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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 296/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FILIPPO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale definita su accordo delle parti
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione del rito e la conferma delle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto e confermate in sede di udienza di comparizione del 12.2.2025, relative ai trasferimenti e alla costituzione di diritti reali sui beni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 4.4.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.12.1997 con trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 427, Parte II Serie A dell'anno 1997 – unione dalla quale sono nati i figli il 24.9.1998 e il 1.10.2010 ormai maggiorenni – ha chiesto che Per_1 Per_2
venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Deduceva che per incompatibilità di carattere e incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis,
e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione, nonché un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
All'udienza dell'1.10.2024 veniva rappresentato che le parti avevano intrapreso trattative tese al raggiungimento di un bonario componimento della controversia, motivo per cui la causa veniva rinviata (e ciò anche al fine di acquisire la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza per la regolarità del contraddittorio, stante la contumacia di parte resistente).
In data 10.2.2025 si costituiva , aderendo alla domanda di separazione dei Controparte_1 coniugi.
All'udienza del 12.2.2025, rilevato che le parti manifestavano la volontà di voler procedere alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento di beni immobili secondo l'accordo raggiunto e depositato in data 10.2.2025, dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, confermando dinanzi al Giudice delegato dal collegio e al funzionario del Tribunale le dichiarazioni rese in ordine al trasferimento delle proprietà, come da verbale di udienza del 12.2.2025 a cui occorre fare integrale rinvio.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui
è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali.
Ebbene, tenuto conto che le parti hanno manifestato la volontà di procedere ad una complessiva ricomposizione patrimoniale del nucleo familiare in via di disgregazione attraverso dei trasferimenti immobiliari a cui hanno inteso attribuire effetti reali, ai sensi dell'art. 1376 c.c., come può evincersi dalla documentazione prodotta in atti e dal tenore delle conclusioni spiegate, il Collegio prende atto che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale (…) che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il
2 trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato
a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione
(…) valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del
1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del
2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” (Cfr. Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 21761 del
29/7/2021).
Sussistendone i presupposti di legge e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni contenute nell'accordo depositato in data 10.2.2025.
Infine, la composizione concordata del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
3.8.1974 e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute Controparte_1 nell'accordo di trasformazione depositato in data 10.2.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione e delle dichiarazioni rese in ordine alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali, di cui al verbale di udienza del 12.2.2025;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 427, P. II Serie
A, anno 1997);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 296/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TRAINITO FLORIANA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FILIPPO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale definita su accordo delle parti
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la trasformazione del rito e la conferma delle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto e confermate in sede di udienza di comparizione del 12.2.2025, relative ai trasferimenti e alla costituzione di diritti reali sui beni immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 4.4.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 13.12.1997 con trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 427, Parte II Serie A dell'anno 1997 – unione dalla quale sono nati i figli il 24.9.1998 e il 1.10.2010 ormai maggiorenni – ha chiesto che Per_1 Per_2
venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge.
Deduceva che per incompatibilità di carattere e incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis,
e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione, nonché un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili.
All'udienza dell'1.10.2024 veniva rappresentato che le parti avevano intrapreso trattative tese al raggiungimento di un bonario componimento della controversia, motivo per cui la causa veniva rinviata (e ciò anche al fine di acquisire la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza per la regolarità del contraddittorio, stante la contumacia di parte resistente).
In data 10.2.2025 si costituiva , aderendo alla domanda di separazione dei Controparte_1 coniugi.
All'udienza del 12.2.2025, rilevato che le parti manifestavano la volontà di voler procedere alla regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali mediante il trasferimento di beni immobili secondo l'accordo raggiunto e depositato in data 10.2.2025, dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate, confermando dinanzi al Giudice delegato dal collegio e al funzionario del Tribunale le dichiarazioni rese in ordine al trasferimento delle proprietà, come da verbale di udienza del 12.2.2025 a cui occorre fare integrale rinvio.
La causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione.
***
La domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui
è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali.
Ebbene, tenuto conto che le parti hanno manifestato la volontà di procedere ad una complessiva ricomposizione patrimoniale del nucleo familiare in via di disgregazione attraverso dei trasferimenti immobiliari a cui hanno inteso attribuire effetti reali, ai sensi dell'art. 1376 c.c., come può evincersi dalla documentazione prodotta in atti e dal tenore delle conclusioni spiegate, il Collegio prende atto che “le clausole dell'accordo di separazione consensuale (…) che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il
2 trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato
a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione
(…) valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del
1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del
2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari” (Cfr. Cassazione Sez. Unite Sentenza n. 21761 del
29/7/2021).
Sussistendone i presupposti di legge e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento delle condizioni divisate dalle parti, può omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni contenute nell'accordo depositato in data 10.2.2025.
Infine, la composizione concordata del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
3.8.1974 e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute Controparte_1 nell'accordo di trasformazione depositato in data 10.2.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione e delle dichiarazioni rese in ordine alla definizione dei rapporti economici e patrimoniali, di cui al verbale di udienza del 12.2.2025;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 427, P. II Serie
A, anno 1997);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 18.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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