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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8767/2023 promossa da: nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_1
brasiliano ivi residente - CF;
C.F._1
nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_2
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._2
nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_3
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._3
nata il [...]in [...] Parte_4
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF;
C.F._4
nata il [...] in [...] Parte_5
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente, minorenne rapp.ta dai genitori - CF
(MANCA IN PROCURA LA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI); C.F._5
nata il [...] in [...] Persona_1
FundoRS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente, minorenne rapp.ta dai genitori -
CF ; C.F._6
nata il [...] in [...]/BRASILE – Persona_2
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._4
nata il [...] in [...] Parte_6
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF;
C.F._7
nata il [...] in [...] Parte_7
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF , C.F._8
nato il [...] in [...] Parte_8
RS/BRASILE – cittadino brasiliano ivi residente - CF;
C.F._9
tutti in residenza come da note di deposito del 16.01.2025 con il patrocinio degli avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del signor nato a [...] il [...], come da Certificato di Battesimo Persona_3
in atti, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da
2 cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della costituzione del Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento
è al 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che nato Persona_3 prima dell'unificazione del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti
3 alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione
(29891)
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto alla ricorrente (da sposata , la Parte_2 Persona_4
stessa ha acquistato la cittadinanza italiana iure matrimonii poiché coniugata sin dal
09.02.1974 con il cittadino italiano iure sanguinis L'acquisto della Parte_1
cittadinanza è avvenuto automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile
1983, data di entrata in vigore della Legge 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
4 -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis – e iure matrimonii - per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_3
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Venezia, 11.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8767/2023 promossa da: nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Parte_1
brasiliano ivi residente - CF;
C.F._1
nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_2
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._2
nata il [...] in [...]/BRASILE – Parte_3
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._3
nata il [...]in [...] Parte_4
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF;
C.F._4
nata il [...] in [...] Parte_5
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente, minorenne rapp.ta dai genitori - CF
(MANCA IN PROCURA LA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI); C.F._5
nata il [...] in [...] Persona_1
FundoRS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente, minorenne rapp.ta dai genitori -
CF ; C.F._6
nata il [...] in [...]/BRASILE – Persona_2
cittadina brasiliana ivi residente - CF C.F._4
nata il [...] in [...] Parte_6
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF;
C.F._7
nata il [...] in [...] Parte_7
RS/BRASILE – cittadina brasiliana ivi residente - CF , C.F._8
nato il [...] in [...] Parte_8
RS/BRASILE – cittadino brasiliano ivi residente - CF;
C.F._9
tutti in residenza come da note di deposito del 16.01.2025 con il patrocinio degli avv.ti Silvia Contestabile e Andrea De Marchi contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
Pubblico Ministero
In punto: diritti di cittadinanza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti del signor nato a [...] il [...], come da Certificato di Battesimo Persona_3
in atti, cittadino italiano emigrato in Brasile e ivi deceduto, senza mai naturalizzarsi e senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M. che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da
2 cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Preliminarmente deve darsi conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della costituzione del Regno D'Italia ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento
è al 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che nato Persona_3 prima dell'unificazione del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.
Risulta inoltre che il signor non era mai stato naturalizzato cittadino Persona_3
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis al figlio che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti
3 alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, si osserva ancora che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro se non con un numero di prenotazione
(29891)
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Quanto alla ricorrente (da sposata , la Parte_2 Persona_4
stessa ha acquistato la cittadinanza italiana iure matrimonii poiché coniugata sin dal
09.02.1974 con il cittadino italiano iure sanguinis L'acquisto della Parte_1
cittadinanza è avvenuto automaticamente poiché il matrimonio è anteriore al 27 aprile
1983, data di entrata in vigore della Legge 123/1983, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La mole delle istanze presentate fa sì che lo Stato non possa considerarsi inadempiente, sicchè è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
4 -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis – e iure matrimonii - per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Persona_3
Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Venezia, 11.02.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
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