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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2019
Oggi 10/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
Per il sig. , l'avv. , la quale si Parte_1 Controparte_1 riporta alle proprie conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
Per il , la P. Avv. Nadia Nisi, per delega Parte_2 dell'Avv. Raffaele Carpinelli, la quale si riporta al proprio atto di appello in quanto fondato in fatto e in diritto. Al contempo impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito e chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
per , l'avv. , la quale si riporta ai Controparte_2 Controparte_3 propri scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa.
La Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I I Grado iscritta al n. r.g. 505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIMALDI EMILIO e dell'avv. CARPINELLI RAFFAELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Parte appellante: «In totale riforma della sentenza del G.d.P appellata, così gradatamente provvedere: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- accertare e Parte_2 dichiarare la tardività delle richieste istruttorie dell'attrice, previa revoca dell'ordinanza di ammissione del 23/10/2017. Per l'effetto rigettare la domanda attorea per mancata prova del fatto;
- accertare e dichiarare
l'assenza dei presupposti di non visibilità e non prevedibilità della buca e la conseguente colpa esclusiva del conducente del veicolo e l'assenza di
pag. 2/14 qualsiasi responsabilità dell'ente convenuto nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
- rigettare la domanda stante l'incompatibilità dei danni fisici lamentati con la dinamica del sinistro;
- in subordine, accertare e dichiarare il preponderante concorso di colpa dell'attore con conseguente riduzione della responsabilità dell'ente proprietario. In tal caso ridurre il risarcimento del danno a complessivi dieci giorni di inabilitò temporanea gradualmente discendente, con un valore medio del 50%. - in via estremamente gradata, atte sa la soccombenza reciproca, compensare, almeno parzialmente, le spese del giudizio di primo grado;
Vittoria di spese».
: «piaccia all'Ill.mo Giudicante, rigettare l'appello Parte_1 proposto, perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. -
Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario».
«1) in via principale, confermare la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Salerno n. 3925/18 di dichiarazione della carenza di legittimazione passiva della per non essere ascrivibile Controparte_2 alla stessa nessuna colpa di omessa vigilanza;
2) nel merito, rigettar e la domanda così come proposta nei confronti della perché Controparte_2 inammissibile, infondata e, comunque non provata;
con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , al fine Parte_2 di ottenerne l'integrale riforma, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3925/18, depositata in data
12/07/2018, in forza della quale l'ente comunale è stato condannato a risarcire i danni non patrimoniali, subiti da , in seguito al Parte_1
pag. 3/14 sinistro verificatosi il 30/09/16 in , nel tratto denominato Parte_2 via Dei Terzi.
Deve, infatti, premettersi che , deducendo di aver riportato Parte_1 danni fisici, mentre percorreva con la propria automobile (Mercedes Benz
Classe A) il tratto di strada suindicato, finiva in una voragine con la ruota anteriore lato destro, a causa «del pessimo stato della strada, la quale oltre ad essere priva di illuminazione, era compromessa dalla presenza di una voragine non visibile, in quanto coperta da erbacce e terriccio» (v. atto di citazione all. al fascicolo di parte di I grado) aveva in origine convenuto dinanzi al Giudice di prime cure il , quale ente Parte_2 ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., del sinistro, chiedendone la condanna al risarcimento dei dan ni subiti in conseguenza dello stesso.
Si costituiva il il quale, oltre a contestare l'esistenza Parte_2 dell'insidia, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva affermando che la via, dove si era verificato l'evento, era stata realizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Controparte_4 su aree di sua proprietà, mai trasferite al e, Parte_2 stante la soppressione dell' , attualmente l'intera area era di proprietà CP_4 della Controparte_2
Sulla scorta della difesa dell'Ente convenuto la parte attorea ha chiesto ed è stata autorizzata a chiamare in causa la . Controparte_2
Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, la Controparte_2 carenza della propria legittimazione passiva e il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita solo mediante escussione dei testi.
Con sentenza n. 3925/18, depositata il 12.07.2018, il Giudice di Pace così provvedeva: «(…) A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
; 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
in persona del l.r.p.t. al pagamento per il dedotto Parte_2 titolo, in favore di della somma di attualizzata di euro Parte_1
468,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il
pag. 4/14 in persona del legale rapp.te p.t. alla rifusione delle Parte_2 spese di giudizio in favore dell'attore, che si liquidano i n complessivi Euro
311,20, di cui Euro 146,20 per esborsi ed Euro 165,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario s.g. 15%, IVA e CNA come per legge, se dovuti, con attribuzione all'Avv. ex art. 93 c.p.c..; Controparte_1
4)Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_2 rifusione delle spese di giudizio in favore della in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi Euro 165,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetari o s.g. 15%, IVA e CNA come per legge, se dovuti;
5)Dichiara la Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti».
Pertanto, il ha proposto appello concludendo come in Parte_2 premessa.
In particolare, la parte appellante in via principale ha formulato quattro motivi di gravame:
- con il primo motivo, il ha lamentato la violazione Parte_2 delle norme relative alle preclusioni processuali, avendo l'attore in primo grado formulato le richieste istruttorie esclusivamente alla terza udienza
(23/10/17);
- con il secondo motivo ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice che ha riconosciuto la responsabilità e dunque la legittimazione passiva in capo al in luogo di quella della Parte_2
alla luce del fatto che la strada fu infatti realizzata dall'Ente CP_2
Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC), a cui è succeduta la
CP_2
- con il terzo motivo d'appello, ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme dettate in materia di responsabilità extracontrattuale, non avendo il giudice di primo grado tenuto in considerazione le caratteristiche della strada ove è avvenuto il sinistro né la circostanza che quest'ultimo si fosse verificato alle 19,00 circa del mese di pag. 5/14 settembre, senza che ricorressero i presupposti della non visibilità e della non evitabilità dell'asserita anomalia del manto stradale;
- con l'ultimo motivo d'appello, ha censurato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sotto il profilo del quantum debeatur, con riguardo alla somma dovuta a titolo di danno biologico nonché l'erronea regolazione delle spese di giudizio.
costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza del Parte_1 percorso motivazionale della sentenza, insistendo per la conferma della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'ente tenuto alla manutenzione della strada e della condanna al risarcimento dei danni così come pronunciata in primo grado.
La con comparsa depositata in data 03/04/2019, ha Controparte_2 ribadito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto la conferma della sentenza.
Così instauratosi il contraddittorio, e, acquisti parte dei verbali del fascicolo di primo grado (v. allegato alle note di del 9.5.24) , Parte_1 risultando mancanti, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Prima di esaminare il merito della presente controversia va esaminat o il primo motivo di appello relativo alla violazione del regime delle preclusioni processuali.
1.1. Il si è doluto del fatto che il Giudice di Pace ha Parte_2 omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardività delle richieste istruttorie di controparte nonostante, all'udienza del 23.10.2017, si fosse riservato di decidere unitamente al merito .
1.2. Occorre, considerare che il processo civile, compreso quello che si svolge dinanzi al G.d.P., è connotato da un rigido meccanismo di barriere e decadenze, che rinviene la propria ratio nell'esigenza di razionalizzazione e pag. 6/14 rapidità, imposta dal principio de lla ragionevole durata del processo. Siffatto meccanismo consiste nel sistema delle preclusioni, la cui maturazione, a fronte del mancato esercizio di un potere ovvero di una facoltà processuale astrattamente preordinati al raggiungimento di un determinato scopo, ne comporta la perdita ovvero la consumazione.
1.3. Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario - sicché in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione (onde deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza) -, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale (l'art. 311 c.p.c. prevede, infatti, che «il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in composizione monocratica, in quanto applicabili») le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e, quindi nemmeno chiamare in causa terzi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16578 del 05/08/2005, conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022).
1.4. Dai verbali del giudizio di primo grado risulta che, all'udienza del
26.06.2017, il giudice preso atto dell'integrità del contraddittorio ha rinviato all'udienza del 23.10.2017, onerando la parte attorea ad esperire la procedura di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata in causa.
1.5. Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla tardività dell'ammissione delle prove, richiesta dall'attore all'udienza successiva alla costituzione del ciò in quanto l'autorizzazione alla chiamata in Pt_2
pag. 7/14 causa della ha comportato la regressione del processo alla prima CP_2 udienza, per cui il deposito di ulteriore documentazione così come anche la richiesta di ammissione delle prove per testi da parte dell'attore era consentita a norma dell'art. 320, c. 4, c.p.c., ratione temporis vigente
(«Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una s ola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova »).
1.6. A tale udienza, 23.10.2017, infatti, la parte attorea ha chiesto ammettersi la prova per testi sui capitol i da 1 a 7 dell'atto di citazione;
il
G.d.P. ha provveduto all'ammissione delle prove e rinviato per l'escussione dei testi.
1.7. Di talché nessuna violazione delle regole processuali si è verificata e, pertanto, il primo motivo di impugnazione è infondato .
2. Va esaminato, inoltre, il secondo motivo ovvero l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ritenendo, per contro, Pt_2 responsabile della causazione dell'evento la Controparte_2
2.1. Il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare l'eccezione sollevata dal sull'assunto che la strada su cui sarebbe avvenuto il fatto sia una Pt_2 strada vicinale in senso proprio, soggetta al pubblico transito e, pertanto, ciò andrebbe a determinare una situazione giuridica corrispondente all'esercizio di una servitù, tale per cui l'Ente esponenziale della collettività è tenuto a curarne la manutenzione.
2.2. A tal fine, occorre integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto
a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito d el petitum e della causa
pag. 8/14 petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass. Sez. 3
-, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
2.3. La questione relativa alla proprietà controversa del tratto stradale e all'assetto delle competenze e delle correlate responsabilità tra le diverse amministrazioni pubbliche, per il danno derivante dall'omessa o non corretta manutenzione della strada, va piuttosto risolta alla luce dell'art. 2 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), nella versione ratione temporis vigente.
