Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11197 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10428/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10428 del 2024, proposto da OL NI, AN PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Puglia Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Istituto Comprensivo i C Leonardo Sciascia Taranto Talsano, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
MO TA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
- del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto 9 agosto 2024, prot. n. 13851, recante la pubblicazione delle GPS definitive per la provincia di Taranto valevoli per il biennio 2024/2025 – 2025/2026, nella parte in cui esclude i ricorrenti OL NI e AN SP, per asserita carenza documentale;
- dei provvedimenti di identico contenuto di data 30 luglio 2024, prot. n. 11409/2024 (NI) e 11410 (PA), recanti la proposta di esclusione dalla graduatoria GPS personale docente scuola secondaria di I° grado 1 ^ fascia- biennio 2024/2025- 2025/2026 formulata dalla Scuola Polo Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia di Talsano (TA) per gli aspiranti: AN PA e OL NI, secondo quanto previsto dall’ O.M. n. 88 del 16 maggio 2024;
- dei provvedimenti di identico contenuto del 4 agosto 2024 con i quali l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto ha rigettato il reclamo proposto dai ricorrenti, confermandone l’esclusione dalla graduatoria;
- per quanto di ragione, del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, 16 maggio 2024 n. 88 nella parte in cui consente di autocertificare tutta la documentazione inerente i titoli dei candidati, fatta eccezione per i titoli conseguiti all’estero (art. 7, comma 12, lettera a/);
- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Taranto e di Istituto Comprensivo i C Leonardo Sciascia Taranto Talsano e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Vista la memoria del 20 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Claudia Favaccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti hanno impugnato il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto 9 agosto 2024, prot. n. 13851, recante la pubblicazione delle GPS definitive per la provincia di Taranto valevoli per il biennio 2024/2025 – 2025/2026, nella parte in cui esclude i ricorrenti OL NI e AN SP, per asserita carenza documentale.
2. All’udienza del 21 maggio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
3. Va rilevato che con memoria del 20 maggio 2025, i difensori, muniti di procura speciale alle liti anche a rinunciare al ricorso, hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso e che, tuttavia, tale rinuncia non risulta notificata entro i 10 giorni precedenti l’udienza ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a..
4. Ai sensi della norma che precede al Collegio non resta, dunque, che prendere atto di tale dichiarazione ai fini della pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Favaccio | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO