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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6663 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere
scaduto il termine del 19.12.2024, fissato per il deposito di note sostitutive dell'udienza con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. comunicato il 28.10.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 1960/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Veruska Vitale. Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Costagliola. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Guido Foglia. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola De Luca. Controparte_3 pagina 1 di 2 APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 22.01.2024 questo giudizio di appello è stato dichiarato interrotto senza essere più
riassunto. Con provvedimento comunicato il 28.10.2025 questa Corte ha ravvisato l'opportunità di fissare un'udienza, al fine di verificare l'eventuale interesse delle parti a coltivare il giudizio,
disponendo la sua sostituzione con la concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Il solo difensore della ha curato il deposito di tali note Controparte_1
con cui ha eccepito l'estinzione del giudizio.
A questa Corte non resta pertanto che applicare l'art. 305 c.p.c. che così recita: “Il processo
deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti
si estingue”.
Detta estinzione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., va pronunziata dal collegio con sentenza. Quanto infine alle spese, trova applicazione l'art. 310 u.c. c.p.c. che recita: “Le
spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dichiara l'estinzione del processo n. 1960/2021 R.G. ai sensi dell'art. 305 c.p.c. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 19.12.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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