Ordinanza cautelare 22 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 10 gennaio 2025
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- 1. Guida e droga: stop alle condanne automatiche basate solo sul test tossicologico (Corte Cost. Sent. 10/26)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 1 febbraio 2026
Corte costituzionale, sent. n. 10 del 29 gennaio 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. …
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📌 Massima La guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti è penalmente rilevante solo se, al momento della guida, la sostanza è ancora idonea a produrre effetti di alterazione psicofisica tali da incidere sulla capacità di guida. Non è sufficiente la mera positività tossicologica, specie se riferita a matrici biologiche (come le urine) che attestano un'assunzione remota nel tempo. (Corte costituzionale, sent. 29 gennaio 2026, n. 10) La questione: punire un fatto o uno status? La riforma del Codice della strada del 2024 ha modificato profondamente l'art. 187 C.d.S., eliminando il riferimento espresso allo stato di alterazione psicofisica e punendo chi guida “dopo aver assunto” sostanze …
Leggi di più… - 4. Guida dopo aver assunto stupefacente: ci vuole influenza (Cortre cost. 10/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 gennaio 2026
In tema di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, le disposizioni introdotte dalla riforma del 2024 devono essere interpretate in senso restrittivo e costituzionalmente orientato: la mera successione cronologica tra assunzione e guida non è sufficiente a integrare il reato. È necessario che la condotta di guida si collochi entro un lasso temporale tale da consentire di presumere una perdurante influenza della sostanza sull'organismo, idonea — per qualità e quantità riscontrate nei liquidi biologici, secondo le attuali conoscenze scientifiche — a incidere negativamente sulla capacità di guida e a determinare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione, …
Leggi di più… - 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 gennaio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-bis (recte: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito "[c]hiunque guida dopo aver assunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00154/2025REG.PROV.COLL.
N. 01524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2024, proposto da AN CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Commissione Interministeriale Ripam, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della cultura, Avvocatura generale dello Stato e Formez P.A., ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OM CO CA, IA LA Scialoja, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione quarta -ter ) n. 19539 del 22 dicembre 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, dell’Avvocatura generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la funzione pubblica e di Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla graduatoria finale del 24 febbraio 2023 del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di 2293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’area II, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM)
- dalla graduatoria rettificata del suddetto concorso, pubblicata in data 19 aprile 2024;
- da tutti gli atti connessi della procedura.
2. Il sig. CC AN ha impugnato tali provvedimenti dinanzi al T.a.r. per il Lazio, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 della lex specialis, violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.
b) sull’interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza.
3. Con la sentenza n. 19539 del 22 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica ad un controinteressato “effettivo”.
4. L’originario ricorrente ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, tale pronuncia, affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
II - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Formez PA, la Commissione interministeriale Ripam, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello stato, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello nonché, ad eccezione del Formez PA, il proprio difetto di legittimazione passiva.
6. Con ordinanza n. 1069 del 22 marzo 2024 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’odierno appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, evidenziando il fatto che “la graduatoria rettificata (fosse stata)…pubblicata solo in data 19 aprile 2023 ” e che “appena 7 giorni dopo (egli avesse)…prontamente avanzato l’istanza di accesso agli atti”. Deducendo, dunque, che la sua condotta fosse stata “pienamente rispettosa del principio di ordinaria diligenza, avendo…effettuato ogni attività necessaria e possibile per acquisire tempestivamente le generalità e gli indirizzi dei controinteressati”, l’originario ricorrente ha sostenuto che non fosse “corretto né conforme ai principi di effettività della tutela e del giusto processo che da tale mancata notifica (venisse) fatta conseguire la decadenza…dall’azione ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a.”.
9. L’odierno appellante ha, poi, riproposto dinanzi a questo Consiglio di Stato le doglianze di merito già esposte in primo grado in rapporto al possesso da parte sua di ben tre titoli di laurea (laurea magistrale in Filologia moderna, laurea magistrale in Scienze per la cooperazione allo sviluppo e laurea triennale in Scienze dei beni culturali) ed all’omessa valutazione di uno di essi da parte dell’Amministrazione, che gli aveva riconosciuto al riguardo soltanto due punti invece dei tre a lui spettanti.
10. Tali censure di merito non possono, però, essere esaminate in questa sede, stante l’impossibilità di superare il dato assolutamente ostativo dell’inammissibilità del ricorso di primo grado, che, come puntualmente rilevato dal T.a.r. nella sentenza appellata, non risulta essere stato tempestivamente notificato ad alcun soggetto che potesse dirsi effettivamente “controinteressato”, in quanto originariamente meglio collocato in graduatoria rispetto al ricorrente e pregiudicato nella sua posizione nell’eventualità dell’accoglimento del gravame.
11. Nella fattispecie in questione, infatti, la notifica del ricorso appare essere stata effettuata nei confronti di un candidato (il sig. OM CO CA) collocato in posizione deteriore rispetto al ricorrente, con conseguente inutilità della stessa ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione. Inidonee a sanare tale omissione iniziale sono, inoltre, come anche in questo caso già riconosciuto dal T.a.r., sia la notifica spontaneamente eseguita dal ricorrente nei confronti di altro soggetto in epoca successiva all’introduzione del giudizio, oltre il termine decadenziale per l’impugnazione della graduatoria finale del 24 febbraio 2023, sia l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, che fa salva “la necessità di accertare la corretta instaurazione del contraddittorio processuale”.
12. Al riguardo non possono, in particolare, essere condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente circa l’inoltro da parte sua di una tempestiva istanza di accesso agli atti per conoscere i nominativi dei controinteressati, poiché la suddetta richiesta è stata inviata all’Amministrazione solo in data 26 aprile 2023 e, dunque, nell’ultimo giorno utile per la notifica del ricorso avverso la graduatoria finale pubblicata il 24 febbraio 2023 (tra l’altro concretamente utilizzato dal ricorrente per la proposizione della sua impugnazione). Una simile condotta, che non può dirsi improntata all’ordinaria diligenza, anche se congiunta alla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, non risulta, allo stato, in base a tutti gli elementi rappresentati dalla parte appellante, in grado di superare l’inammissibilità del ricorso di primo grado, non giustificando neppure un’eventuale rimessione in termini.
13. Infatti, per condiviso principio, l'ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l'ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando deve valutarsi in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale di cui all'art. 1147 c.c., cosicché, se occorre convenire che ciò non possa tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa dimostrarsi in astratto idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata (cfr. Cass., sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 10983), è altrettanto evidente che non ciò lo esime dal compiere ricerca alcuna. Nel caso di specie, invece, l'appellante non ha affermato né tanto meno dimostrato di avere svolto ricerche, essendosi, come detto, limitato a rivolgere all’Amministrazione un'istanza di accesso agli atti l’ultimo giorno utile proposizione del ricorso.
14. In conclusione l’appello deve, perciò, come detto, essere rigettato, con conferma della sentenza appellata che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado.
15. Per la natura e la complessità delle questioni trattate sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO