Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 16/02/2026, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10099 del 2025, proposto da
REtours s.r.l. di RE IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roma Capitale, non costituito in giudizio;
nei confronti
Autoservizi Troiani s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego parziale all’accesso agli atti del 4.7.2025, prot. QG/35671, a riscontro dell’istanza prot. QG/2025/27237 del 26.5.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti indicati ai punti 3 e 4 della predetta istanza,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autoservizi Troiani s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. AN ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società REtours s.r.l. di RE IO ha impugnato e chiesto l’annullamento del diniego parziale all’accesso agli atti del 4.7.2025, prot. QG/35671, a riscontro dell’istanza prot. QG/2025/27237 del 26.5.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione degli atti indicati ai punti 3 e 4 della predetta istanza, vale a dire della “ 3) istanza (e relativi allegati) presentata dalla ditta Autoservizi Troiani srl di richiesta di nulla osta all’impiego in servizio di autobus di linea da impiegare in servizio di linea nel territorio del Comune di Roma gara ATAC Lotto 1 CIG 76902860C5, istanza presentata probabilmente a fine dicembre 2023 oppure all’inizio dell’anno 2024, inerente il verbale di avviso di esecuzione del servizio che si allega; 4) Nulla osta rilasciato alla ditta Autoservizi Troiani srl sull’istanza di cui al numero 3 ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con un primo motivo, la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge 241/1990, del d.lgs. 33/2013, motivazione errata e/o apparente, eccesso di potere, illegittimità del diniego di accesso ”, evidenziando di aver avuto “ sentore che la controinteressata, nel partecipare a più lotti per l’affidamento di servizi di tpl nel territorio del Comune di Roma Capitale, avrebbe offerto gli stessi autobus per più lotti, mentre le norme di gara e le regole di mercato, non consentono tale possibilità, al fine di valutare la sussistenza di elementi probatori seri per eventuali azioni risarcitorie per illecito extracontrattuale, per concorrenza sleale ” (cfr. pag. 5); e, con un secondo motivo, avente parimenti ad oggetto la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 della legge 241/1990, del d.lgs. 33/2013, motivazione errata e/o apparente, eccesso di potere, illegittimità del diniego di accesso ”, ha stigmatizzato che “ l’istanza di accesso è stata presentata sia per le finalità di cui alla legge 241/1990, sia per le finalità di cui all’accesso civico generalizzato. Nell’istanza era stata specificata la particolare posizione della ricorrente, azienda concorrente della ditta Autoservizi Troiani srl, operante nello stesso settore, nello stesso mercato di Roma Capitale, seconda classificata nel lotto 2 ATAC, proprio dietro la ditta Autoservizi Troiani srl. Nella istanza è stato anche specificato, non genericamente, quali finalità aveva la domanda di accesso e per quali azioni potevano servire i documenti. La circostanza che l’istante non ha partecipato al lotto 1 ATAC è del tutto ininfluente rispetto all’istanza di accesso. Infatti, la ricorrente ha specificato che i documenti sono strumentali per l’eventuale subentro nel lotto 2, oppure per il risarcimento del danno in generale, oppure per presentare esposti o denunce alle competenti autorità (ANAC, AGCM), autorità giudiziaria ” (cfr. pag. 7).
Il Comune di Roma Capitale non si è costituito in giudizio.
Si è costituita in giudizio la società Autoservizi Troiani s.r.l. (19.9.2025), la quale, nella memoria del 26.1.2026 ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione del ricorso ex artt. 40 e 116 c.p.a. e, nel merito, ha opposto che la ricorrente “ non ha individuato né il periodo specifico di riferimento dell’istanza in esame (…), né a quale nulla osta fosse col-legata tale istanza ” (cfr. pag. 8) e, neppure, “ le finalità per cui REtours chiede i documenti del lotto 1 CIG 769028605C5 sono tutt’altro che chiare, il che lascia presumere che si tratti di un mero accesso esplorativo ” (cfr. pag. 9).
Prima dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria in data 10.2.2026, nella quale ha fatto presente che “ per errore materiale si è proceduto alla notifica dell’istanza di accesso anziché del ricorso per accesso, pure sottoscritto digitalmente in data 03/09/2025, come risulta dall’originale informatico depositato nel fascicolo ”; e si è, pertanto, convenuto sulla opposta “ richiesta di inammissibilità del ricorso ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, verificato che, in effetti, la società ricorrente non ha allegato alla notificazione della pec del 3.9.2025 copia del ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, tenuto conto – ai fini di un contenimento delle medesime – della circostanza che alla predetta pec sono stati allegati copia della procura alle liti, della relazione di notifica e dell’istanza di accesso agli atti, come correttamente riferito dalla società controinteressata, condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società Autoservizi Troiani s.r.l., di euro 500,00, oltre accessori. Nulla per le spese nei confronti di Roma Capitale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 500,00, oltre accessori, in favore della società controinteressata. Nulla per le spese nei confronti di Roma Capitale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LI, Presidente
AN ZZ, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZZ | RT LI |
IL SEGRETARIO