2.4. Al riguardo deve anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti indicati nel settimo comma della norma richiama ta, il quale pone una presunzione di titolarità in capo all'ente comunale, stabilendo che le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali, quando sono situate all'interno dei centri abitati, fatti salv i i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
2.5. Ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada e della corretta interpretazione della dispos izione legislativa richiamata, giova soggiungere che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, affinché operi tale presunzione, non è necessario né l'atto di declassamento della strada in questione né l'atto di consegna dalla Provincia al trattandosi di Pt_2 adempimenti non contemplati dalla disposizione normativa in questione, ma
è sufficiente che il abbia un numero di abitanti superiore a diecimila Pt_2
e che il luogo del sinistro, pur essendo parte di una strada provinciale o regionale, attraversi il centro abitato (v. Cass. civ., Sez. III, Sent.,
02.03.2012, n. 3253).
2.6. Dunque, più correttamente occorre ricondurre la fattispecie concreta all'interno dell'art. 2, co. 7 del Codice della Strada e, pertanto, occorre confermare la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato pag. 9/14 l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato in primo grado dal
, condannandolo al risarcimento dei danni. Parte_2
2.7. Invero, ai fini dell'esame del caso di specie, occorre evidenziare che l'art. 2 del D.lgs. n. 285/1992 considera strade comunali non solo quelle che rientrano nella previsione del comma 7 ma anche quelle di cui al comma 6, ossia le strade extraurbane principali, secondarie e le strade locali, che congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro.
2.8. Al riguardo si deve rilevare che risulta assolutamente pacifico, giacché circostanza non contestata e pienamente confermata dai testi Tes_1
e (escussi all'udienza del 15.02.2018) che il sinistro
[...] Testimone_2 si è verificato in via dei Terzi, ossia in una frazione del Comune di , Pt_2 il teste ha dichiarato: «ricordo che era il 30.09.2016 Testimone_1 intorno alle ore 19.00 stavo rientrando da , in particolare “via dei Pt_2
Terzi”, all'altezza di un ristorante di cui non ricordo il nome» (v. verbale udienza del 15.02.2018).
2.9. Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti risulta che la zona è abitata, come evidenziato dalla presenza delle abitazioni visibili nelle immagini. (v. documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ) Parte_1
2.10. Pertanto, anche tale motivo è infondato e sebbene con motivazione diversa, la sentenza del giudice di Pace deve essere confermata .
2.11. L'evento dedotto in lite da parte attorea, quindi, nulla ha a che vedere con l'attività svolta dall' come, invece, sostenuto CP_4 dall'appellante, posto che « Il che, anche in mancanza di una Pt_2
titolarità "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio pag. 10/14 comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti » (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15509 del 16/05/2022 ).
2.12. In merito al valore dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
94/2013 del G.d.P. di Capaccio, si osserva che « L'eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove s ia formulata dalla parte, che quest'ultima, giusta l'art. 2697, secondo comma, cod. civ., non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio » (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 28247 del 18/12/2013); ciò non è avvenuto nel presente giudizio, essendosi il limitato a produrre la sentenza in parola senza nemmeno Pt_2 dedurre il suo passaggio in giudicato .
2.13. Passando agli altri motivi di gravame, l'appellante si duole, altresì, con il quarto motivo, che il G.d.P. non abbia tenuto conto delle caratteristiche della strada ove è avvenuto il sinistro, né della circostanza che quest'ultimo si fosse verificato in pieno giorno, senza che ricorressero i presupposti della non visibilità e della non evitabilità dell'asserita anomalia del manto stradale, per la condotta del danneggiato era stata determinante nella causazione del sinistro.
2.14. L'appellante ha, quindi, reiterato, sulla base delle argomentazioni esposte l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, già avanzata in primo grado.
1.1. In merito alla non configurabilità della fattispecie ex art. 2051 cod. civ. quanto l'insidia è visibile, occorre osservare Allo stato attuale è del tutto prevalente orientamento che inquadra la fattispecie ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva. È noto, infatti, che, a partire da alcune pronunce degli anni Novanta (SS.UU., 11 novembre 1991, n. 12019 e
Cass. 20 maggio 1998, n. 5031), fino ad arrivare ad altre celebri sentenze negli anni Duemila (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383, Cass. 6 luglio 2006, n.
15384, Cass. 11 novembre 2011, n. 23562), la giurisprudenza di legittimità ha pag. 11/14 operato un significativo cambio di rotta, abbandonando il modello, a lungo condiviso, della presunzione relativa di colpa (Cass. 27 agosto 1999, n. 8997 e
Cass. 29 marzo 2007, n. 7763,) ed aprendo al riconoscimento della responsabilità oggettiva del custode, anche nelle controversie relative alla manutenzione delle strade pubbliche.
1.2. Oggi l'orientamento senza dubbio maggioritario, sia giurisprudenziale
(Cass.16 maggio2017, n. 12027; Cass.1 8 settembre 2015, n. 18317; Cass. 27 novembre 2014, n. 25214) che dottrinario, è saldamente legato a quest'ultima lettura della fattispecie.
1.3. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, quindi, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che , in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c .c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017.)
1.4. L'eccezione ex art. 1227 cod. civ. è, però, fondata.
1.5. Nella fattispecie è stato riscontrato sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dalle foto prodotte che la strada era rettilinea ( ha Testimone_1 riferito: «Adr: quel tratto di strada era rettilineo», al pari ha Testimone_2 dichiarato: « adr: «ero alla guida della mia autovettura insieme a mio fratello , dietro all'autovettura di su una Testimone_1 Parte_1 strada rettilinea»), partimenti è riscontrato che era dissestata in più punti e che la buca nella quale si è imbattuto l'attore era di grosse dimensioni
( : « Adr: «la strada presentava diverse buche, quella Testimone_1 interessata dal sinistro era di notevoli dimensioni», v. foto in atti).
pag. 12/14 1.6. In merito alle condizioni di visibilità, i testi hanno affermato che la strada era poco illuminata, eppure alle 19.00 di 30/9/2016 il sole era appena tramontato, così come riscont rato dalla documentazione prodotta dal
(v. all. 6 fascicolo di primo grado); per cui deve ritenersi che il sig. Pt_2
abbia concorso nella causazione del d anno, in quanto se avesse Pt_1 tenuto una velocità consona all'evidente stato di dissesto della strada, avrebbe potuto ridurre le conseguenze del sinistro.
1.7. Detto concorso va quantificat o nel 20% e non in misura più elevata, in ragione della collocazione della buca al centro dell a carreggiata.
2. Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale,
l'appellante si è doluto del fatto che il giudice di pace ha riconosciuto una inabilità temporanea pari alla prognosi del PS di Solofra, di dieci giorni, tutti valutati come inabilità temporanea totale (ITT) , senza procedere ad una valutazione graduale.
2.1. In merito al riconoscimento dei postumi invalidanti, si rileva che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavi a, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019 e Sez. 3 -,
Ordinanza n. 7753 del 08/04/2020) .
2.2. Pertanto, nel caso in esame, la prognosi è stata formulata dai medici del
PS di Solofra, quindi da una struttura pubblica, e risulta condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure e, dunque, il riconoscimento di una invalidità temporanea totale di giorni 10 anche alla luce della diagnosi
«trauma distorsivo cervicale e polso sx».
2.3. Pertanto, decurtando l'importo liquidato della misura del 20% del concorso di colpa, va riconosciuto all'attore la differenza, paria a € 375,04, oltre intessi dalla pronuncia di primo grado al saldo.
pag. 13/14 3. Per quanto riguarda le spese di lite di primo grado, deve rilevarsi che correttamente il G.d.P. le ha riconosciute in favore dell'attore in primo grado, applicando i parametri per la liquidazione in relazione al valore del decisum; valore che non muta nemmeno in seguito all'accoglimento dell'appello; pertanto, le spese di primo grado restano ferme nella misura liquidata dal
G.d.P. nella sentenza impugnata.
3.1. Viceversa, quelle del presente grado, nel rapporto tra il e il si g. Pt_2
vanno compensate, visto che l'appello è sì, stato accolto, ma ciò ha Pt_1 comportato una riduzione davvero in misura esigua della somma spettante al danneggiato.
3.2. Nel rapporto con la il è, invece, rimasto soccombente;
CP_2 Pt_2 le spese di liquidano ai minimi vista la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente l'appello e riduce l'importo riconosciuto dovuto dal in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 risarcimento dei danni in €375,04, oltre intessi dalla pronuncia di primo grado al saldo;
B) Compensa le spese di lite del presente grado tra l'appellante e Parte_1
;
[...]
C) Condanna altresì l'appellante a rimborsare alla le Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 332,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 14/14
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 505/2019
Oggi 10/04/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
Per il sig. , l'avv. , la quale si Parte_1 Controparte_1 riporta alle proprie conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga decisa.
Per il , la P. Avv. Nadia Nisi, per delega Parte_2 dell'Avv. Raffaele Carpinelli, la quale si riporta al proprio atto di appello in quanto fondato in fatto e in diritto. Al contempo impugna e contesta tutto quanto ex adverso prodotto dedotto ed eccepito e chiede che la causa venga decisa con accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
per , l'avv. , la quale si riporta ai Controparte_2 Controparte_3 propri scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa.
La Giudice
si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I I Grado iscritta al n. r.g. 505/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GRIMALDI EMILIO e dell'avv. CARPINELLI RAFFAELE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Parte_3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
Controparte_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
Parte appellante: «In totale riforma della sentenza del G.d.P appellata, così gradatamente provvedere: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
- accertare e Parte_2 dichiarare la tardività delle richieste istruttorie dell'attrice, previa revoca dell'ordinanza di ammissione del 23/10/2017. Per l'effetto rigettare la domanda attorea per mancata prova del fatto;
- accertare e dichiarare
l'assenza dei presupposti di non visibilità e non prevedibilità della buca e la conseguente colpa esclusiva del conducente del veicolo e l'assenza di
pag. 2/14 qualsiasi responsabilità dell'ente convenuto nella causazione dei danni lamentati e, per l'effetto, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate;
- rigettare la domanda stante l'incompatibilità dei danni fisici lamentati con la dinamica del sinistro;
- in subordine, accertare e dichiarare il preponderante concorso di colpa dell'attore con conseguente riduzione della responsabilità dell'ente proprietario. In tal caso ridurre il risarcimento del danno a complessivi dieci giorni di inabilitò temporanea gradualmente discendente, con un valore medio del 50%. - in via estremamente gradata, atte sa la soccombenza reciproca, compensare, almeno parzialmente, le spese del giudizio di primo grado;
Vittoria di spese».
: «piaccia all'Ill.mo Giudicante, rigettare l'appello Parte_1 proposto, perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. -
Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore antistatario».
«1) in via principale, confermare la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Salerno n. 3925/18 di dichiarazione della carenza di legittimazione passiva della per non essere ascrivibile Controparte_2 alla stessa nessuna colpa di omessa vigilanza;
2) nel merito, rigettar e la domanda così come proposta nei confronti della perché Controparte_2 inammissibile, infondata e, comunque non provata;
con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , al fine Parte_2 di ottenerne l'integrale riforma, ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3925/18, depositata in data
12/07/2018, in forza della quale l'ente comunale è stato condannato a risarcire i danni non patrimoniali, subiti da , in seguito al Parte_1
pag. 3/14 sinistro verificatosi il 30/09/16 in , nel tratto denominato Parte_2 via Dei Terzi.
Deve, infatti, premettersi che , deducendo di aver riportato Parte_1 danni fisici, mentre percorreva con la propria automobile (Mercedes Benz
Classe A) il tratto di strada suindicato, finiva in una voragine con la ruota anteriore lato destro, a causa «del pessimo stato della strada, la quale oltre ad essere priva di illuminazione, era compromessa dalla presenza di una voragine non visibile, in quanto coperta da erbacce e terriccio» (v. atto di citazione all. al fascicolo di parte di I grado) aveva in origine convenuto dinanzi al Giudice di prime cure il , quale ente Parte_2 ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., del sinistro, chiedendone la condanna al risarcimento dei dan ni subiti in conseguenza dello stesso.
Si costituiva il il quale, oltre a contestare l'esistenza Parte_2 dell'insidia, ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva affermando che la via, dove si era verificato l'evento, era stata realizzata dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Controparte_4 su aree di sua proprietà, mai trasferite al e, Parte_2 stante la soppressione dell' , attualmente l'intera area era di proprietà CP_4 della Controparte_2
Sulla scorta della difesa dell'Ente convenuto la parte attorea ha chiesto ed è stata autorizzata a chiamare in causa la . Controparte_2
Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, la Controparte_2 carenza della propria legittimazione passiva e il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita solo mediante escussione dei testi.
Con sentenza n. 3925/18, depositata il 12.07.2018, il Giudice di Pace così provvedeva: «(…) A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
; 2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_2
in persona del l.r.p.t. al pagamento per il dedotto Parte_2 titolo, in favore di della somma di attualizzata di euro Parte_1
468,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
3) Condanna il
pag. 4/14 in persona del legale rapp.te p.t. alla rifusione delle Parte_2 spese di giudizio in favore dell'attore, che si liquidano i n complessivi Euro
311,20, di cui Euro 146,20 per esborsi ed Euro 165,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario s.g. 15%, IVA e CNA come per legge, se dovuti, con attribuzione all'Avv. ex art. 93 c.p.c..; Controparte_1
4)Condanna il in persona del legale rapp.te p.t. alla Parte_2 rifusione delle spese di giudizio in favore della in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi Euro 165,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetari o s.g. 15%, IVA e CNA come per legge, se dovuti;
5)Dichiara la Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti».
Pertanto, il ha proposto appello concludendo come in Parte_2 premessa.
In particolare, la parte appellante in via principale ha formulato quattro motivi di gravame:
- con il primo motivo, il ha lamentato la violazione Parte_2 delle norme relative alle preclusioni processuali, avendo l'attore in primo grado formulato le richieste istruttorie esclusivamente alla terza udienza
(23/10/17);
- con il secondo motivo ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice che ha riconosciuto la responsabilità e dunque la legittimazione passiva in capo al in luogo di quella della Parte_2
alla luce del fatto che la strada fu infatti realizzata dall'Ente CP_2
Regionale per lo Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC), a cui è succeduta la
CP_2
- con il terzo motivo d'appello, ha lamentato la violazione e falsa applicazione delle norme dettate in materia di responsabilità extracontrattuale, non avendo il giudice di primo grado tenuto in considerazione le caratteristiche della strada ove è avvenuto il sinistro né la circostanza che quest'ultimo si fosse verificato alle 19,00 circa del mese di pag. 5/14 settembre, senza che ricorressero i presupposti della non visibilità e della non evitabilità dell'asserita anomalia del manto stradale;
- con l'ultimo motivo d'appello, ha censurato il calcolo effettuato dal giudice di prime cure, sotto il profilo del quantum debeatur, con riguardo alla somma dovuta a titolo di danno biologico nonché l'erronea regolazione delle spese di giudizio.
costituendosi in giudizio, ha ribadito la correttezza del Parte_1 percorso motivazionale della sentenza, insistendo per la conferma della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. dell'ente tenuto alla manutenzione della strada e della condanna al risarcimento dei danni così come pronunciata in primo grado.
La con comparsa depositata in data 03/04/2019, ha Controparte_2 ribadito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto la conferma della sentenza.
Così instauratosi il contraddittorio, e, acquisti parte dei verbali del fascicolo di primo grado (v. allegato alle note di del 9.5.24) , Parte_1 risultando mancanti, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.04.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di una nota conclusiva fino a 10 gg prima dell'udienza indicata.
***
1. Prima di esaminare il merito della presente controversia va esaminat o il primo motivo di appello relativo alla violazione del regime delle preclusioni processuali.
1.1. Il si è doluto del fatto che il Giudice di Pace ha Parte_2 omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardività delle richieste istruttorie di controparte nonostante, all'udienza del 23.10.2017, si fosse riservato di decidere unitamente al merito .
1.2. Occorre, considerare che il processo civile, compreso quello che si svolge dinanzi al G.d.P., è connotato da un rigido meccanismo di barriere e decadenze, che rinviene la propria ratio nell'esigenza di razionalizzazione e pag. 6/14 rapidità, imposta dal principio de lla ragionevole durata del processo. Siffatto meccanismo consiste nel sistema delle preclusioni, la cui maturazione, a fronte del mancato esercizio di un potere ovvero di una facoltà processuale astrattamente preordinati al raggiungimento di un determinato scopo, ne comporta la perdita ovvero la consumazione.
1.3. Pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di ius singulare rispetto al procedimento ordinario - sicché in esso non è configurabile una reale distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione (onde deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 cod. proc. civ., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza) -, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale (l'art. 311 c.p.c. prevede, infatti, che «il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in composizione monocratica, in quanto applicabili») le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi e, quindi nemmeno chiamare in causa terzi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16578 del 05/08/2005, conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10189 del 30/03/2022).
1.4. Dai verbali del giudizio di primo grado risulta che, all'udienza del
26.06.2017, il giudice preso atto dell'integrità del contraddittorio ha rinviato all'udienza del 23.10.2017, onerando la parte attorea ad esperire la procedura di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata in causa.
1.5. Pertanto, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla tardività dell'ammissione delle prove, richiesta dall'attore all'udienza successiva alla costituzione del ciò in quanto l'autorizzazione alla chiamata in Pt_2
pag. 7/14 causa della ha comportato la regressione del processo alla prima CP_2 udienza, per cui il deposito di ulteriore documentazione così come anche la richiesta di ammissione delle prove per testi da parte dell'attore era consentita a norma dell'art. 320, c. 4, c.p.c., ratione temporis vigente
(«Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una s ola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova »).
1.6. A tale udienza, 23.10.2017, infatti, la parte attorea ha chiesto ammettersi la prova per testi sui capitol i da 1 a 7 dell'atto di citazione;
il
G.d.P. ha provveduto all'ammissione delle prove e rinviato per l'escussione dei testi.
1.7. Di talché nessuna violazione delle regole processuali si è verificata e, pertanto, il primo motivo di impugnazione è infondato .
2. Va esaminato, inoltre, il secondo motivo ovvero l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal ritenendo, per contro, Pt_2 responsabile della causazione dell'evento la Controparte_2
2.1. Il Giudice di Pace ha ritenuto di dover rigettare l'eccezione sollevata dal sull'assunto che la strada su cui sarebbe avvenuto il fatto sia una Pt_2 strada vicinale in senso proprio, soggetta al pubblico transito e, pertanto, ciò andrebbe a determinare una situazione giuridica corrispondente all'esercizio di una servitù, tale per cui l'Ente esponenziale della collettività è tenuto a curarne la manutenzione.
2.2. A tal fine, occorre integrare la motivazione del giudice di prime cure, osservandosi che «In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto
a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito d el petitum e della causa
pag. 8/14 petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice» (Cass. Sez. 3
-, Ordinanza n. 6533 del 12/03/2024).
2.3. La questione relativa alla proprietà controversa del tratto stradale e all'assetto delle competenze e delle correlate responsabilità tra le diverse amministrazioni pubbliche, per il danno derivante dall'omessa o non corretta manutenzione della strada, va piuttosto risolta alla luce dell'art. 2 del D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), nella versione ratione temporis vigente.
2.4. Al riguardo deve anzitutto ritenersi sussistenti i presupposti indicati nel settimo comma della norma richiama ta, il quale pone una presunzione di titolarità in capo all'ente comunale, stabilendo che le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali, quando sono situate all'interno dei centri abitati, fatti salv i i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
2.5. Ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada e della corretta interpretazione della dispos izione legislativa richiamata, giova soggiungere che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, affinché operi tale presunzione, non è necessario né l'atto di declassamento della strada in questione né l'atto di consegna dalla Provincia al trattandosi di Pt_2 adempimenti non contemplati dalla disposizione normativa in questione, ma
è sufficiente che il abbia un numero di abitanti superiore a diecimila Pt_2
e che il luogo del sinistro, pur essendo parte di una strada provinciale o regionale, attraversi il centro abitato (v. Cass. civ., Sez. III, Sent.,
02.03.2012, n. 3253).
2.6. Dunque, più correttamente occorre ricondurre la fattispecie concreta all'interno dell'art. 2, co. 7 del Codice della Strada e, pertanto, occorre confermare la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha rigettato pag. 9/14 l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato in primo grado dal
, condannandolo al risarcimento dei danni. Parte_2
2.7. Invero, ai fini dell'esame del caso di specie, occorre evidenziare che l'art. 2 del D.lgs. n. 285/1992 considera strade comunali non solo quelle che rientrano nella previsione del comma 7 ma anche quelle di cui al comma 6, ossia le strade extraurbane principali, secondarie e le strade locali, che congiungono il capoluogo del Comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro.
2.8. Al riguardo si deve rilevare che risulta assolutamente pacifico, giacché circostanza non contestata e pienamente confermata dai testi Tes_1
e (escussi all'udienza del 15.02.2018) che il sinistro
[...] Testimone_2 si è verificato in via dei Terzi, ossia in una frazione del Comune di , Pt_2 il teste ha dichiarato: «ricordo che era il 30.09.2016 Testimone_1 intorno alle ore 19.00 stavo rientrando da , in particolare “via dei Pt_2
Terzi”, all'altezza di un ristorante di cui non ricordo il nome» (v. verbale udienza del 15.02.2018).
2.9. Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche allegate in atti risulta che la zona è abitata, come evidenziato dalla presenza delle abitazioni visibili nelle immagini. (v. documentazione fotografica allegata alla comparsa di costituzione e risposta di ) Parte_1
2.10. Pertanto, anche tale motivo è infondato e sebbene con motivazione diversa, la sentenza del giudice di Pace deve essere confermata .
2.11. L'evento dedotto in lite da parte attorea, quindi, nulla ha a che vedere con l'attività svolta dall' come, invece, sostenuto CP_4 dall'appellante, posto che « Il che, anche in mancanza di una Pt_2
titolarità "de jure", eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio pag. 10/14 comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti » (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 15509 del 16/05/2022 ).
2.12. In merito al valore dell'accertamento contenuto nella sentenza n.
94/2013 del G.d.P. di Capaccio, si osserva che « L'eccezione di giudicato esterno, rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, postula, ove s ia formulata dalla parte, che quest'ultima, giusta l'art. 2697, secondo comma, cod. civ., non si limiti alla mera allegazione della decisione da cui intenda trarre giovamento, ma deduca in modo specifico ed autosufficiente, che la materia del contendere oggetto del processo in corso sia coperta, in tutto o in parte, dal giudicato formatosi in altro, precedente giudizio » (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 28247 del 18/12/2013); ciò non è avvenuto nel presente giudizio, essendosi il limitato a produrre la sentenza in parola senza nemmeno Pt_2 dedurre il suo passaggio in giudicato .
2.13. Passando agli altri motivi di gravame, l'appellante si duole, altresì, con il quarto motivo, che il G.d.P. non abbia tenuto conto delle caratteristiche della strada ove è avvenuto il sinistro, né della circostanza che quest'ultimo si fosse verificato in pieno giorno, senza che ricorressero i presupposti della non visibilità e della non evitabilità dell'asserita anomalia del manto stradale, per la condotta del danneggiato era stata determinante nella causazione del sinistro.
2.14. L'appellante ha, quindi, reiterato, sulla base delle argomentazioni esposte l'eccezione di concorso di colpa del danneggiato, già avanzata in primo grado.
1.1. In merito alla non configurabilità della fattispecie ex art. 2051 cod. civ. quanto l'insidia è visibile, occorre osservare Allo stato attuale è del tutto prevalente orientamento che inquadra la fattispecie ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva. È noto, infatti, che, a partire da alcune pronunce degli anni Novanta (SS.UU., 11 novembre 1991, n. 12019 e
Cass. 20 maggio 1998, n. 5031), fino ad arrivare ad altre celebri sentenze negli anni Duemila (Cass. 6 luglio 2006, n. 15383, Cass. 6 luglio 2006, n.
15384, Cass. 11 novembre 2011, n. 23562), la giurisprudenza di legittimità ha pag. 11/14 operato un significativo cambio di rotta, abbandonando il modello, a lungo condiviso, della presunzione relativa di colpa (Cass. 27 agosto 1999, n. 8997 e
Cass. 29 marzo 2007, n. 7763,) ed aprendo al riconoscimento della responsabilità oggettiva del custode, anche nelle controversie relative alla manutenzione delle strade pubbliche.
1.2. Oggi l'orientamento senza dubbio maggioritario, sia giurisprudenziale
(Cass.16 maggio2017, n. 12027; Cass.1 8 settembre 2015, n. 18317; Cass. 27 novembre 2014, n. 25214) che dottrinario, è saldamente legato a quest'ultima lettura della fattispecie.
1.3. Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha, quindi, carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che , in base ai principi della regolarità
o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c .c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017.)
1.4. L'eccezione ex art. 1227 cod. civ. è, però, fondata.
1.5. Nella fattispecie è stato riscontrato sia dalle dichiarazioni testimoniali sia dalle foto prodotte che la strada era rettilinea ( ha Testimone_1 riferito: «Adr: quel tratto di strada era rettilineo», al pari ha Testimone_2 dichiarato: « adr: «ero alla guida della mia autovettura insieme a mio fratello , dietro all'autovettura di su una Testimone_1 Parte_1 strada rettilinea»), partimenti è riscontrato che era dissestata in più punti e che la buca nella quale si è imbattuto l'attore era di grosse dimensioni
( : « Adr: «la strada presentava diverse buche, quella Testimone_1 interessata dal sinistro era di notevoli dimensioni», v. foto in atti).
pag. 12/14 1.6. In merito alle condizioni di visibilità, i testi hanno affermato che la strada era poco illuminata, eppure alle 19.00 di 30/9/2016 il sole era appena tramontato, così come riscont rato dalla documentazione prodotta dal
(v. all. 6 fascicolo di primo grado); per cui deve ritenersi che il sig. Pt_2
abbia concorso nella causazione del d anno, in quanto se avesse Pt_1 tenuto una velocità consona all'evidente stato di dissesto della strada, avrebbe potuto ridurre le conseguenze del sinistro.
1.7. Detto concorso va quantificat o nel 20% e non in misura più elevata, in ragione della collocazione della buca al centro dell a carreggiata.
2. Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale,
l'appellante si è doluto del fatto che il giudice di pace ha riconosciuto una inabilità temporanea pari alla prognosi del PS di Solofra, di dieci giorni, tutti valutati come inabilità temporanea totale (ITT) , senza procedere ad una valutazione graduale.
2.1. In merito al riconoscimento dei postumi invalidanti, si rileva che l'accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavi a, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico (v. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26249 del 16/10/2019 e Sez. 3 -,
Ordinanza n. 7753 del 08/04/2020) .
2.2. Pertanto, nel caso in esame, la prognosi è stata formulata dai medici del
PS di Solofra, quindi da una struttura pubblica, e risulta condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure e, dunque, il riconoscimento di una invalidità temporanea totale di giorni 10 anche alla luce della diagnosi
«trauma distorsivo cervicale e polso sx».
2.3. Pertanto, decurtando l'importo liquidato della misura del 20% del concorso di colpa, va riconosciuto all'attore la differenza, paria a € 375,04, oltre intessi dalla pronuncia di primo grado al saldo.
pag. 13/14 3. Per quanto riguarda le spese di lite di primo grado, deve rilevarsi che correttamente il G.d.P. le ha riconosciute in favore dell'attore in primo grado, applicando i parametri per la liquidazione in relazione al valore del decisum; valore che non muta nemmeno in seguito all'accoglimento dell'appello; pertanto, le spese di primo grado restano ferme nella misura liquidata dal
G.d.P. nella sentenza impugnata.
3.1. Viceversa, quelle del presente grado, nel rapporto tra il e il si g. Pt_2
vanno compensate, visto che l'appello è sì, stato accolto, ma ciò ha Pt_1 comportato una riduzione davvero in misura esigua della somma spettante al danneggiato.
3.2. Nel rapporto con la il è, invece, rimasto soccombente;
CP_2 Pt_2 le spese di liquidano ai minimi vista la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accoglie parzialmente l'appello e riduce l'importo riconosciuto dovuto dal in favore di a titolo di Parte_2 Parte_1 risarcimento dei danni in €375,04, oltre intessi dalla pronuncia di primo grado al saldo;
B) Compensa le spese di lite del presente grado tra l'appellante e Parte_1
;
[...]
C) Condanna altresì l'appellante a rimborsare alla le Controparte_2 spese di lite, che si liquidano in € 332,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
10 aprile 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pag. 14/14