TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 177/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PAGLIUCA (CF: ), con domicilio eletto in Aversa, alla via Ettore Corcioni C.F._1
n. 78
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e per essa – data la costituzione volontaria effettuata in data 23.1.2024 - il sig.
, nella qualità indicata in atti, CP_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO CARLEA (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 8.1.2021, il
[...]
(d'ora in poi, anche: il ) ha convenuto in giudizio la Controparte_3 Parte_1 società per sentire accolte le conclusioni appresso Controparte_4 riportate: Par 1) dichiarare la responsabilità della società Parte_2 CP_2
n ordine ai fatti descritti in narrativa;
[...]
2) condannare, per l'effetto, la società al Parte_4 risarcimento, in favore del " (n. 36/2019), del Parte_1 Parte_1 danno corrispondente al costo delle opere risultate necessarie per l'eliminazione dei difetti denunciati dall'Aeronautica Militare, ovvero del costo concernente le opere di ripristino delle impermeabilizzazioni dei solai di copertura dei fabbricati A, B, DCM,
E ed F del realizzando centro operativo mobile per le telecomunicazioni NATO di Grazzanise, pari complessivamente ad Euro 22.588,30;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Parte attrice assume, in via di premessa: a) di essere risultata aggiudicataria, a seguito di procedura ristretta avviata in data 24.5.2012, dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere infrastrutturali dirette all'insediamento del centro operativo mobile per le telecomunicazioni NATO
“ Controparte_5
”, da
[...] eseguire nella base dell'Aeronautica Militare sita in Grazzanise;
b) che quindi veniva stipulato, in data 18.12.2012, il relativo contratto con il Ministero;
c) che, CP_6 nell'ambito dell'appalto in questione, alcune lavorazioni specialistiche (in specie
“posa in opera del cappotto termico sul solaio di copertura dei fabbricati facenti parte del menzionato centro operativo e denominati come A, B, DCM, E ed F) venivano realizzate dalla società , odierna convenuta;
d) che in data Controparte_4
11.3.2019 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento del Parte_1
; e) che relativamente all'appalto di cui sopra, all'epoca dell'apertura del
[...] fallimento, era in corso di perfezionamento una transazione con il Ministero della Difesa, ove il si impegnava a completare i lavori in questione entro un Parte_1 certo termine;
f) che la realizzazione di tali lavori, nel contesto della procedura Cont fallimentare, veniva autorizzata dal con affidamento della commessa alla consorziata;
g) tale società rappresentava alla Curatela del Parte_5 fallimento di aver riscontrato nel fabbricato “Comando” una perdita di acqua dal solaio di copertura in corrispondenza dell'imbocco delle pluviali e di aver dato notizia di tale circostanza agli organi concorsuali;
h) il committente dell'appalto invitava l'appaltatore a “provvedere al rifacimento delle impermeabilizzazioni in corrispondenza di tutti i bocchettoni ed al ripristino dei danneggiamenti prodotti dalle infiltrazioni di acqua all'interno dei fabbricati con particolari riferimento ai controsoffitti, agli intonaci e alle tinteggiature”; i) che quindi la società GEO- veniva diffidata – con nota del 28.2.2020 – ad effettuare a proprie CP_1 spese le predette lavorazioni;
l) stante l'inerzia della società la CP_4 commessa veniva affidata all'impresa IGI EDILIZIA di GRYBANOVA IRYNA;
m) con successiva comunicazione, il committente denunciava “il mancato rispristino delle impermeabilizzazioni della copertura del Fabbricato B “Mensa”, dove si sono registrate copiose infiltrazioni provenienti dai noti punti in corrispondenza dei bocchettoni”; n) che anche in questo caso la Curatela diffidava la CP_4 rispetto al compimento di tali lavorazioni, ma la società restava inerte, con conseguente necessario affidamento delle stesse alla predetta società IGI EDILIZIA;
o) che i costi sostenuti per il ripristino delle impermeabilizzazioni ammontavano ad euro 22.588,30 (come da documentazione allegata).
3. La Curatela quindi – come anticipato – richiede al Tribunale di dichiararsi la responsabilità della rispetto a tale danno e, conseguentemente, CP_4 di condannare la stessa al pagamento della somma di euro 22.588,30 a titolo di risarcimento del danno.
4. Il GI ha proceduto: a) all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (provvedimento del 22.4.2021); b) alla ammissione della prova testimoniale articolata da parte attrice (provvedimento dell'11.10.2021); c) all'espletamento di tale attività istruttoria (verbale del 7.2.2022).
5. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2023.
6. In limine a tale udienza, con atto depositato in data 23.1.2024, si costituiva in giudizio il sig. (nella qualità specificata in atti), il quale deduceva: CP_2
a) in via preliminare di aver appreso della esistenza del presente giudizio tardivamente, in quanto: i) la notifica era effettuata via PEC;
ii) la società aveva cessato la propria attività; iii) il monitoraggio della casella di poste elettronica è stato, da tale momento, “di fatto interrotto”; b) che il (nelle Parte_1 more cancellato dal registro delle imprese e quindi estinto) non ha mai contestato l'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite né a titolo proprio, né per conto del committente ed anzi nel ricorso monitorio depositato per ottenere la condanna del stesso al pagamento delle opere realizzate le stesse venivano definite “a Parte_1 regola d'arte” e tale assunto non veniva mai contestato dall'affidatario; c) che nelle fatture emesse dalla il richiamo ai “lavori di Controparte_4 impermeabilizzazione” è effettuato un'unica volta ed esclusivamente con riferimento ai tegoli di copertura dei corpi E ed F e comunque le fatture nn. 2/2017, 2/2016 e 4/2016 non riguardano opere di impermeabilizzazione e, in ogni caso, era stato convenuto tra le parti che “i lavori saranno contabilizzati a consuntivo in contraddittorio con nostro tecnico” e che “la fatturazione dovrà essere effettuata dopo nostro benestare a fatturare inviato dal ns tecnico incaricato”; ne consegue che “non soltanto la Geo procedeva regolarmente con l'esecuzione dei lavori, CP_1 previo acquisto di materiali ma, prima di emettere fattura per il lavoro svolto, doveva ricevere l'autorizzazione al benestare da parte della e, Parte_1 dunque, quest'ultima, prima di esborsare denaro, non avrebbe dapprima verosimilmente, effettuato un controllo sulla corretta esecuzione degli stessi?”; d) che in ogni caso la prova testimoniale appariva superflua, generica e irrilevante rispetto ai fatti di causa, per le ragioni esplicate nella comparsa;
e) che nessun rilievo può essere ascritto alle missive del 6.12.2019 e del 14.2.2020 in quanto: i) non viene fornita la prova della data di tali missive;
ii) non viene specificato a quale titolo la Parte_
avrebbe contattato la né per quale motivo Controparte_4 quest'ultima sarebbe stata giudicata responsabile delle infiltrazioni riscontrate;
iii) anche volendo ascrivere rilievo a tali missive, la legittimamente CP_4 avrebbe rifiutato l'esecuzione di ulteriori prestazioni, stante l'inadempimento della controparte rispetto ai pagamenti dovuti;
f) ad ogni modo non emerge la prova della riconducibilità del vizio riscontrato all'attività compiuta dalla odierna convenuta anche tenuto conto della circostanza che, per l'andamento “anomalo e discontinuo” del rapporto di appalto in questione, i danni lamentati vanno ricondotti allo stato di abbandono dei luoghi (nei termini dettagliatamente esposti alle pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta); g) mancherebbe infine la prova del quantum poiché “mancano agli atti sia una perizia, sia dei preventivi di comparazione dai quali si possa evincere l'effettiva entità dei danni contestati”.
7. L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva differita dal 27.2.2023 al 7.11.2024.
8. Tale ultima udienza veniva celebrata innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi e concluso in conformità.
10. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
11. Preliminarmente, rileva evidenziare che l'eccezione relativa alla pretesa
“irritualità” della notifica dell'atto introduttivo è infondata.
12. Emerge in via documentale che: a) la notifica fu effettuata all'indirizzo PEC della società convenuta censito nei registri in data 8.1.2021; b) la cancellazione della società avvenne in data 11.11.2022 (come si apprende dalla visura allegata in sede di costituzione dal sig. ). CP_2
13. Per altro verso, va evidenziato che: a) la società convenuta non risulta fallita ma che ha solo cessato la propria attività; b) secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 4.12.2024, n. 31130) “a fronte della nullità della citazione indirizzata verso società inesistente (perché cancellata prima che avvenisse la notifica dell'atto introduttivo), la costituzione volontaria del socio accomandatario importa che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c.”; c) tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame ove, come detto, la citazione è stata notificata prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, e pertanto la costituzione del sig. – da qualificarsi come CP_2 intervento volontario ex art. 300 c.p.c. – non consente di superare le preclusioni e decadenze già maturate riguardo alla convenuta.
14. Va poi aggiunto che nessun rilievo può essere ascritto alla circostanza, dedotta dal sig. , che, essendo intervenuta “l'estinzione dell'ente” ( ), CP_2 Parte_1 quest'ultimo non avrebbe la capacità di stare in giudizio riguardo ai rapporti pendenti;
al contrario, dalla documentazione in atti, emerge la legittimazione della Curatela ad agire in giudizio rispetto al rapporto controverso (v. in specie il doc. m. 8 ed i documenti nn. 10 e 11).
15. Ciò detto, nel merito, va dato seguito all'orientamento secondo in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. 13.3.2023, n. 7267).
16. Dalla documentazione in atti, risulta: a) che il Parte_1 in bonis ordinò, negli anni 2015-2016, la realizzazione delle opere relative alla posa in opera del cappotto termico sul solaio di copertura dei fabbricati facenti parte del menzionato centro operativo e denominati come A, B, DCM, E ed F con “benestare alla fatturazione” (documenti nn.
3-6 della produzione di parte attrice); b) che la società ha emesso fatture relative alle predette lavorazioni CP_4
(dovendosi riscontrare la corrispondenza tra la dicitura delle fatture allegate ai nn. 24-27 da parte attrice e gli ordini prima menzionati) e che, per buona parte, i relativi importi furono effettivamente versati (a dire di parte convenuta risulterebbe insoluto il solo importo l'importo di cui alla fattura n. 2/2017; c) che nel 2020 sono emerse le riscontrate criticità e, per quanto qui emerso, le stesse furono tempestivamente denunciate (peraltro non potendosi rilevare d'ufficio l'eventuale tardività di tale denuncia: v. infra).
17. Tali circostanze risultano suffragate dalla prova testimoniale espletata.
In specie, a conferma di quanto già rappresentato nei documenti sopra richiamati, il teste ha evidenziato che “la società Testimone_1 Parte_6
perché questa società si è occupata di fare i lavori di
[...] impermeabilizzazione dei fabbricati della base militare dell'aereonautica di Grazzanise e precisamente quelli identificati come A, che era il comando, B che era la mensa, e poi DCM adibiti ad officine ed E ed F adibiti ad uffici” e che “i lavori realizzati dalla Geo coperture sono consistiti nell'apporre dei pannelli isolanti e sopra stendere una guaina di impermeabilizzazione”; nel mentre il teste ha Tes_2 dichiarato che “i lavori di copertura ed impermeabilizzazione di alcuni edifici della base aereonautica erano stati effettuati dalla geo e noi siamo CP_1 intervenute per eseguire degli interventi di riparazione perché in tutti gli edifici “ci pioveva dentro”. Tenuto conto di questi principi, è emerso in via documentale: a) che la società è la società a cui è stata assegnata l'ultimazione Parte_5 dei lavori di cui al contratto di appalto del 18.12.2012 - Repertorio n. 2927 (cfr. doc. n. 11); b) che la Curatela del fallimento, ricevuta dal Committente la denunzia dei gravi difetti, con nota del 28.02.2020 diffidava la società Parte_4 ad eseguire, a sue spese, le necessarie opere di ripristino, così
[...] come specificate nell'ordine di servizio della Direzione Lavori, entro il termine di giorni cinque;
nota rimasta senza alcun riscontro (v. doc. n. 15); c) che altrettanto deve dirsi con riferimento alle criticità evidenziate con nota del 20.11.2020 e relativa diffida (v. doc. n. 20).
18. In definitiva, deve ritenersi provato: a) che i lavori di impermeabilizzazione siano stati svolti dalla società b) che i vizi denunciati dal CP_4 committente sono stati partecipati alla predetta società, la quale è rimasta inerte;
c) che le conseguenze dannose derivate siano riconducibili alle lavorazioni in questione.
19. In applicazione dei principi pretori sopra enunciati, ove è valorizzato il canone della vicinanza della prova, non è stato assolto l'onere della prova contraria, cioè a dire la dimostrazione di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, nonché il fatto specifico, non imputabile all'appaltatore, che abbia causato il difetto.
20. Deve quindi concludersi, in base alle risultanze nel presente giudizio, nel senso che i danni lamentati da parte attrice siano ricollegabili al difettoso espletamento dei lavori di impermeabilizzazione da parte della convenuta (anche tenuto conto del fatto che l'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di denunciare i vizi non è rilevabile d'ufficio: Corte App. Roma, 5.9.2023, n. 5597); per altro verso, non risulta dimostrato che i danni siano ascrivibili all'incuria o all'abbandono dei cantieri, come sostenuto (ma, appunto, non dimostrato, stante anche la fase processuale in cui è intervenuta la relativa costituzione) dalla parte interessata.
21. Rispetto al quantum debeatur i documenti prodotti attestano con precisione: a) che i lavori effettuati dalla IGI EDILIZIA siano relativi alla copertura dei fabbricati sopra indicati;
b) che i costi di tali lavorazioni siano stati anticipati da parte attrice nella misura indicata.
22. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, la società convenuta – e per essa i soci illimitatamente responsabili, tenuto conto di quanto affermato dalla costante giurisprudenza secondo cui “in caso di estinzione della società in accomandita (…) si determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono (…) [Cass. 20.12.2018, n. 33087] – va condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 22.588,30.
23. A tali somme vanno aggiunti gli interessi legali a far data dalla domanda.
24. Le spese seguono la soccombenza;
le stesse vanno poste a carico del sig.
, in applicazione del principio per cui in caso di estinzione di una CP_2 società debba essere condannato alle spese in proprio il soggetto che ha speso la qualità di legale rappresentante del soggetto non più esistente (Cass. 12.12.2019, n. 32728).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai valori medi ivi indicati con riguardo alle diverse fasi processuali (qui tutte espletate), le spese sono liquidate in complessivi euro 5.077,00.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 177/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA la società convenuta – e per essa il socio accomandatario sig. – al CP_2 pagamento in favore della controparte della somma di euro 22.588,30, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda introduttiva;
b) CONDANNA la società convenuta - e per essa il socio accomandatario sig.
– alla refusione delle spese di lite in favore della controparte;
CP_2 spese liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. DOMENICO PAGLIUCA, dichiaratosi anticipatario delle stesse.
Così deciso in Aversa, 25.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 177/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PAGLIUCA (CF: ), con domicilio eletto in Aversa, alla via Ettore Corcioni C.F._1
n. 78
PARTE ATTRICE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e per essa – data la costituzione volontaria effettuata in data 23.1.2024 - il sig.
