Sentenza 9 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04367/2025REG.PROV.COLL.
N. 00210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto da:
CA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Annunziata Abbinente, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, 101;
contro
Ministero della giustizia e Consiglio superiore della magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RA IL, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Dell'Unto e Emilia Pulcini, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n. 22211 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia con il Consiglio superiore della magistratura, nonchè di RA IL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. CA IN ha impugnato la sentenza del Tar Lazio, sezione prima, n. 22211 in data 9 dicembre 2024, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm) in seduta plenaria del 6 dicembre 2023, recante il conferimento alla dott.ssa RA IL dell'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione penale del Tribunale di Roma (vacante dal 10 giugno 2022).
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio sia il Csm con il Ministero della giustizia, sia la controinteressata, depositando rispettive memorie con le quali hanno chiesto la reiezione dell’appello.
In vista della trattazione l’appellante e la controinteressata hanno depositato memorie conclusive; l’amministrazione ha replicato con memoria depositata il 9 maggio 2025.
Con autonomi atti ciascuna parte ha poi chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellante, nominato con decreto ministeriale del 7 giugno 1989, magistrato di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione del Tribunale di Rieti, ha presentato domanda per il conferimento dell’incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Roma, settore penale.
Il UM , cui erano state sottoposte la proposta A in favore della dott.ssa RA IL e la proposta B in favore del dott. CA IN, con la delibera del 6 dicembre 2023 ha approvato la prima proposta ed ha conferito l’incarico alla prima.
3. Il Tar Lazio, dinanzi al quale sono stati impugnati i provvedimenti lesivi, ha respinto il ricorso sostanzialmente condividendo la motivazione del UM .
Ritenendo errata la sentenza, l’appellante l’ha impugnata formulando tre motivi di diritto.
Nella memoria conclusiva l’appellante ha rappresentato che con delibera del Csm del 12 febbraio 2025 gli è stato conferito l’incarico semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Roma, nell’ambito del procedimento “ Fasc. n. 34/SD/2024. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di Sezione Tribunale di ROMA - vac. 14/03/2024 - settore penale - dott.ssa Roberta Palmisano, pubblicato con bollettino n. 6047 del 22.03.2024 ”.
Sostiene che ciò determinerebbe la cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse riguardo al merito del presente giudizio.
Cionondimeno, ha affermato di avere ancora interesse alla decisione affinché, valutando prognosticamente la soccombenza virtuale, si adotti una pronuncia di riforma del capo della sentenza sulle spese e si condannino le controparti alla rifusione in suo favore delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tar, infatti, ha compensato le spese con la controinteressata ma lo ha condannato alle spese nei confronti delle amministrazioni, quantificandole nell’importo pari ad € 3.000,00.
4. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse fin dal ricorso introduttivo.
Non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere dal momento che la nomina dell’appellante a Presidente di sezione penale del Tribunale di Roma in un diverso procedimento, quantunque satisfattiva dell’interesse dello stesso a vedersi conferito analogo ufficio semidirettivo nello stesso Tribunale, tuttavia non rappresenta lo stesso bene della vita per il quale ha promosso il presente giudizio, trattandosi con evidenza di procedure diverse, in cui la comparazione è stata svolta fra concorrenti differenti, che si sono concluse con delibere del UM di contenuti e soprattutto di date diverse (6 dicembre 2023 la prima, 12 febbraio 2025 la seconda).
Ne discende che, essendo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse nella piena disponibilità della parte, il Collegio non può che prenderne atto osservando come le circostanze sopravvenute abbiano fatto venir meno l’interesse dell’appellante alla instaurazione ab origine del presente giudizio con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo.
La statuizione che precede travolge la sentenza impugnata nella sua interezza, ivi compreso il capo relativo alla condanna alle spese.
5. Conclusivamente il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra tutte le parti stante la sostanziale assenza di soccombenza di una o più di esse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo.
Compensa fra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO