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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile In persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Sara Perlo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1336/2024 promossa da:
, nato a [...], Provincia di Córdoba, in Argentina, il Parte_1
29.7.1982, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.: ); P.IVA_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, il Parte_2
1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina. (C.F.: ), rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_2
, come sopra generalizzato;
Parte_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, Controparte_1
il 1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina. (C.F.: ), rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_3
, come sopra generalizzato;
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Spuntarelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che: - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias CO
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Parte_1
Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- il sig. alias ha contratto matrimonio con la sig.ra CO Parte_1
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_3 Persona_1
, nato il [...] (cfr. doc. 5);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_4 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 7); Persona_2
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_4 Persona_3
, nato il [...] (cfr. doc. 9);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_5 Parte_1
, nato il [...] (cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
[...]
- il sig. sono genitori di Controparte_5
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e Parte_2 Controparte_1
, nato il [...] (cfr. doc. 13), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.2.2025, il Giudice ha rilevato la mancanza delle traduzioni di alcuni dei documenti (nello specifico, docc. 4, 6, 7, 8 e 9) e ha concesso termine al 1.3.2025 per prendere posizione sul punto e provvedere al deposito della documentazione tradotta e legalizzata.
Con memoria difensiva del 24.2.2025, la Difesa ha specificato che, ai sensi della Legge n. 533 del
1988, art. 6 “Ciascuna delle Parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati: A) Gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;
B) Tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile” e che, quindi, essendo i documenti presenti in atti accompagnati (rispettivamente, a pag. 3, 4, 3, 5 e 3 del file relativo ad ognuno di essi) dal modulo redatto in doppia lingua (argentina ed italiana), questi rispettano i requisiti necessari per essere utilizzati nel presente giudizio.
Allo scadere del termine, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Fontaneto (NO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_7
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. screenshots. 2, 3
e 4), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * * Preliminarmente, il Giudice ritiene che le osservazioni della Difesa relativamente all'utilizzabilità dei documenti 4, 6, 7, 8 e 9 i quali, pur non avendo una traduzione legalizzata, rispettano i criteri previsti dalla L. 533/1988, art. 6, essendo redatti con modello multilingua e provvisti di data, firma, timbro e apostilla, siano condivisibili e pertanto, la documentazione presente agli atti si ritiene sia completa.
Nel merito, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias CO
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la Parte_1
cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n.
2, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale Elettorale, in Argentina).
alias ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea CO Parte_1
maschile, al figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, Persona_1
per linea maschile, al figlio . Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Persona_2
maschile, al figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza Persona_3
italiana, per linea maschile, al figlio , odierno ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, Parte_1
ai figli , e , entrambi Parte_2 Controparte_1
odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
, nato a [...], Provincia di Córdoba, in Argentina, il 29.7.1982, residente in [...]
[...]
Luis Warcalde 8828 Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.:
); , nato a [...], Provincia di Cordoba, in P.IVA_1 Parte_2
Argentina, il 1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba,
Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.: , rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_2
, come sopra generalizzato;
Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, il 1.8.2018, residente in via Luis
[...]
Warcalde 8828 Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.:
), rappresentato, in quanto minore, dal genitore , P.IVA_3 Parte_1
come sopra generalizzato;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 3.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1336/2024 promossa da:
, nato a [...], Provincia di Córdoba, in Argentina, il Parte_1
29.7.1982, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.: ); P.IVA_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, il Parte_2
1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina. (C.F.: ), rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_2
, come sopra generalizzato;
Parte_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, Controparte_1
il 1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di
Cordoba, Argentina. (C.F.: ), rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_3
, come sopra generalizzato;
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Spuntarelli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che: - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. alias CO
, nato a [...], il [...] (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Parte_1
Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 2);
- il sig. alias ha contratto matrimonio con la sig.ra CO Parte_1
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_3 Persona_1
, nato il [...] (cfr. doc. 5);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_4 [...]
, nato il [...] (cfr. doc. 7); Persona_2
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2
(cfr. doc. 8) e dalla loro unione è nato il sig. Controparte_4 Persona_3
, nato il [...] (cfr. doc. 9);
[...]
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_3 [...]
(cfr. doc. 10) e dalla loro unione è nato il sig. Parte_5 Parte_1
, nato il [...] (cfr. doc. 11), odierno ricorrente;
[...]
- il sig. sono genitori di Controparte_5
, nato il [...] (cfr. doc. 12) e Parte_2 Controparte_1
, nato il [...] (cfr. doc. 13), entrambi odierni ricorrenti.
[...]
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 21.2.2025, il Giudice ha rilevato la mancanza delle traduzioni di alcuni dei documenti (nello specifico, docc. 4, 6, 7, 8 e 9) e ha concesso termine al 1.3.2025 per prendere posizione sul punto e provvedere al deposito della documentazione tradotta e legalizzata.
Con memoria difensiva del 24.2.2025, la Difesa ha specificato che, ai sensi della Legge n. 533 del
1988, art. 6 “Ciascuna delle Parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati: A) Gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;
B) Tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile” e che, quindi, essendo i documenti presenti in atti accompagnati (rispettivamente, a pag. 3, 4, 3, 5 e 3 del file relativo ad ognuno di essi) dal modulo redatto in doppia lingua (argentina ed italiana), questi rispettano i requisiti necessari per essere utilizzati nel presente giudizio.
Allo scadere del termine, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Fontaneto (NO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due Parte_7
anni -730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, dopo aver provato infruttuosamente ad adire la via consolare (cfr. screenshots. 2, 3
e 4), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * * Preliminarmente, il Giudice ritiene che le osservazioni della Difesa relativamente all'utilizzabilità dei documenti 4, 6, 7, 8 e 9 i quali, pur non avendo una traduzione legalizzata, rispettano i criteri previsti dalla L. 533/1988, art. 6, essendo redatti con modello multilingua e provvisti di data, firma, timbro e apostilla, siano condivisibili e pertanto, la documentazione presente agli atti si ritiene sia completa.
Nel merito, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. alias CO
, non essendo mai stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la Parte_1
cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n.
2, certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera
Nazionale Elettorale, in Argentina).
alias ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea CO Parte_1
maschile, al figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza italiana, Persona_1
per linea maschile, al figlio . Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea Persona_2
maschile, al figlio , il quale ha trasmesso la cittadinanza Persona_3
italiana, per linea maschile, al figlio , odierno ricorrente. Parte_1
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, Parte_1
ai figli , e , entrambi Parte_2 Controparte_1
odierni ricorrenti.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
, nato a [...], Provincia di Córdoba, in Argentina, il 29.7.1982, residente in [...]
[...]
Luis Warcalde 8828 Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.:
); , nato a [...], Provincia di Cordoba, in P.IVA_1 Parte_2
Argentina, il 1.8.2018, residente in [...] Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba,
Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.: , rappresentato, in quanto minore, dal genitore P.IVA_2
, come sopra generalizzato;
Parte_1 Controparte_1
, nato a [...], Provincia di Cordoba, in Argentina, il 1.8.2018, residente in via Luis
[...]
Warcalde 8828 Casa 5 Barrio Arguello, Cordoba, Provincia di Cordoba, Argentina. (C.F.:
), rappresentato, in quanto minore, dal genitore , P.IVA_3 Parte_1
come sopra generalizzato;
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 3.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo