Art. 4. Indennizzo in favore del professionista 1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso cosi' determinato e quanto gia' versato al professionista. Il giudice puo' altresi' condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
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20 maggio 2023
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- 1. Equo compenso e nuovo Codice dei ContrattiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 novembre 2023
Giurisprudenza • 36
- 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 09/10/2024, n. 230Provvedimento: […] La tutela di cui all'art. 3 comma 4 della legge n. 49/2023, invocata alla difesa erariale per negare la legittimazione in capo alla parte ricorrente ad impugnare gli atti di gara, prende in considerazione la posizione del professionista che ha stipulato in concreto un contratto per prestazioni intellettuali con previsioni di corrispettivo non conformi alle regole dell'equo compenso e non riguarda la posizione dell'operatore economico leso da un affidamento ad altro professionista a condizioni contrastanti con le regole dell'equo compenso, che è quello che viene in rilievo nella gara di affidamento di servizi di ingegneria, […]Leggi di più...
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