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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1137/2025 introdotto con ricorso 29.6.2025
TRA
, (01ITTFT) rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1
NN FI del Foro di Reggio Emilia con studio in Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 51, ricorrente
CONTRO
Il n persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 21.2.2025
Conclusioni parte ricorrente
Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di
Bologna
In via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione ed ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In ogni caso: con vittoria di compensi del presente giudizio.
Con riserva di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la presente procedura.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente, premesso di avere richiesto l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento penale n. 822/2024 SIGE della Corte d'Appello penale di Bologna, che con il provvedimento impugnato, sempre la Corte, aveva rigettato l'istanza precisando che , privo di permesso di soggiorno, aveva Parte_1 omesso di indicare, insieme al proprio luogo di nascita, il codice fiscale ed inoltre di depositare una dichiarazione consolare che accertasse il suo reddito, chiedeva la riforma del provvedimento.
Occorre osservare che il ricorso è fondato.
Parte ricorrente è in da lungo tempo per essere detenuto, il che CP_3 esclude al tempo stesso che possa avere un domicilio estero e che possano esservi dubbi sulla sua identità personale, accertata dall'autorità penale e da quella penitenziaria in sede di esecuzione pena (cfr. codice
CUI e atti allegati di esecuzione pena)
Inoltre, il codice fiscale non appare indicazione necessaria, così come confermato dalla giurisprudenza del Giudice di legittimità (cfr. Cass.
23.4.2024 n.30047).
Infine, quanto alla mancata certificazione consolare relativa al reddito, la situazione personale dell'interessato (detenuto in Italia da tempo) integra la condizione di giustificazione per cui è sufficiente la sola autocertificazione (cfr. Cass. 19.11.2024 n. 5008)
Nulla per le spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ammette al Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 18 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 2/2
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, in persona del Presidente delegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. RG 1137/2025 introdotto con ricorso 29.6.2025
TRA
, (01ITTFT) rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1
NN FI del Foro di Reggio Emilia con studio in Reggio Emilia
Via A. Pansa n. 51, ricorrente
CONTRO
Il n persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 con sede con sede in Roma in via Arenula 70, ( ) P.IVA_1 rappresentato e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale di
Bologna, sita in Via A. Testoni 6 a Bologna, 40123 resistente-contumace
Oggetto: impugnazione decreto Corte Appello Bologna 21.2.2025
Conclusioni parte ricorrente
Contrariis reiectis, piaccia all'Ill.mo Presidente della Corte d'Appello di
Bologna
In via principale e nel merito: accogliere la presente opposizione ed ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In ogni caso: con vittoria di compensi del presente giudizio.
Con riserva di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la presente procedura.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente, premesso di avere richiesto l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nel procedimento penale n. 822/2024 SIGE della Corte d'Appello penale di Bologna, che con il provvedimento impugnato, sempre la Corte, aveva rigettato l'istanza precisando che , privo di permesso di soggiorno, aveva Parte_1 omesso di indicare, insieme al proprio luogo di nascita, il codice fiscale ed inoltre di depositare una dichiarazione consolare che accertasse il suo reddito, chiedeva la riforma del provvedimento.
Occorre osservare che il ricorso è fondato.
Parte ricorrente è in da lungo tempo per essere detenuto, il che CP_3 esclude al tempo stesso che possa avere un domicilio estero e che possano esservi dubbi sulla sua identità personale, accertata dall'autorità penale e da quella penitenziaria in sede di esecuzione pena (cfr. codice
CUI e atti allegati di esecuzione pena)
Inoltre, il codice fiscale non appare indicazione necessaria, così come confermato dalla giurisprudenza del Giudice di legittimità (cfr. Cass.
23.4.2024 n.30047).
Infine, quanto alla mancata certificazione consolare relativa al reddito, la situazione personale dell'interessato (detenuto in Italia da tempo) integra la condizione di giustificazione per cui è sufficiente la sola autocertificazione (cfr. Cass. 19.11.2024 n. 5008)
Nulla per le spese.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto ammette al Parte_1
Patrocinio a Spese dello Stato;
-nulla per le spese.
Bologna, lì 18 novembre 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe de Rosa
pag. 2/2