TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2427/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIVARELLI FELICIA, giusta procura Parte_1
in atti, presso il cui studio, sito in IN MU al Corso A. de Gasperi n. 16, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI TRANI LAZZARO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, Spinazzola alla Via E. Berlinguer n°10, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in IN MU con rito civile in data 10.07.2021 (atto n. 4, parte I, anno 2021).
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
dalla resistente con addebito della stessa a quest' ultima, disponendo l'affidamento condiviso della figlia e il collocamento della minore presso di sé, con conseguente regolamentazione degli Per_1 incontri madre – figlia, onerando la del versamento dell'assegno di mantenimento per la CP_1
minore nella misura ritenuta congrua dall' adito Tribunale.
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 29.10.2024, si è costituita
, chiedendo anch' ella pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito CP_1
della stessa al , con conferma del collocamento della figlia minore presso di sé, Parte_1 Per_1
onerando il del mantenimento della figlia e per sé nella misura ritenuta equa da Parte_1 Per_1
Tribunale adito.
Disposta la comparizione personale delle parti, le stesse hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, conseguentemente, alla successiva udienza del 18.12.2024, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 13.12.2024, depositata telematicamente in data 17.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in IN MU il 10.07.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 13.12.2024 depositata telematicamente il
17.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN MU perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/07/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. CIVARELLI FELICIA, giusta procura Parte_1
in atti, presso il cui studio, sito in IN MU al Corso A. de Gasperi n. 16, è elettivamente domiciliato;
Ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI TRANI LAZZARO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, Spinazzola alla Via E. Berlinguer n°10, è elettivamente domiciliata;
Resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in IN MU con rito civile in data 10.07.2021 (atto n. 4, parte I, anno 2021).
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2024, ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
dalla resistente con addebito della stessa a quest' ultima, disponendo l'affidamento condiviso della figlia e il collocamento della minore presso di sé, con conseguente regolamentazione degli Per_1 incontri madre – figlia, onerando la del versamento dell'assegno di mantenimento per la CP_1
minore nella misura ritenuta congrua dall' adito Tribunale.
Con decreto del 29.07.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 29.10.2024, si è costituita
, chiedendo anch' ella pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito CP_1
della stessa al , con conferma del collocamento della figlia minore presso di sé, Parte_1 Per_1
onerando il del mantenimento della figlia e per sé nella misura ritenuta equa da Parte_1 Per_1
Tribunale adito.
Disposta la comparizione personale delle parti, le stesse hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, conseguentemente, alla successiva udienza del 18.12.2024, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 13.12.2024, depositata telematicamente in data 17.12.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme imperative e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in IN MU il 10.07.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione del 13.12.2024 depositata telematicamente il
17.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN MU perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana