Articolo 3 della Legge 12 febbraio 1974, n. 28
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 marzo 1974
Art. 3.
Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilita' organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti - e' data facolta' di chiedere il rinvio dell'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilita' organica.
In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento e' deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.
Entrata in vigore il 19 marzo 1974