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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4843/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.4.2025 da
1) Parte_1
italiana
[...]
Nata a Salerno il 24.03.1988
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'avv. Benedetta Pensini del Foro di Trento presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2
Nato a Trento il 21.03.1981
Cittadino italiano Iscritto all'AIRE
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], 38 Rue de Tocqueville con l'avv. Benedetta Pensini del Foro di Trento presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 4 settembre 2021 a Castellabate (SA) trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castellabate N. 8 P. 2 S. A 2021;
in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in Milano via Spalato 3/A, già di proprietà esclusiva della ricorrente, rimane nella esclusiva disponibilità della stessa;
2) Gli arredi e corredi tutti della casa familiare vengono ivi lasciati nella esclusiva disponibilità
e proprietà della signora Pt_1
3) Il signor vivrà a Parigi, ove peraltro ha già fissato la propria residenza per motivi di Pt_2
lavoro;
4) Il signor ha già versato alla signora la somma di € 4.000= quale quota di sua Pt_2 Pt_1
spettanza della somma derivante da regali di nozze non utilizzati alla data del presente atto;
5) Nulla a titolo di mantenimento, essendo ambo i ricorrenti economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Castellabate (SA) il 4 settembre 2021:
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Spese al definitivo
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
dr. Valentina Di Peppe
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG