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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7157/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
alias (c.f. ), nata a [...] il 19 luglio Parte_1 Pt_2 C.F._1
2002, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta COZZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Bologna, via Garibaldi n. 7, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici e adeguamento dei caratteri sessuali
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Nel merito: a) AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per Parte_1 Pt_2 adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari da femminili a maschili;
a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome “ in luogo di quello di “ ”.” Pt_2 Pt_1
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 29 maggio 2025 ha domandato di disporre Parte_1
l'immediata rettificazione dei suoi atti anagrafici con il mutamento del nome a
“ e del genere da femminile a maschile, nonché di autorizzarla a sottoporsi a Pt_2
pagina 1 di 6 tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso femminile a Bologna il 24 aprile 2004;
- non ha figli e non è coniugato;
- negli anni 2023 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso il M.I.T. di Bologna, seguita dalla psicologa dr.ssa per la presenza di una Controparte_1 marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere percepito;
- dal gennaio 2024 assume una terapia ormonale sotto il controllo dell'endocrinologa prof.ssa , anch'essa del M.I.T.; Persona_1
- ricorrono tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda. Il P.M., pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 9 ottobre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegata si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, dalla relazione della dott.ssa del M.I.T. datata 12 Controparte_1 marzo 2025 emerge che:
- negli anni 2022 e 2023 la persona ha intrapreso presso il M.I.T. una serie Pt_1 di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione ala sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso di affermazione di genere è stato condotto con l'utilizzo di reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e con colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia, storia e sviluppo di senzazioni di disforia di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- la storia clinica della paziente ha consentito di formulare la diagnosi di Disforia di Genere /Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11), “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico”;
- non si rilevano quadri psicopatologici di rilevo e il funzionamento della personalità dell'utente appare in relativo compenso;
- l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito un maggiore benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Pt_1
Disforia di genere;
pagina 2 di 6 - il paziente “da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale”;
- dal gennaio 2024 la persona assume, sotto il controllo della prof.ssa Pt_1
e con regolarità, una terapia ormonale “che ha significativamente Per_1 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione della terapia ormonale o riduzione della compliance;
- “in sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Pt_2 permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”. La prof.ssa nella relazione datata 13 febbraio 2025 Persona_1 ha esposto che:
- gli accertamenti medici che ha eseguito hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere;
- pertanto, il 9 gennaio 2024 il paziente ha firmato il consenso informato ed ella ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo testosterone;
- la prescrizione è tutt'ora in corso;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale, che continua ad assumere regolarmente;
- la persona è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere. L'audizione del ricorrente nell'udienza del 9 ottobre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona ha in particolare riferito che: Pt_1
- fin da bambino si sentiva a disagio con i vestiti femminili che sua madre voleva farmi indossare;
- in prima media, quando avevano cominciato a presentarsi le vere differenze di genere, le dava fastidio la sua voce femminile, tanto che aveva difficoltà a parlare;
sentiva inoltre disagio per la differenza che c'era tra lei e i ragazzi maschi e le dava molto dolore sentirsi associata al genere femminile;
- in seconda media aveva fatto coming out con gli amici più stretti e in terza media aveva cominciato a farsi chiamare da loro;
Pt_2
- alle scuole superiori aveva chiesto a tutti di chiamarla Pt_2
pagina 3 di 6 - con i suoi genitori era stato difficile;
aveva provato a parlarne con loro in seconda superiore, ma avevano rifiutato di chiamarla fino alla quinta superiore;
ora però Pt_2 anche loro la chiamano , come tutta la mia famiglia;
Pt_2
- dalla terza media o prima superiore aveva cominciato a vivere al maschile
- aveva cominciato il percorso al MIT con la dott.ssa nel 2021 o 2022 e la CP_1 terapia ormonale nel gennaio 2024 con la prof.ssa ; Per_1
- da quando ha iniziato ad assumere la terapia ormonale stava molto meglio: non si sente più in difficoltà a parlare perché la sua voce ha un timbro maschile e l'avere un aspetto maschile la fa sentire finalmente a suo agio con il suo corpo;
- esclude di potere rivedere la sua decisione di vivere al maschile;
- si sente a disagio dato che nei documenti ha un'identità femminile e non si riconosce nel nome Pt_1
- prova altresì disagio a dovere sempre spiegare perché dai suoi documenti risulta un nome femminile mentre la sua voce e il suo aspetto sono maschili e all'aeroporto ha sempre paura che non la facciano imbarcare data questa marcata differenza tra il suo aspetto e il genere che emerge dai documenti. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma dell'irreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), sebbene non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: pagina 4 di 6 si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e della prof.ssa . CP_1 Per_1
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome dal medesimo scelto ( ”). Persona_2
2c. La parte ricorrente ha domandato altresì al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. Al riguardo, però, va rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che, potendo il percorso di transizione “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E così prosegue la pronuncia in parola:
“Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11, allorquando il Tribunale -come nel caso di specie- ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico “perde ogni ragion d'essere”, giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale. La domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, avanzata da parte ricorrente, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile. pagina 5 di 6 3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a , nata a [...] il [...], il sesso maschile e Parte_1 il nome di ”, così rettificando l'atto di nascita nel quale è enunciato il Persona_3 sesso femminile e il nome “ ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC), ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
3) dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, formulata da parte ricorrente. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
alias (c.f. ), nata a [...] il 19 luglio Parte_1 Pt_2 C.F._1
2002, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta COZZA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Bologna, via Garibaldi n. 7, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici e adeguamento dei caratteri sessuali
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Nel merito: a) AUTORIZZARE alias a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per Parte_1 Pt_2 adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari da femminili a maschili;
a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita della persona ricorrente nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome “ in luogo di quello di “ ”.” Pt_2 Pt_1
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato il 29 maggio 2025 ha domandato di disporre Parte_1
l'immediata rettificazione dei suoi atti anagrafici con il mutamento del nome a
“ e del genere da femminile a maschile, nonché di autorizzarla a sottoporsi a Pt_2
pagina 1 di 6 tutti gli interventi chirurgici necessari per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso femminile a Bologna il 24 aprile 2004;
- non ha figli e non è coniugato;
- negli anni 2023 ha intrapreso il percorso di affermazione di genere presso il M.I.T. di Bologna, seguita dalla psicologa dr.ssa per la presenza di una Controparte_1 marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere percepito;
- dal gennaio 2024 assume una terapia ormonale sotto il controllo dell'endocrinologa prof.ssa , anch'essa del M.I.T.; Persona_1
- ricorrono tutti i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda. Il P.M., pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 9 ottobre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegata si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, dalla relazione della dott.ssa del M.I.T. datata 12 Controparte_1 marzo 2025 emerge che:
- negli anni 2022 e 2023 la persona ha intrapreso presso il M.I.T. una serie Pt_1 di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione ala sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso di affermazione di genere è stato condotto con l'utilizzo di reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e con colloqui clinici finalizzati alla rilevazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia, storia e sviluppo di senzazioni di disforia di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- la storia clinica della paziente ha consentito di formulare la diagnosi di Disforia di Genere /Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11), “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico”;
- non si rilevano quadri psicopatologici di rilevo e il funzionamento della personalità dell'utente appare in relativo compenso;
- l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito un maggiore benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata alla Pt_1
Disforia di genere;
pagina 2 di 6 - il paziente “da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale”;
- dal gennaio 2024 la persona assume, sotto il controllo della prof.ssa Pt_1
e con regolarità, una terapia ormonale “che ha significativamente Per_1 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione della terapia ormonale o riduzione della compliance;
- “in sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Pt_2 permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”. La prof.ssa nella relazione datata 13 febbraio 2025 Persona_1 ha esposto che:
- gli accertamenti medici che ha eseguito hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere;
- pertanto, il 9 gennaio 2024 il paziente ha firmato il consenso informato ed ella ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo testosterone;
- la prescrizione è tutt'ora in corso;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale, che continua ad assumere regolarmente;
- la persona è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un Pt_1 eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere. L'audizione del ricorrente nell'udienza del 9 ottobre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona ha in particolare riferito che: Pt_1
- fin da bambino si sentiva a disagio con i vestiti femminili che sua madre voleva farmi indossare;
- in prima media, quando avevano cominciato a presentarsi le vere differenze di genere, le dava fastidio la sua voce femminile, tanto che aveva difficoltà a parlare;
sentiva inoltre disagio per la differenza che c'era tra lei e i ragazzi maschi e le dava molto dolore sentirsi associata al genere femminile;
- in seconda media aveva fatto coming out con gli amici più stretti e in terza media aveva cominciato a farsi chiamare da loro;
Pt_2
- alle scuole superiori aveva chiesto a tutti di chiamarla Pt_2
pagina 3 di 6 - con i suoi genitori era stato difficile;
aveva provato a parlarne con loro in seconda superiore, ma avevano rifiutato di chiamarla fino alla quinta superiore;
ora però Pt_2 anche loro la chiamano , come tutta la mia famiglia;
Pt_2
- dalla terza media o prima superiore aveva cominciato a vivere al maschile
- aveva cominciato il percorso al MIT con la dott.ssa nel 2021 o 2022 e la CP_1 terapia ormonale nel gennaio 2024 con la prof.ssa ; Per_1
- da quando ha iniziato ad assumere la terapia ormonale stava molto meglio: non si sente più in difficoltà a parlare perché la sua voce ha un timbro maschile e l'avere un aspetto maschile la fa sentire finalmente a suo agio con il suo corpo;
- esclude di potere rivedere la sua decisione di vivere al maschile;
- si sente a disagio dato che nei documenti ha un'identità femminile e non si riconosce nel nome Pt_1
- prova altresì disagio a dovere sempre spiegare perché dai suoi documenti risulta un nome femminile mentre la sua voce e il suo aspetto sono maschili e all'aeroporto ha sempre paura che non la facciano imbarcare data questa marcata differenza tra il suo aspetto e il genere che emerge dai documenti. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma dell'irreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), sebbene non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: pagina 4 di 6 si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e della prof.ssa . CP_1 Per_1
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome dal medesimo scelto ( ”). Persona_2
2c. La parte ricorrente ha domandato altresì al Tribunale di essere autorizzata a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili. Al riguardo, però, va rammentato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte costituzionale ha chiarito che, potendo il percorso di transizione “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E così prosegue la pronuncia in parola:
“Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11, allorquando il Tribunale -come nel caso di specie- ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico “perde ogni ragion d'essere”, giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale. La domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, avanzata da parte ricorrente, pertanto, deve essere dichiarata improcedibile. pagina 5 di 6 3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a , nata a [...] il [...], il sesso maschile e Parte_1 il nome di ”, così rettificando l'atto di nascita nel quale è enunciato il Persona_3 sesso femminile e il nome “ ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Cesena (FC), ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
3) dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, formulata da parte ricorrente. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 10 ottobre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
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