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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
n. R.G. 6524/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice relatore
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6524/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Branca;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Pozzani
[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta e con rifusione delle spese e degli onorari di causa, respingersi la domanda svolta da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto.
Per parte resistente: “in via preliminare: accertato tutto quanto sopra esposto e nei documenti offerti in comunicazione, emettere sentenza parziale riguardante la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra la SI.ra (C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in 25024 - Controparte_1 C.F._3
Leno (BS), in Via Paolo VI, n°.6 ed il SI. (C.F.: ), nato il giorno Parte_1 C.F._4
06.02.1964 a Leno (BS), e residente in 25024 – Leno (BS), Quartiere Ippodromo, n°.52/B e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Leno di procedere alla annotazione della sentenza emananda, procedendo la vertenza per la parte economica. • Nel merito, in via principale: fermo quanto in via preliminare, previi gli opportuni accertamenti, preso atto di tutto quanto sopra esposto e nei documenti offerti in comunicazione, effettuati anche le opportune verifiche ed indagini in merito alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, per l'effetto disporre che il SI. versi mensilmente, Parte_1 con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento in udienza e/o comunque entro il giorno 07 del mese, un assegno divorzile a favore della SI.ra di importo pari ad Euro 400,00 e/o quell'importo che verrà definito in corso di CP_1 causa e/o comunque determinato in via di giustizia dall'Ill.mo Tribunale in persona del Giudice designato. In ogni caso, la SI.ra dichiara anche in tale sede di essere disponibile a rinunciare alla richiesta di assegno divorzile nell'ipotesi in CP_1 cui avesse la certezza di ritornare proprietaria al 100% dell'immobile adibito a casa familiare sito in Leno (immobile sito in Leno via Papa Paolo VI foglio 36 mapp. 767/5 (abitazione) e 767/6 (garage), come precisato anche a verbale all'udienza del 21 aprile 2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in data 27.10.1984, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leno al n. 45, Parte II, serie A, Anno 1984.
Dalla loro unione nascevano i figli (C.F.: ), nato il [...] a Persona_1 C.F._5
Brescia (BS) e (C.F.: ), nata il [...] a [...]. Parte_2 C.F._6
In data 07.02.2019 il Tribunale Ordinario di Brescia emetteva la sentenza n.434/2019 RG. N.17250/2014 con la quale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con il ricorso per cessazione degli effetti civili, formulava domanda sullo status, dando atto Parte_1 del fatto che le parti non si erano più conciliate.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e chiedeva prevedersi un assegno divorzile in suo favore di € 400 mensili, o di altro importo ritenuto di giustizia.
Al fine di sentire accogliere la domanda di assegno divorzile, deduceva che il coniuge durante la vita matrimoniale aveva realizzato una serie di operazioni immobiliari a suo discapito, forte del fatto che i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni, che a dire della resistente, ella fu costretta a sottoscrivere contro il suo volere.
Rappresentava altresì che il si risolveva nell'instaurare una causa per l'accertamento della Pt_1 simulazione della vendita della casa coniugale- venduta dal alla soltanto dopo la fine del Pt_1 CP_1 giudizio di separazione, in modo tale che ella risultasse proprietaria per intero del bene e non avesse i requisiti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, effettivamente poi non attribuitole dal tribunale nella sentenza separativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, e del fatto che il giudizio di primo grado per l'accertamento della simulazione si fosse concluso, suo malgrado, dichiarando l'inefficacia della vendita della quota di ½ della proprietà, (cfr. sentenza 1328/2019 resa dal Tribunale di Brescia nel giudizio n. RG 9837/2014, allegata al deposito datato 28.4.2023 di parte resistente) riteneva sussistere i presupposti per un assegno divorzile.
Ella infine rammentava come nella CTU disposta nella causa di separazione i redditi del fosse stati Pt_1 considerati talmente irrisori da non consentire neppure il sostentamento primario, a dimostrazione della presenza di un patrimonio sommerso in capo al . Pt_1
Alla prima udienza davanti il Presidente delegato compariva soltanto il ricorrente. Il Presidente, vista la mancata costituzione della resistente, nominava giudice istruttore sé stessa e fissava udienza per il prosieguo al 10.12.2020. La si costituiva in data 30.10.2020 e su istanza della medesima, il giudice istruttore trasmetteva CP_1 la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza del 23.3.2021 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
La causa subiva qualche rinvio nel tentativo di addivenire ad una soluzione transattiva, tuttavia mai raggiunta.
All'udienza del 31.11.2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.2.2024 da tenersi in modalità cartolare, e in data 27.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti depositavano memorie conclusionali e repliche.
***
Sull'assegno divorzile.
L'art. 5 comma 6 L. 898/1970 prevede testualmente che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In tema di assegno divorzile nel 2018 le sezioni unite della cassazione hanno pronunciato una sentenza rivoluzionaria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287) che ha dato una nuova interpretazione alla norma sull'assegno divorzile, riconoscendo una natura composita, ovverosia una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale. L'assegno, quindi, deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e personale, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Nel caso di specie, il tribunale ritiene essere carenti i presupposti per l'assegno divorzile.
In primo luogo, difetta la c.d. componente assistenziale, giacché la stessa ha dichiarato in giudizio CP_1 di percepire uno stipendio di € 1.300 mensili, sul quale non grava più il finanziamento pari ad € 329,57 risultato scaduto in data 01/12/2024.
Lamenta la resistente che, laddove dovesse essere accertata la piena proprietà della casa coniugale in capo al ricorrente nel giudizio di accertamento dell'inefficacia della vendita per simulazione, ora pendente in Cassazione, ella si troverebbe a dover far fronte al pagamento di un canone locativo con le sue sole risorse.
Orbene, trattasi di una circostanza ancora incerta, che chiama il tribunale a svolgere una prognosi, anziché una valutazione sullo stato di fatto attuale, circa la ricorrenza dei requisiti dell'assegno divorzile. Prognosi che il tribunale non può compiere. Senonché, fondando la decisione sugli elementi attuali, l'autonomia economica della anche CP_1 dimostrata dall'essere ancora proprietaria del 50% della casa coniugale, esclude il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Se ciò non bastasse, si osserva che la sentenza della Corte di Appello (n. 887/2022 resa dalla Corte di Appello di Brescia nel giudizio n. Rg 803/2019, allegata al deposito datato 28.4.2023 di parte resistente) con cui è stata decisa l'impugnazione della sentenza di primo grado accertativa della simulazione della vendita della casa coniugale per la sola quota di ½, ha condannato al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 55.000, oltre interessi. Controparte_1
Pertanto, oltre ad essere percettrice di una retribuzione mensile di € 1.300, nonché proprietaria della quota di ½ della casa coniugale, la ha incassato una sostanziosa somma da parte del . CP_1 Pt_1
Parimenti, occorre evidenziare il difetto di qualsivoglia deduzione in punto di compromessi, sacrifici o aspirazioni deluse, dall'aver la prioritariamente dedicato il suo tempo alla famiglia, e non anche CP_1 al lavoro.
D'altronde, la stessa resistente dichiara di avere uno stipendio, e poiché nulla riferisce riguardo a come si svolgesse la sua vita matrimoniale, è legittimo desumere che ella avesse sempre lavorato, anche in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono quindi poste a carico di e Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da Controparte_1
2) Pone a carico di le spese di lite che, date le fasi di studio, introduttiva e Controparte_1 decisionale, lo scaglione € 26.000- € 52.000 e i valori medi, liquida in € 5.810, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali al 15 % sul compenso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 29.4.2021.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Costanza Teti Giudice relatore
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6524/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Branca;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Pozzani
[...]
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e reietta e con rifusione delle spese e degli onorari di causa, respingersi la domanda svolta da parte convenuta perché infondata in fatto e in diritto.
Per parte resistente: “in via preliminare: accertato tutto quanto sopra esposto e nei documenti offerti in comunicazione, emettere sentenza parziale riguardante la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra la SI.ra (C.F.: ), nata il [...] a [...] e residente in 25024 - Controparte_1 C.F._3
Leno (BS), in Via Paolo VI, n°.6 ed il SI. (C.F.: ), nato il giorno Parte_1 C.F._4
06.02.1964 a Leno (BS), e residente in 25024 – Leno (BS), Quartiere Ippodromo, n°.52/B e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Leno di procedere alla annotazione della sentenza emananda, procedendo la vertenza per la parte economica. • Nel merito, in via principale: fermo quanto in via preliminare, previi gli opportuni accertamenti, preso atto di tutto quanto sopra esposto e nei documenti offerti in comunicazione, effettuati anche le opportune verifiche ed indagini in merito alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti, per l'effetto disporre che il SI. versi mensilmente, Parte_1 con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento in udienza e/o comunque entro il giorno 07 del mese, un assegno divorzile a favore della SI.ra di importo pari ad Euro 400,00 e/o quell'importo che verrà definito in corso di CP_1 causa e/o comunque determinato in via di giustizia dall'Ill.mo Tribunale in persona del Giudice designato. In ogni caso, la SI.ra dichiara anche in tale sede di essere disponibile a rinunciare alla richiesta di assegno divorzile nell'ipotesi in CP_1 cui avesse la certezza di ritornare proprietaria al 100% dell'immobile adibito a casa familiare sito in Leno (immobile sito in Leno via Papa Paolo VI foglio 36 mapp. 767/5 (abitazione) e 767/6 (garage), come precisato anche a verbale all'udienza del 21 aprile 2021”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in data 27.10.1984, trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Leno al n. 45, Parte II, serie A, Anno 1984.
Dalla loro unione nascevano i figli (C.F.: ), nato il [...] a Persona_1 C.F._5
Brescia (BS) e (C.F.: ), nata il [...] a [...]. Parte_2 C.F._6
In data 07.02.2019 il Tribunale Ordinario di Brescia emetteva la sentenza n.434/2019 RG. N.17250/2014 con la quale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Con il ricorso per cessazione degli effetti civili, formulava domanda sullo status, dando atto Parte_1 del fatto che le parti non si erano più conciliate.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio e chiedeva prevedersi un assegno divorzile in suo favore di € 400 mensili, o di altro importo ritenuto di giustizia.
Al fine di sentire accogliere la domanda di assegno divorzile, deduceva che il coniuge durante la vita matrimoniale aveva realizzato una serie di operazioni immobiliari a suo discapito, forte del fatto che i coniugi avevano optato per il regime di separazione dei beni, che a dire della resistente, ella fu costretta a sottoscrivere contro il suo volere.
Rappresentava altresì che il si risolveva nell'instaurare una causa per l'accertamento della Pt_1 simulazione della vendita della casa coniugale- venduta dal alla soltanto dopo la fine del Pt_1 CP_1 giudizio di separazione, in modo tale che ella risultasse proprietaria per intero del bene e non avesse i requisiti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, effettivamente poi non attribuitole dal tribunale nella sentenza separativa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, e del fatto che il giudizio di primo grado per l'accertamento della simulazione si fosse concluso, suo malgrado, dichiarando l'inefficacia della vendita della quota di ½ della proprietà, (cfr. sentenza 1328/2019 resa dal Tribunale di Brescia nel giudizio n. RG 9837/2014, allegata al deposito datato 28.4.2023 di parte resistente) riteneva sussistere i presupposti per un assegno divorzile.
Ella infine rammentava come nella CTU disposta nella causa di separazione i redditi del fosse stati Pt_1 considerati talmente irrisori da non consentire neppure il sostentamento primario, a dimostrazione della presenza di un patrimonio sommerso in capo al . Pt_1
Alla prima udienza davanti il Presidente delegato compariva soltanto il ricorrente. Il Presidente, vista la mancata costituzione della resistente, nominava giudice istruttore sé stessa e fissava udienza per il prosieguo al 10.12.2020. La si costituiva in data 30.10.2020 e su istanza della medesima, il giudice istruttore trasmetteva CP_1 la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza del 23.3.2021 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
La causa subiva qualche rinvio nel tentativo di addivenire ad una soluzione transattiva, tuttavia mai raggiunta.
All'udienza del 31.11.2023 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 26.2.2024 da tenersi in modalità cartolare, e in data 27.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti depositavano memorie conclusionali e repliche.
***
Sull'assegno divorzile.
L'art. 5 comma 6 L. 898/1970 prevede testualmente che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato a ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
In tema di assegno divorzile nel 2018 le sezioni unite della cassazione hanno pronunciato una sentenza rivoluzionaria (Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287) che ha dato una nuova interpretazione alla norma sull'assegno divorzile, riconoscendo una natura composita, ovverosia una natura sia assistenziale sia perequativo- compensativa con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale. L'assegno, quindi, deve consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato e parametrato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare e personale, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Nel caso di specie, il tribunale ritiene essere carenti i presupposti per l'assegno divorzile.
In primo luogo, difetta la c.d. componente assistenziale, giacché la stessa ha dichiarato in giudizio CP_1 di percepire uno stipendio di € 1.300 mensili, sul quale non grava più il finanziamento pari ad € 329,57 risultato scaduto in data 01/12/2024.
Lamenta la resistente che, laddove dovesse essere accertata la piena proprietà della casa coniugale in capo al ricorrente nel giudizio di accertamento dell'inefficacia della vendita per simulazione, ora pendente in Cassazione, ella si troverebbe a dover far fronte al pagamento di un canone locativo con le sue sole risorse.
Orbene, trattasi di una circostanza ancora incerta, che chiama il tribunale a svolgere una prognosi, anziché una valutazione sullo stato di fatto attuale, circa la ricorrenza dei requisiti dell'assegno divorzile. Prognosi che il tribunale non può compiere. Senonché, fondando la decisione sugli elementi attuali, l'autonomia economica della anche CP_1 dimostrata dall'essere ancora proprietaria del 50% della casa coniugale, esclude il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Se ciò non bastasse, si osserva che la sentenza della Corte di Appello (n. 887/2022 resa dalla Corte di Appello di Brescia nel giudizio n. Rg 803/2019, allegata al deposito datato 28.4.2023 di parte resistente) con cui è stata decisa l'impugnazione della sentenza di primo grado accertativa della simulazione della vendita della casa coniugale per la sola quota di ½, ha condannato al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € 55.000, oltre interessi. Controparte_1
Pertanto, oltre ad essere percettrice di una retribuzione mensile di € 1.300, nonché proprietaria della quota di ½ della casa coniugale, la ha incassato una sostanziosa somma da parte del . CP_1 Pt_1
Parimenti, occorre evidenziare il difetto di qualsivoglia deduzione in punto di compromessi, sacrifici o aspirazioni deluse, dall'aver la prioritariamente dedicato il suo tempo alla famiglia, e non anche CP_1 al lavoro.
D'altronde, la stessa resistente dichiara di avere uno stipendio, e poiché nulla riferisce riguardo a come si svolgesse la sua vita matrimoniale, è legittimo desumere che ella avesse sempre lavorato, anche in costanza di matrimonio.
Sulle spese di lite
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono quindi poste a carico di e Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile formulata da Controparte_1
2) Pone a carico di le spese di lite che, date le fasi di studio, introduttiva e Controparte_1 decisionale, lo scaglione € 26.000- € 52.000 e i valori medi, liquida in € 5.810, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali al 15 % sul compenso.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 29.4.2021.
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli