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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1636/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11488/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068937953000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19790/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250068937953, notificata in data 31.03.2025, eccependo: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il questo Giudice che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, abbia implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, posta a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00, rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00 oltre spese generali in misura del 15%, C.U.T. ed accessosi di legge se dovuti, in favore del difensore anticipatario.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr . Francesco Todisco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11488/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250068937953000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19790/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso con condanna alle spese
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso notificato alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate RI e successiva costituzione in giudizio, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250068937953, notificata in data 31.03.2025, eccependo: 1) omessa notifica del prodromico accertamento da parte dell'ente impositore;
2) carenza di motivazione;
3) decadenza e prescrizione.
Si costituiva ADER chiedendo il rigetto del ricorso per i motivi di cui alle controdeduzioni.
Non si costituiva in giudizio il concessionario la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Rileva il questo Giudice che la Regione Campania, non costituendosi in giudizio, abbia implicitamente rinunciato a fornire la prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di pagamento, posta a fondamento della cartella impugnata.
Trattasi di obbligo gravante sull'Ente impositore che trova la sua genesi nel dettato dell'art. 26 comma 4 dpr
602/1973, che sancisce l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente e dell'amministrazione “.
Non comprovando la tempestività e regolarità delle notifiche dell'avviso di pagamento presupposto della cartella esattoriale, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo, il ricorso va accolto con condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00, rimborso forfettario delle spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 232,00 oltre spese generali in misura del 15%, C.U.T. ed accessosi di legge se dovuti, in favore del difensore anticipatario.
Napoli, 11 novembre 2025 Il Giudice
dr . Francesco Todisco