'imposta de qua, in continuità con la sottoposizione alla stessa imposta sia dei contribuenti autorizzati che di quelli privi di autorizzazione.
Inoltre, le sanzioni sono applicabili perché non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza della normativa applicabile (art. 6, co. 2, D. Lgs. n. 472/1997), attesa la portata dirimente della normativa (art. 1, co. 66, l.n.
220/2010). La giurisprudenza conforta unicamente tale conclusione (Cass. Ord. n. 10495/2024).
12. Quanto alla dedotta mancanza del presupposto impositivo, parte resistente ha provato che Ricorrente_1
ha iniziato 'attività di raccolta di scommesse sin dal 08/11/2013, quando stipulava il relativo contratto con il bookmaker Societa_1 ltd. Nessuna disdetta di tale contratto (così da escludere che l'attività di raccolta di scommesse proseguisse nel 2019) è stata depositata.
Inoltre, resistente ha provato l'esistenza di visure fotografiche di google maps, dalle quale risulta che anche nel 2019 parte ricorrente svolgeva l'attività di raccolta di scommesse non autorizzava nei locali di
Indirizzo_1, che continuavano anche a recare la stessa insegna intitolata alla Societa_1 ltd.
La persistenza del contratto di ricevitoria e del luogo fisico per la stessa attività consentono, quindi, di presumere lo svolgimento nel 2019 dell'attività non autorizzata di raccolta di scommesse. 13. Sull'infondatezza della dedotta erronea applicazione art. 1, co. 64, l. n. 220/2010, infine, si richiama la giurisprudenza consolidata di seguito indicata.
· Cass. civ., Sez. V, Ord., 24.07.2024, n. 20565,
“giova premettere che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata;
sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C
- 788/18, punto 17).
Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte Giust., 8 settembre 2009, in causa C - 42/07;
Corte Giust., 24 ottobre 2013, in causa C - 440/12, punto 47).
Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nell'art. 1, comma 64, della Legge
13 dicembre 2010 n. 220, i propri obiettivi, tra i quali si colloca “(...) l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore”.
La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte
Giust., 26 febbraio 2020, in causa C - 788/18, punto 23; per analogia: Corte Giust.,1 dicembre 2011, in causa
C - 253/09, punto 83).
In questo contesto la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di
Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché
l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C
- 788/18, punto 21), di modo che la normativa italiana attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato”.
Anzi, come la Corte Costituzionale ha sottolineato (Corte Cost., 23 gennaio 2018, n. 27), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa “risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione (...)”.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della riduzione per difesa con risorse proprie dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 5.000,00 complessive.