Sentenza breve 28 settembre 2021
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 31/01/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03016/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. -OMISSIS- Biamonte e dall’Avv. Giuseppe Iavarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Campania e Liceo Artistico Statale di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz n. 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
1) della nota prot.-OMISSIS-a firma del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico di Napoli nella parte in cui prevede l’assegnazione di n. 18 ore di sostegno, in luogo di 30;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinata dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’istituto in questione,
e per l’accertamento
del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta,
e per l’accertamento
del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore massimo adeguato alla patologia sofferta;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la sentenza di questa Sezione n.-OMISSIS-
Vista l’istanza di insediamento del Commissario ad acta depositata il 19 dicembre 2024;
Vista la memoria dell’Amministrazione resistente del 16 gennaio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con istanza depositata in data 19 dicembre 2024 i ricorrenti, dedotto che «con sentenza n. 6082/2021, passata in giudicato, il T.A.R. Campania – Napoli: a) dichiarava l’illegittimità del provvedimento di assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato in assenza di apposita valutazione sul fabbisogno effettivo individuale e quindi del documento (P.E.I. o documento analogo di pari funzione) che ne stabilisse la finalità concreta e le quantificasse espressamente, in relazione alla patologia di cui il disabile è portatore; b) per l’effetto, accertava il diritto della parte ricorrente ad essere assistita da insegnanti di sostegno per l’intero orario scolastico; c) condannava l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del PEI con la specifica indicazione del numero di ore di sostegno, e alla sua esecuzione in favore del minore, e alla conseguente attribuzione alla parte ricorrente di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia; 2) In caso di perdurante inottemperanza, il T.A.R. nominava Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie, statuendosi che “Il Commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente” », rappresentava la perdurante inerzia nell’eseguire il provvedimento giurisdizionale, conseguentemente chiedendo “procedersi all’insediamento del Commissario ad acta affinché provveda senza ulteriore indugio alla corretta e totale attuazione delle misure disposte nel giudicato di cui alla suindicata sentenza”;
- l’Amministrazione scolastica depositava memoria (16 gennaio 2025) eccependo l’inammissibilità della domanda;
- alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, il difensore di parte ricorrente comunicava – con dichiarazione trascritta a verbale - la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione dell’istanza;
Rilevato che:
- preso atto di quanto dichiarato in camera di consiglio, va dichiarata l’improcedibilità della domanda di cui all’istanza depositata il 19 dicembre 2024;
- quanto alle spese di lite della presente fase ed alla luce dell’estrema specificità della vicenda sottesa, queste vadano compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), dichiara l’improcedibilità della domanda di cui all’istanza depositata il 19 dicembre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.