, nella qualità indicata in atti, CP_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO CARLEA (CF: ), il quale ha eletto domicilio presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato nella comparsa di costituzione e risposta
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 8.1.2021, il
[...]
(d'ora in poi, anche: il ) ha convenuto in giudizio la Controparte_3 Parte_1 società per sentire accolte le conclusioni appresso Controparte_4 riportate: Par 1) dichiarare la responsabilità della società Parte_2 CP_2
n ordine ai fatti descritti in narrativa;
[...]
2) condannare, per l'effetto, la società al Parte_4 risarcimento, in favore del " (n. 36/2019), del Parte_1 Parte_1 danno corrispondente al costo delle opere risultate necessarie per l'eliminazione dei difetti denunciati dall'Aeronautica Militare, ovvero del costo concernente le opere di ripristino delle impermeabilizzazioni dei solai di copertura dei fabbricati A, B, DCM,
E ed F del realizzando centro operativo mobile per le telecomunicazioni NATO di Grazzanise, pari complessivamente ad Euro 22.588,30;
3) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
2. Parte attrice assume, in via di premessa: a) di essere risultata aggiudicataria, a seguito di procedura ristretta avviata in data 24.5.2012, dell'appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere infrastrutturali dirette all'insediamento del centro operativo mobile per le telecomunicazioni NATO
“ Controparte_5
”, da
[...] eseguire nella base dell'Aeronautica Militare sita in Grazzanise;
b) che quindi veniva stipulato, in data 18.12.2012, il relativo contratto con il Ministero;
c) che, CP_6 nell'ambito dell'appalto in questione, alcune lavorazioni specialistiche (in specie
“posa in opera del cappotto termico sul solaio di copertura dei fabbricati facenti parte del menzionato centro operativo e denominati come A, B, DCM, E ed F) venivano realizzate dalla società , odierna convenuta;
d) che in data Controparte_4
11.3.2019 il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento del Parte_1
; e) che relativamente all'appalto di cui sopra, all'epoca dell'apertura del
[...] fallimento, era in corso di perfezionamento una transazione con il Ministero della Difesa, ove il si impegnava a completare i lavori in questione entro un Parte_1 certo termine;
f) che la realizzazione di tali lavori, nel contesto della procedura Cont fallimentare, veniva autorizzata dal con affidamento della commessa alla consorziata;
g) tale società rappresentava alla Curatela del Parte_5 fallimento di aver riscontrato nel fabbricato “Comando” una perdita di acqua dal solaio di copertura in corrispondenza dell'imbocco delle pluviali e di aver dato notizia di tale circostanza agli organi concorsuali;
h) il committente dell'appalto invitava l'appaltatore a “provvedere al rifacimento delle impermeabilizzazioni in corrispondenza di tutti i bocchettoni ed al ripristino dei danneggiamenti prodotti dalle infiltrazioni di acqua all'interno dei fabbricati con particolari riferimento ai controsoffitti, agli intonaci e alle tinteggiature”; i) che quindi la società GEO- veniva diffidata – con nota del 28.2.2020 – ad effettuare a proprie CP_1 spese le predette lavorazioni;
l) stante l'inerzia della società la CP_4 commessa veniva affidata all'impresa IGI EDILIZIA di GRYBANOVA IRYNA;
m) con successiva comunicazione, il committente denunciava “il mancato rispristino delle impermeabilizzazioni della copertura del Fabbricato B “Mensa”, dove si sono registrate copiose infiltrazioni provenienti dai noti punti in corrispondenza dei bocchettoni”; n) che anche in questo caso la Curatela diffidava la CP_4 rispetto al compimento di tali lavorazioni, ma la società restava inerte, con conseguente necessario affidamento delle stesse alla predetta società IGI EDILIZIA;
o) che i costi sostenuti per il ripristino delle impermeabilizzazioni ammontavano ad euro 22.588,30 (come da documentazione allegata).
3. La Curatela quindi – come anticipato – richiede al Tribunale di dichiararsi la responsabilità della rispetto a tale danno e, conseguentemente, CP_4 di condannare la stessa al pagamento della somma di euro 22.588,30 a titolo di risarcimento del danno.
4. Il GI ha proceduto: a) all'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (provvedimento del 22.4.2021); b) alla ammissione della prova testimoniale articolata da parte attrice (provvedimento dell'11.10.2021); c) all'espletamento di tale attività istruttoria (verbale del 7.2.2022).
5. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2023.
6. In limine a tale udienza, con atto depositato in data 23.1.2024, si costituiva in giudizio il sig. (nella qualità specificata in atti), il quale deduceva: CP_2
a) in via preliminare di aver appreso della esistenza del presente giudizio tardivamente, in quanto: i) la notifica era effettuata via PEC;
ii) la società aveva cessato la propria attività; iii) il monitoraggio della casella di poste elettronica è stato, da tale momento, “di fatto interrotto”; b) che il (nelle Parte_1 more cancellato dal registro delle imprese e quindi estinto) non ha mai contestato l'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite né a titolo proprio, né per conto del committente ed anzi nel ricorso monitorio depositato per ottenere la condanna del stesso al pagamento delle opere realizzate le stesse venivano definite “a Parte_1 regola d'arte” e tale assunto non veniva mai contestato dall'affidatario; c) che nelle fatture emesse dalla il richiamo ai “lavori di Controparte_4 impermeabilizzazione” è effettuato un'unica volta ed esclusivamente con riferimento ai tegoli di copertura dei corpi E ed F e comunque le fatture nn. 2/2017, 2/2016 e 4/2016 non riguardano opere di impermeabilizzazione e, in ogni caso, era stato convenuto tra le parti che “i lavori saranno contabilizzati a consuntivo in contraddittorio con nostro tecnico” e che “la fatturazione dovrà essere effettuata dopo nostro benestare a fatturare inviato dal ns tecnico incaricato”; ne consegue che “non soltanto la Geo procedeva regolarmente con l'esecuzione dei lavori, CP_1 previo acquisto di materiali ma, prima di emettere fattura per il lavoro svolto, doveva ricevere l'autorizzazione al benestare da parte della e, Parte_1 dunque, quest'ultima, prima di esborsare denaro, non avrebbe dapprima verosimilmente, effettuato un controllo sulla corretta esecuzione degli stessi?”; d) che in ogni caso la prova testimoniale appariva superflua, generica e irrilevante rispetto ai fatti di causa, per le ragioni esplicate nella comparsa;
e) che nessun rilievo può essere ascritto alle missive del 6.12.2019 e del 14.2.2020 in quanto: i) non viene fornita la prova della data di tali missive;
ii) non viene specificato a quale titolo la Parte_
avrebbe contattato la né per quale motivo Controparte_4 quest'ultima sarebbe stata giudicata responsabile delle infiltrazioni riscontrate;
iii) anche volendo ascrivere rilievo a tali missive, la legittimamente CP_4 avrebbe rifiutato l'esecuzione di ulteriori prestazioni, stante l'inadempimento della controparte rispetto ai pagamenti dovuti;
f) ad ogni modo non emerge la prova della riconducibilità del vizio riscontrato all'attività compiuta dalla odierna convenuta anche tenuto conto della circostanza che, per l'andamento “anomalo e discontinuo” del rapporto di appalto in questione, i danni lamentati vanno ricondotti allo stato di abbandono dei luoghi (nei termini dettagliatamente esposti alle pagg. 9 e 10 della comparsa di costituzione e risposta); g) mancherebbe infine la prova del quantum poiché “mancano agli atti sia una perizia, sia dei preventivi di comparazione dai quali si possa evincere l'effettiva entità dei danni contestati”.
7. L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva differita dal 27.2.2023 al 7.11.2024.
8. Tale ultima udienza veniva celebrata innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024) e, all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
9. Negli scritti conclusionali le parti si sono riportate ai rispettivi asserti difensivi e concluso in conformità.
10. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
11. Preliminarmente, rileva evidenziare che l'eccezione relativa alla pretesa
“irritualità” della notifica dell'atto introduttivo è infondata.
12. Emerge in via documentale che: a) la notifica fu effettuata all'indirizzo PEC della società convenuta censito nei registri in data 8.1.2021; b) la cancellazione della società avvenne in data 11.11.2022 (come si apprende dalla visura allegata in sede di costituzione dal sig. ). CP_2
13. Per altro verso, va evidenziato che: a) la società convenuta non risulta fallita ma che ha solo cessato la propria attività; b) secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 4.12.2024, n. 31130) “a fronte della nullità della citazione indirizzata verso società inesistente (perché cancellata prima che avvenisse la notifica dell'atto introduttivo), la costituzione volontaria del socio accomandatario importa che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c.”; c) tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame ove, come detto, la citazione è stata notificata prima della cancellazione della società dal registro delle imprese, e pertanto la costituzione del sig. – da qualificarsi come CP_2 intervento volontario ex art. 300 c.p.c. – non consente di superare le preclusioni e decadenze già maturate riguardo alla convenuta.
14. Va poi aggiunto che nessun rilievo può essere ascritto alla circostanza, dedotta dal sig. , che, essendo intervenuta “l'estinzione dell'ente” ( ), CP_2 Parte_1 quest'ultimo non avrebbe la capacità di stare in giudizio riguardo ai rapporti pendenti;
al contrario, dalla documentazione in atti, emerge la legittimazione della Curatela ad agire in giudizio rispetto al rapporto controverso (v. in specie il doc. m. 8 ed i documenti nn. 10 e 11).
15. Ciò detto, nel merito, va dato seguito all'orientamento secondo in tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche per facta concludentia, spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (Cass. 13.3.2023, n. 7267).
16. Dalla documentazione in atti, risulta: a) che il Parte_1 in bonis ordinò, negli anni 2015-2016, la realizzazione delle opere relative alla posa in opera del cappotto termico sul solaio di copertura dei fabbricati facenti parte del menzionato centro operativo e denominati come A, B, DCM, E ed F con “benestare alla fatturazione” (documenti nn.
3-6 della produzione di parte attrice); b) che la società ha emesso fatture relative alle predette lavorazioni CP_4
(dovendosi riscontrare la corrispondenza tra la dicitura delle fatture allegate ai nn. 24-27 da parte attrice e gli ordini prima menzionati) e che, per buona parte, i relativi importi furono effettivamente versati (a dire di parte convenuta risulterebbe insoluto il solo importo l'importo di cui alla fattura n. 2/2017; c) che nel 2020 sono emerse le riscontrate criticità e, per quanto qui emerso, le stesse furono tempestivamente denunciate (peraltro non potendosi rilevare d'ufficio l'eventuale tardività di tale denuncia: v. infra).
17. Tali circostanze risultano suffragate dalla prova testimoniale espletata.
In specie, a conferma di quanto già rappresentato nei documenti sopra richiamati, il teste ha evidenziato che “la società Testimone_1 Parte_6
perché questa società si è occupata di fare i lavori di
[...] impermeabilizzazione dei fabbricati della base militare dell'aereonautica di Grazzanise e precisamente quelli identificati come A, che era il comando, B che era la mensa, e poi DCM adibiti ad officine ed E ed F adibiti ad uffici” e che “i lavori realizzati dalla Geo coperture sono consistiti nell'apporre dei pannelli isolanti e sopra stendere una guaina di impermeabilizzazione”; nel mentre il teste ha Tes_2 dichiarato che “i lavori di copertura ed impermeabilizzazione di alcuni edifici della base aereonautica erano stati effettuati dalla geo e noi siamo CP_1 intervenute per eseguire degli interventi di riparazione perché in tutti gli edifici “ci pioveva dentro”. Tenuto conto di questi principi, è emerso in via documentale: a) che la società è la società a cui è stata assegnata l'ultimazione Parte_5 dei lavori di cui al contratto di appalto del 18.12.2012 - Repertorio n. 2927 (cfr. doc. n. 11); b) che la Curatela del fallimento, ricevuta dal Committente la denunzia dei gravi difetti, con nota del 28.02.2020 diffidava la società Parte_4 ad eseguire, a sue spese, le necessarie opere di ripristino, così
[...] come specificate nell'ordine di servizio della Direzione Lavori, entro il termine di giorni cinque;
nota rimasta senza alcun riscontro (v. doc. n. 15); c) che altrettanto deve dirsi con riferimento alle criticità evidenziate con nota del 20.11.2020 e relativa diffida (v. doc. n. 20).
18. In definitiva, deve ritenersi provato: a) che i lavori di impermeabilizzazione siano stati svolti dalla società b) che i vizi denunciati dal CP_4 committente sono stati partecipati alla predetta società, la quale è rimasta inerte;
c) che le conseguenze dannose derivate siano riconducibili alle lavorazioni in questione.
19. In applicazione dei principi pretori sopra enunciati, ove è valorizzato il canone della vicinanza della prova, non è stato assolto l'onere della prova contraria, cioè a dire la dimostrazione di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, nonché il fatto specifico, non imputabile all'appaltatore, che abbia causato il difetto.
20. Deve quindi concludersi, in base alle risultanze nel presente giudizio, nel senso che i danni lamentati da parte attrice siano ricollegabili al difettoso espletamento dei lavori di impermeabilizzazione da parte della convenuta (anche tenuto conto del fatto che l'eventuale decadenza del committente dalla possibilità di denunciare i vizi non è rilevabile d'ufficio: Corte App. Roma, 5.9.2023, n. 5597); per altro verso, non risulta dimostrato che i danni siano ascrivibili all'incuria o all'abbandono dei cantieri, come sostenuto (ma, appunto, non dimostrato, stante anche la fase processuale in cui è intervenuta la relativa costituzione) dalla parte interessata.
21. Rispetto al quantum debeatur i documenti prodotti attestano con precisione: a) che i lavori effettuati dalla IGI EDILIZIA siano relativi alla copertura dei fabbricati sopra indicati;
b) che i costi di tali lavorazioni siano stati anticipati da parte attrice nella misura indicata.
22. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, la società convenuta – e per essa i soci illimitatamente responsabili, tenuto conto di quanto affermato dalla costante giurisprudenza secondo cui “in caso di estinzione della società in accomandita (…) si determina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasferiscono ai soci che ne rispondono (…) [Cass. 20.12.2018, n. 33087] – va condannata al risarcimento del danno nella misura di euro 22.588,30.
23. A tali somme vanno aggiunti gli interessi legali a far data dalla domanda.
24. Le spese seguono la soccombenza;
le stesse vanno poste a carico del sig.
, in applicazione del principio per cui in caso di estinzione di una CP_2 società debba essere condannato alle spese in proprio il soggetto che ha speso la qualità di legale rappresentante del soggetto non più esistente (Cass. 12.12.2019, n. 32728).
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento ed ai valori medi ivi indicati con riguardo alle diverse fasi processuali (qui tutte espletate), le spese sono liquidate in complessivi euro 5.077,00.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 177/2021, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA la società convenuta – e per essa il socio accomandatario sig. – al CP_2 pagamento in favore della controparte della somma di euro 22.588,30, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda introduttiva;
b) CONDANNA la società convenuta - e per essa il socio accomandatario sig.
– alla refusione delle spese di lite in favore della controparte;
CP_2 spese liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. DOMENICO PAGLIUCA, dichiaratosi anticipatario delle stesse.
Così deciso in Aversa, 25.2.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta