Decreto cautelare 25 luglio 2017
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00172/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Busi, domiciliato presso la Tar GU Segreteria in Genova, via dei Mille 9;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Nicatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Brigata GU 1/14;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
per l'annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- in data 5.6.2017 a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il difensore dei ricorrenti ha dato del venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso.
Ritenuto che le spese possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GU (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente, Estensore
Richard Goso, Consigliere
Marcello Bolognesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.