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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4085 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MARANCA LUCA MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv BRUNO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/09/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società “ , operante nel Settore della Costruzione di Edifici Controparte_1 residenziali e non residenziali, dal 21/10/2021, fino al 18/6/2022 data in cui gli era stato intimato licenziamento orale;
di essere stato inquadrato ai sensi del “C.C.N.L. Edilizia - Piccola e media Industria” (All.
1) con la mansione di manovale edile e qualifica di Operaio, di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con spacco di un'ora dalle 12.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 07.00 alle 14.00 e dal mese di gennaio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 07.00 alle 14.00; di aver svolto in concreto attività di carpentiere e di responsabile di cantiere e di aver pertanto diritto all'inquadramento nel 4° livello del “C.C.N.L. Edilizia -Piccola e media Industria” (All. 1); di aver percepito le somme indicate nelle buste paga e di aver pertanto maturato un complessivo credito di euro 10.373,06 -come da conteggi- domandando condanna della controparte al pagamento della suddetta somma;
con riferimento al recesso assumeva che dopo un periodo di malattia, durato dal 22 Maggio fino al
12 giugno , il Sig. , socio della nonché marito della rapp.te legale, gli aveva Controparte_2 CP_1 imposto di dedicarsi alla posa in opera di piastrelle ed a fronte del suo rifiuto -esulando tale attività dalla cerchia delle sue mansioni contrattuali- lo aveva licenziato oralmente;
concludeva sul punto per la reintegra nel posto di lavoro e per il pagamento dell'indennità prevista per legge per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso sino alla reintegra, in via subordinata per il pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta nella misura massima di legge;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
deduceva che il lavoratore non aveva mai svolto mansioni superiori né lavoro straordinario o festivo e che anche il TFR dovuto gli era già stato corrisposto, assumeva inoltre che il sig , nel periodo di denunciata Parte_1 malattia dal 22 maggio al 12 giugno si era recato a lavorare in proprio presso privati e che aveva volontariamente abbandonato il posto di lavoro non presentandosi più presso il cantiere;
escussi i testi ammessi venivano concessi termini per note e la causa è stata decisa oggi con la presente sentenza letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria svolta non consente di accogliere la domanda nella parte in cui il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 18.6.2022;
Sul punto si evidenzia che il teste (socio della convenuta e marito del l.r.p.t. della società Controparte_2 resistente) ha riferito, tra le altre, che il giorno 22 maggio 2022 il ricorrente si recò al lavoro e verso le ore
9.00 si fece accompagnare in ospedale dove dichiarò di esser caduto al lavoro incrinandosi una costola, che il lunedì successivo l'amministratrice chiese all'INAIL visita collegiale del dipendente, che la pratica di infortunio sul lavoro fu chiusa dall'INAIL perché il lavoratore non fu rinvenuto, che il ricorrente fu comunque assente per malattia dal 22 maggio al 12 giugno 2022 e che al termine del periodo non si presentò più al lavoro, che il giovedì successivo (ovvero il giorno 16 giugno) incontrò a Parma il lavoratore in un bar (anche) per farsi riconsegnare dal lavoratore l'automobile che aveva in uso, che all'incontro era presente anche la compagna del ricorrente e che in quella circostanza gli disse che sarebbe dovuto o tornare al lavoro o rassegnare le dimissioni, che il lavoratore non rientrò e per questa ragione il 20 giugno venne licenziato per abbandono del posto di lavoro;
la teste (compagna del ricorrente) ha Testimone_1 invece riferito che (il giorno 16 giugno) in sua presenza era stato ordinato al ricorrente di mettere delle mattonelle e che il Sig si era rifiutato di farlo “perché erano mansioni non di sua competenza”, la Pt_1 teste riferiva inoltre che “vi era stata una discussione sul cantiere e poi al bar” all'esito della quale il sig aveva detto al lavoratore che il rapporto di lavoro poteva cessare da subito;
Controparte_2
Nonostante entrambe i testi escussi siano apparsi poco attendibili -in ragione dei loro rapporti personali con le parti in causa- le dichiarazioni rese dal teste sono apparse, nel complesso, maggiormente CP_2 veritiere in quanto il testimone ha ricostruito gli accadimenti del giorno 16 giugno in modo logico e circostanziato mentre la teste ha reso affermazioni nebulose e non contestualizzate;
la sig.ra Tes_1
non ha chiarito ad esempio per quale ragione essa stessa si trovava sul cantiere di Parma il giorno Tes_1
16 (quando sostiene che fu ordinato al Sig di posizionare delle mattonelle) né perché (e dopo Pt_1 quanto tempo) la discussione tra il lavoratore ed il sig continuò in un bar;
CP_2
Nonostante il recesso appaia pertanto giustificato dall'avvenuto abbandono del posto di lavoro lo stesso è stato comunque illegittimo in quanto è pacifico che il datore di lavoro ha violato l'obbligo di preventiva contestazione disciplinare e di forma scritta del licenziamento;
Si ritiene pertanto possibile riconoscere la tutela di cui all'art 4 dlgs 23/2025 con conseguente declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo che si stima equo determinare in misura pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (pari ad euro 1.254,37)per il calcolo del trattamento di fine rapporto
Non si ritiene possibile accogliere il ricorso nella parte in cui è stato dedotto il diritto del ricorrente a differenze sulla retribuzione tabellare e per lavoro straordinario/festivo considerando che la teste Tes_1 ha riferito circostanza apprese principalmente de relato e la genericità di quanto riferito dal teste Tes_2
Appare invece possibile riconoscere quanto richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto considerando che parte convenuta non ha dimostrato il pagamento del TFR e che non ha sollevato alcuna specifica eccezione avverso la quantificazione sul punto effettuata dal ricorrente;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4085 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.508,74 -oltre accessori come per legge- a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale;
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 893,81 oltre accessori come per legge a titolo di T.F.R. maturato e non corrisposto
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.500,00 per compensi oltre IVA CPA rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 13/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MARANCA LUCA MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv BRUNO GAETANO Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23/09/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società “ , operante nel Settore della Costruzione di Edifici Controparte_1 residenziali e non residenziali, dal 21/10/2021, fino al 18/6/2022 data in cui gli era stato intimato licenziamento orale;
di essere stato inquadrato ai sensi del “C.C.N.L. Edilizia - Piccola e media Industria” (All.
1) con la mansione di manovale edile e qualifica di Operaio, di aver osservato il seguente orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 19.00, con spacco di un'ora dalle 12.30 alle 13.30, il sabato dalle ore 07.00 alle 14.00 e dal mese di gennaio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 07.00 alle 14.00; di aver svolto in concreto attività di carpentiere e di responsabile di cantiere e di aver pertanto diritto all'inquadramento nel 4° livello del “C.C.N.L. Edilizia -Piccola e media Industria” (All. 1); di aver percepito le somme indicate nelle buste paga e di aver pertanto maturato un complessivo credito di euro 10.373,06 -come da conteggi- domandando condanna della controparte al pagamento della suddetta somma;
con riferimento al recesso assumeva che dopo un periodo di malattia, durato dal 22 Maggio fino al
12 giugno , il Sig. , socio della nonché marito della rapp.te legale, gli aveva Controparte_2 CP_1 imposto di dedicarsi alla posa in opera di piastrelle ed a fronte del suo rifiuto -esulando tale attività dalla cerchia delle sue mansioni contrattuali- lo aveva licenziato oralmente;
concludeva sul punto per la reintegra nel posto di lavoro e per il pagamento dell'indennità prevista per legge per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso sino alla reintegra, in via subordinata per il pagamento dell'indennità risarcitoria dovuta nella misura massima di legge;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
deduceva che il lavoratore non aveva mai svolto mansioni superiori né lavoro straordinario o festivo e che anche il TFR dovuto gli era già stato corrisposto, assumeva inoltre che il sig , nel periodo di denunciata Parte_1 malattia dal 22 maggio al 12 giugno si era recato a lavorare in proprio presso privati e che aveva volontariamente abbandonato il posto di lavoro non presentandosi più presso il cantiere;
escussi i testi ammessi venivano concessi termini per note e la causa è stata decisa oggi con la presente sentenza letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria svolta non consente di accogliere la domanda nella parte in cui il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato oralmente in data 18.6.2022;
Sul punto si evidenzia che il teste (socio della convenuta e marito del l.r.p.t. della società Controparte_2 resistente) ha riferito, tra le altre, che il giorno 22 maggio 2022 il ricorrente si recò al lavoro e verso le ore
9.00 si fece accompagnare in ospedale dove dichiarò di esser caduto al lavoro incrinandosi una costola, che il lunedì successivo l'amministratrice chiese all'INAIL visita collegiale del dipendente, che la pratica di infortunio sul lavoro fu chiusa dall'INAIL perché il lavoratore non fu rinvenuto, che il ricorrente fu comunque assente per malattia dal 22 maggio al 12 giugno 2022 e che al termine del periodo non si presentò più al lavoro, che il giovedì successivo (ovvero il giorno 16 giugno) incontrò a Parma il lavoratore in un bar (anche) per farsi riconsegnare dal lavoratore l'automobile che aveva in uso, che all'incontro era presente anche la compagna del ricorrente e che in quella circostanza gli disse che sarebbe dovuto o tornare al lavoro o rassegnare le dimissioni, che il lavoratore non rientrò e per questa ragione il 20 giugno venne licenziato per abbandono del posto di lavoro;
la teste (compagna del ricorrente) ha Testimone_1 invece riferito che (il giorno 16 giugno) in sua presenza era stato ordinato al ricorrente di mettere delle mattonelle e che il Sig si era rifiutato di farlo “perché erano mansioni non di sua competenza”, la Pt_1 teste riferiva inoltre che “vi era stata una discussione sul cantiere e poi al bar” all'esito della quale il sig aveva detto al lavoratore che il rapporto di lavoro poteva cessare da subito;
Controparte_2
Nonostante entrambe i testi escussi siano apparsi poco attendibili -in ragione dei loro rapporti personali con le parti in causa- le dichiarazioni rese dal teste sono apparse, nel complesso, maggiormente CP_2 veritiere in quanto il testimone ha ricostruito gli accadimenti del giorno 16 giugno in modo logico e circostanziato mentre la teste ha reso affermazioni nebulose e non contestualizzate;
la sig.ra Tes_1
non ha chiarito ad esempio per quale ragione essa stessa si trovava sul cantiere di Parma il giorno Tes_1
16 (quando sostiene che fu ordinato al Sig di posizionare delle mattonelle) né perché (e dopo Pt_1 quanto tempo) la discussione tra il lavoratore ed il sig continuò in un bar;
CP_2
Nonostante il recesso appaia pertanto giustificato dall'avvenuto abbandono del posto di lavoro lo stesso è stato comunque illegittimo in quanto è pacifico che il datore di lavoro ha violato l'obbligo di preventiva contestazione disciplinare e di forma scritta del licenziamento;
Si ritiene pertanto possibile riconoscere la tutela di cui all'art 4 dlgs 23/2025 con conseguente declaratoria di estinzione del rapporto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo che si stima equo determinare in misura pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento (pari ad euro 1.254,37)per il calcolo del trattamento di fine rapporto
Non si ritiene possibile accogliere il ricorso nella parte in cui è stato dedotto il diritto del ricorrente a differenze sulla retribuzione tabellare e per lavoro straordinario/festivo considerando che la teste Tes_1 ha riferito circostanza apprese principalmente de relato e la genericità di quanto riferito dal teste Tes_2
Appare invece possibile riconoscere quanto richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto considerando che parte convenuta non ha dimostrato il pagamento del TFR e che non ha sollevato alcuna specifica eccezione avverso la quantificazione sul punto effettuata dal ricorrente;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4085 2022
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 2.508,74 -oltre accessori come per legge- a titolo di indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale;
Condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 893,81 oltre accessori come per legge a titolo di T.F.R. maturato e non corrisposto
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
1.500,00 per compensi oltre IVA CPA rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 13/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale