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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1363/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 12.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1363/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone,
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino Di Feo,
APPELLATO
Oggetto: indebito assistenziale - requisito sanitario - revoca - decorrenza dell'indebito dalla visita medica.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data
21/5/2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1001/24 dell'1/3/2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare l'irripetibilità CP_ della somma di euro 16374,74 pagata dall' a titolo di ratei maturati sulla pensione cat. INVCIV n.01422340. nel periodo dal 1/1/2022 al 30/6/2023,
CP_ oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 9/6/2023.
L'appellante, dopo aver evidenziato l'erroneità dell'assunto sostenuto dal primo Giudice secondo cui il ricorrente aveva ricevuto la notifica del verbale sanitario in data 21.1.2022, ha sostenuto che l'indebito assistenziale e/o previdenziale, salvo il caso di dolo, era ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di
CP_ legge, e nel caso di specie il provvedimento era stato emesso dall' solo in data 9/06/2023, e che solo a seguito della comunicazione di detto ultimo provvedimento era venuto a conoscenza del verbale di revisione medico legale n.6113898700042 con il quale era stato riconosciuto invalido parziale.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della ripetibilità delle somme indebitamente percepite dall'appellante a titolo di ratei di pensione di inabilità ad invalidi civili totali e indennità di accompagnamento – pensione cat. INVIC n.01422340 con decorrenza 06/1987- dal 1/1/2022 al
30/6/2023.
Invero il D'ERRICO, nel dicembre 2021 veniva invitato a sottoporsi a visita di revisione sanitaria (cfr.doc. 2 fascicolo ). CP_2
L'invito a visita veniva regolarmente recapitato all'indirizzo di residenza
2 (cfr. doc. 2 fascicolo ) ed il si presentava alla visita. CP_2 Pt_1
Con revisione sanitaria n. domus 6113898700042 il veniva Pt_1
riconosciuto "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 D.L. 509/88) -
Percentuale invalidità: 74% - Soggetto da revisionare a ottobre 2023 dal
01/2022.
L'esito della visita di revisione veniva ritualmente comunicato al ricorrente in data 21.01.2022, unitamente al verbale della visita medica (cfr. docc. 3 e
3.a fascicolo ) CP_2
L'esito del giudizio medico non aveva confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione delle prestazioni in godimento a partire da gennaio 2022 e per effetto di tale revisione il trattamento cat. INVCIV intestato al ricorrente di cui al certificato n. 01422340 aveva subito un cambio di fascia: da invalido totale con indennità di accompagnamento ad invalido parziale.
In data 09.06.2023 veniva inviata dall' la comunicazione del debito CP_2
(Pratica R.I. n. 17759713), con richiesta di restituzione della somma di euro
16.374,74, notificato in data 08.07.2023, come scaturito dalla ricostituzione del trattamento relativamente al periodo dal 01/2022 al 06/2023 (cfr. docc. 4
e 4.a fascicolo ). CP_2
In particolare, risultano essere state revocate l'indennità di accompagnamento e la maggiorazione sociale di cui alla l. n. 448 del 2001 per il venir meno dei requisiti sanitari richiesti.
Tanto premesso con riguardo al primo motivo di appello circa la mancata ricezione del verbale di revisione medico legale, a fronte della prova documentale della prova della notificazione offerta dall'Istituto, sin dal giudizio di primo grado, è appena il caso di ricordare che in tema di notificazioni a mezzo posta, come nella specie, “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento …è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati…Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o
3 annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 - Rv. 640546 -
01); infine, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso (in termini: Cass., ord.
n. 12083/2016 e prima n. 10232/2016).
Il nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di Pt_1
discussione del giudizio di primo grado tenutasi il 16.02.2024 ha formulato una generica contestazione, disconoscendo semplicemente la firma apposta sulla ricevuta di ritorno prodotta dall' relativa all'invio del verbale CP_2 della visita di revisione (“il ricorrente disconosce la firma apposta sulla ricevuta di ritorno prodotta dall' -relativa all'invio del verbale di CP_2
invalidità civile del 74%- non appartenente né a lui né ad alcuni dei soggetti di cui all'art. 26 del D.M. emesso in data 01/10/08 del Ministero dello Sviluppo Economico -riguardante “l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ”).
Va, tuttavia, evidenziato che il disconoscimento dell'atto doveva essere fatto nelle forme di legge, con azione civile per querela di falso, ai sensi dell'art. 221 cpc e seg.
Ciò posto, nel caso in esame non è contestato che l'atto amministrativo in parola sia stato recapitato all'indirizzo esatto del ricorrente, odierno appellante, sicché trova applicazione il principio di presunzione di conoscenza nei termini sopra enunciati.
Deve, inoltre, rimarcarsi che è incontestato che il si fosse Pt_1
presentato e sottoposto alla visita di revisione a seguito di invito recapitato all'indirizzo di residenza che come emerge dalla documentazione versata in atti era stato sottoscritto dallo stesso ricevente che, presso lo stesso indirizzo di residenza del ricorrente, avrebbe poi sottoscritto (cfr. doc. 2 fascicolo
) l'esito della visita di revisione in data in data 21.01.2022; medesimo CP_2
4 indirizzo, vale evidenziare, presso cui era stato infine notificato il provvedimento di restituzione in parola.
Ne consegue che le argomentazioni svolte dalla Difesa dell'odierno appellante non meritano accoglimento.
Il verbale di verifica della visita di revisione veniva, dunque, ritualmente comunicato al ricorrente in data 21.01.2022.
Accertato ciò in punto di fatto, superandosi anche il secondo motivo di appello deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) (
Cass. n. 29034/2022).
In materia di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n.
26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n.
31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In ipotesi del venir meno del requisito sanitario, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8
5 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni»
(C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)”( cfr. da ultimo Cass. n.
248/2023).
Si è infatti precisato come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03, Cass n. 34013/2019).
Dunque nel caso di specie, in cui è venuto meno il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, va affermata la ripetibilità dei ratei di prestazione corrisposti dalla data della visita di verifica, e quindi per il periodo oggetto di giudizio.
Invero non può fondatamente sostenersi la buona fede del , Pt_1
considerato che questi aveva ritualmente ricevuto comunicazione del verbale di verifica del gennaio 2022, e quindi era a conoscenza del mancato riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
CP_ Pertanto la perdurante erogazione del beneficio da parte dell' non ha
6 generato alcuna condizione di affidamento dell'assistito.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp.att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per dichiarare l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
3) contributo unificato come in motivazione.
Napoli, 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
Dott. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 12.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1363/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
generalizzato in atti Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone,
APPELLANTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Falso e Agostino Di Feo,
APPELLATO
Oggetto: indebito assistenziale - requisito sanitario - revoca - decorrenza dell'indebito dalla visita medica.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data
21/5/2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1001/24 dell'1/3/2024, con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare l'irripetibilità CP_ della somma di euro 16374,74 pagata dall' a titolo di ratei maturati sulla pensione cat. INVCIV n.01422340. nel periodo dal 1/1/2022 al 30/6/2023,
CP_ oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 9/6/2023.
L'appellante, dopo aver evidenziato l'erroneità dell'assunto sostenuto dal primo Giudice secondo cui il ricorrente aveva ricevuto la notifica del verbale sanitario in data 21.1.2022, ha sostenuto che l'indebito assistenziale e/o previdenziale, salvo il caso di dolo, era ripetibile solo per i ratei successivi al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di
CP_ legge, e nel caso di specie il provvedimento era stato emesso dall' solo in data 9/06/2023, e che solo a seguito della comunicazione di detto ultimo provvedimento era venuto a conoscenza del verbale di revisione medico legale n.6113898700042 con il quale era stato riconosciuto invalido parziale.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della ripetibilità delle somme indebitamente percepite dall'appellante a titolo di ratei di pensione di inabilità ad invalidi civili totali e indennità di accompagnamento – pensione cat. INVIC n.01422340 con decorrenza 06/1987- dal 1/1/2022 al
30/6/2023.
Invero il D'ERRICO, nel dicembre 2021 veniva invitato a sottoporsi a visita di revisione sanitaria (cfr.doc. 2 fascicolo ). CP_2
L'invito a visita veniva regolarmente recapitato all'indirizzo di residenza
2 (cfr. doc. 2 fascicolo ) ed il si presentava alla visita. CP_2 Pt_1
Con revisione sanitaria n. domus 6113898700042 il veniva Pt_1
riconosciuto "INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 D.L. 509/88) -
Percentuale invalidità: 74% - Soggetto da revisionare a ottobre 2023 dal
01/2022.
L'esito della visita di revisione veniva ritualmente comunicato al ricorrente in data 21.01.2022, unitamente al verbale della visita medica (cfr. docc. 3 e
3.a fascicolo ) CP_2
L'esito del giudizio medico non aveva confermato la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione delle prestazioni in godimento a partire da gennaio 2022 e per effetto di tale revisione il trattamento cat. INVCIV intestato al ricorrente di cui al certificato n. 01422340 aveva subito un cambio di fascia: da invalido totale con indennità di accompagnamento ad invalido parziale.
In data 09.06.2023 veniva inviata dall' la comunicazione del debito CP_2
(Pratica R.I. n. 17759713), con richiesta di restituzione della somma di euro
16.374,74, notificato in data 08.07.2023, come scaturito dalla ricostituzione del trattamento relativamente al periodo dal 01/2022 al 06/2023 (cfr. docc. 4
e 4.a fascicolo ). CP_2
In particolare, risultano essere state revocate l'indennità di accompagnamento e la maggiorazione sociale di cui alla l. n. 448 del 2001 per il venir meno dei requisiti sanitari richiesti.
Tanto premesso con riguardo al primo motivo di appello circa la mancata ricezione del verbale di revisione medico legale, a fronte della prova documentale della prova della notificazione offerta dall'Istituto, sin dal giudizio di primo grado, è appena il caso di ricordare che in tema di notificazioni a mezzo posta, come nella specie, “la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento …è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati…Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o
3 annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 - Rv. 640546 -
01); infine, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso (in termini: Cass., ord.
n. 12083/2016 e prima n. 10232/2016).
Il nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di Pt_1
discussione del giudizio di primo grado tenutasi il 16.02.2024 ha formulato una generica contestazione, disconoscendo semplicemente la firma apposta sulla ricevuta di ritorno prodotta dall' relativa all'invio del verbale CP_2 della visita di revisione (“il ricorrente disconosce la firma apposta sulla ricevuta di ritorno prodotta dall' -relativa all'invio del verbale di CP_2
invalidità civile del 74%- non appartenente né a lui né ad alcuni dei soggetti di cui all'art. 26 del D.M. emesso in data 01/10/08 del Ministero dello Sviluppo Economico -riguardante “l'approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale ”).
Va, tuttavia, evidenziato che il disconoscimento dell'atto doveva essere fatto nelle forme di legge, con azione civile per querela di falso, ai sensi dell'art. 221 cpc e seg.
Ciò posto, nel caso in esame non è contestato che l'atto amministrativo in parola sia stato recapitato all'indirizzo esatto del ricorrente, odierno appellante, sicché trova applicazione il principio di presunzione di conoscenza nei termini sopra enunciati.
Deve, inoltre, rimarcarsi che è incontestato che il si fosse Pt_1
presentato e sottoposto alla visita di revisione a seguito di invito recapitato all'indirizzo di residenza che come emerge dalla documentazione versata in atti era stato sottoscritto dallo stesso ricevente che, presso lo stesso indirizzo di residenza del ricorrente, avrebbe poi sottoscritto (cfr. doc. 2 fascicolo
) l'esito della visita di revisione in data in data 21.01.2022; medesimo CP_2
4 indirizzo, vale evidenziare, presso cui era stato infine notificato il provvedimento di restituzione in parola.
Ne consegue che le argomentazioni svolte dalla Difesa dell'odierno appellante non meritano accoglimento.
Il verbale di verifica della visita di revisione veniva, dunque, ritualmente comunicato al ricorrente in data 21.01.2022.
Accertato ciò in punto di fatto, superandosi anche il secondo motivo di appello deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) (
Cass. n. 29034/2022).
In materia di indebito assistenziale, la Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n.
26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n.
31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In ipotesi del venir meno del requisito sanitario, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8
5 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni»
(C. 34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010)”( cfr. da ultimo Cass. n.
248/2023).
Si è infatti precisato come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema.
In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03, Cass n. 34013/2019).
Dunque nel caso di specie, in cui è venuto meno il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, va affermata la ripetibilità dei ratei di prestazione corrisposti dalla data della visita di verifica, e quindi per il periodo oggetto di giudizio.
Invero non può fondatamente sostenersi la buona fede del , Pt_1
considerato che questi aveva ritualmente ricevuto comunicazione del verbale di verifica del gennaio 2022, e quindi era a conoscenza del mancato riconoscimento del requisito sanitario per la concessione della pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento.
CP_ Pertanto la perdurante erogazione del beneficio da parte dell' non ha
6 generato alcuna condizione di affidamento dell'assistito.
L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp.att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per dichiarare l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto dell'appello, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
3) contributo unificato come in motivazione.
Napoli, 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Vincenza Totaro
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