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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Del Vecchio - Ricorrente – contro
, in persona Controparte_1 del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato il 12.4.24 la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso di aver ottenuto sentenza di condanna n.1127/17 nei confronti del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, chiedeva la regolarizzazione contributiva con accredito delle contribuzioni omesse sulla scorta della predetta sentenza.
L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
ritenendo a sé inopponibile la sentenza non avendo preso parte al giudizio.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato. Orbene, la soluzione del contenzioso va adottata alla luce della più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione la quale, nella sentenza n. 701 del 09.01.2024, ha fissato in modo preciso e puntuale l'ambito di tutela del lavoratore in un contenzioso analogo al presente, chiarendone i confini, rispetto a precedenti orientamenti. I giudici di legittimità hanno escluso che il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, abbia diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, e hanno enunciato il seguente principio di diritto “il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi”; “In ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., e di quella risarcitoria di cui all'art. 2116, comma 2°, c.c., il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, non ostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali”; “L'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'in esatta informazione, non derogando in alcun modo tale disposizione alla norma di cui all'art. 2116 comma 2° c.c., secondo cui del danno da mancata o irregolare contribuzione, che si sia tradotto in una perdita totale o parziale delle prestazioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 2114 c.c., è responsabile il datore di lavoro”. I giudici di legittimità, quanto all'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per la regolarizzazione contributiva, escludono, in difetto di domanda di condanna del datore al versamento all' dei contributi CP_1
omessi che sussista un caso di litisconsorzio necessario. In proposito, essi hanno affermato che
“Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p. c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e fermo restando che, in tali casi, la decisione assunta dal primo giudice, involgendo valutazioni discrezionali, non è suscettibile né di appello né di ricorso per cassazione”. (cfr. Cassazione n. 701 del 09.01.2024).
Non è possibile pertanto per il lavoratore chiedere, in assenza di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' , in un giudizio in cui l' sia stato parte, CP_1 CP_1 all'Istituto l'accredito della contribuzione.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
La novità della questione trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso,
2. spese compensate
Taranto, 12.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall' Avv. Del Vecchio - Ricorrente – contro
, in persona Controparte_1 del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato il 12.4.24 la parte ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso di aver ottenuto sentenza di condanna n.1127/17 nei confronti del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, chiedeva la regolarizzazione contributiva con accredito delle contribuzioni omesse sulla scorta della predetta sentenza.
L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie CP_1
ritenendo a sé inopponibile la sentenza non avendo preso parte al giudizio.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato. Orbene, la soluzione del contenzioso va adottata alla luce della più recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione la quale, nella sentenza n. 701 del 09.01.2024, ha fissato in modo preciso e puntuale l'ambito di tutela del lavoratore in un contenzioso analogo al presente, chiarendone i confini, rispetto a precedenti orientamenti. I giudici di legittimità hanno escluso che il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, abbia diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, e hanno enunciato il seguente principio di diritto “il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. anche quando il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi”; “In ragione della tutela assicuratagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c., e di quella risarcitoria di cui all'art. 2116, comma 2°, c.c., il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, non ostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali”; “L'art. 54, l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta informazione circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i danni eventualmente derivati dall'in esatta informazione, non derogando in alcun modo tale disposizione alla norma di cui all'art. 2116 comma 2° c.c., secondo cui del danno da mancata o irregolare contribuzione, che si sia tradotto in una perdita totale o parziale delle prestazioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 2114 c.c., è responsabile il datore di lavoro”. I giudici di legittimità, quanto all'ipotesi in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per la regolarizzazione contributiva, escludono, in difetto di domanda di condanna del datore al versamento all' dei contributi CP_1
omessi che sussista un caso di litisconsorzio necessario. In proposito, essi hanno affermato che
“Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p. c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e fermo restando che, in tali casi, la decisione assunta dal primo giudice, involgendo valutazioni discrezionali, non è suscettibile né di appello né di ricorso per cassazione”. (cfr. Cassazione n. 701 del 09.01.2024).
Non è possibile pertanto per il lavoratore chiedere, in assenza di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell' , in un giudizio in cui l' sia stato parte, CP_1 CP_1 all'Istituto l'accredito della contribuzione.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento.
La novità della questione trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso,
2. spese compensate
Taranto, 12.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE