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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 23/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
ER IU ANNA, RE
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4665/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roseto CA PU - Ufficio Tributi 87070 Roseto CA PU CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240009011846000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 giugno 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di
Roseto CA PU, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 3 giugno 2024 (n. 4665/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240009011846000, TARI 2017, notificata in data 4 aprile 2024, importo € 17.901, atto allegato al ricorso.
Il ricorrente, premetteva che la società aveva la disponibilità dell'immobile assoggettato all'imposta solo dall'1 dicembre 2017, come da atto pubblico depositato al fascicolo telematico.
Formulava diverse eccezioni:
1) Nullità per omessa notifica dell'atto prodromico;
2) Nullità per difetto di legittimazione passiva atteso che per l'anno d'imposta 2017 il tributo doveva essere imputato ad altri e non alla società che non aveva la disponibilità del bene.
Sollecitava in via cautelare la sospensiva, nel merito l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 2 luglio 2024 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche ove opponeva il difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa;
riguardo alla contestata omessa notifica di avviso di accertamento, rilevava trattarsi di ruolo ordinario TARI per il quale non è prevista la preventiva contestazione del tributo.
All'udienza del 5 luglio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 21 novembre 2024 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente, l'avv. Difensore_1.
In data 17 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria difensiva per insistere nei motivi di ricorso.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la Corte con ordinanza onerava parte ricorrente al deposito della prova della notifica del ricorso alle parti resistenti.
In data 11 dicembre 2025 parte ricorrente allegava la prova della notifica del ricorso alle parti resistenti avvenuta per entrambe in data 2 giugno 2024.
Il Comune di Roseto CA PU non si è costituito.
All'udienza del 20 febbraio 2026 parte resistente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale del difetto di legittimazione passiva in relazione ad imposta
TARI 2017 in quanto il complesso alberghiero su cui risulta liquidato il tributo non era nella disponibilità della società nell'anno in questione.
Il Comune, a cui il vizio di merito è opponibile, non si è costituito e non ha fornito alcuna giustificazione sul motivo per il quale ha iscritto a ruolo il tributo a carico della predetta società.
In ragione della soccombenza, valutati i motivi di accoglimento del ricorso, solo il Comune di Roseto
CA PU va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione collegiale, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Roseto capo PU al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, e altri accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni Iannini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNINI GIOVANNI, Presidente
ER IU ANNA, RE
CONTINO IDA, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4665/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roseto CA PU - Ufficio Tributi 87070 Roseto CA PU CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240009011846000 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati.
Resistente/Appellato: non comparso in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 giugno 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e al Comune di
Roseto CA PU, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 3 giugno 2024 (n. 4665/2024 R.G.R.), Nominativo_1, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 impugnava la cartella di pagamento n. 03420240009011846000, TARI 2017, notificata in data 4 aprile 2024, importo € 17.901, atto allegato al ricorso.
Il ricorrente, premetteva che la società aveva la disponibilità dell'immobile assoggettato all'imposta solo dall'1 dicembre 2017, come da atto pubblico depositato al fascicolo telematico.
Formulava diverse eccezioni:
1) Nullità per omessa notifica dell'atto prodromico;
2) Nullità per difetto di legittimazione passiva atteso che per l'anno d'imposta 2017 il tributo doveva essere imputato ad altri e non alla società che non aveva la disponibilità del bene.
Sollecitava in via cautelare la sospensiva, nel merito l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e trattazione in pubblica udienza.
In data 2 luglio 2024 si è costituita ADER depositando controdeduzioni telematiche ove opponeva il difetto di legittimazione passiva per i vizi attinenti al merito della pretesa;
riguardo alla contestata omessa notifica di avviso di accertamento, rilevava trattarsi di ruolo ordinario TARI per il quale non è prevista la preventiva contestazione del tributo.
All'udienza del 5 luglio 2024 veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
In data 21 novembre 2024 si costituiva il nuovo difensore del ricorrente, l'avv. Difensore_1.
In data 17 novembre 2025 il ricorrente depositava memoria difensiva per insistere nei motivi di ricorso.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la Corte con ordinanza onerava parte ricorrente al deposito della prova della notifica del ricorso alle parti resistenti.
In data 11 dicembre 2025 parte ricorrente allegava la prova della notifica del ricorso alle parti resistenti avvenuta per entrambe in data 2 giugno 2024.
Il Comune di Roseto CA PU non si è costituito.
All'udienza del 20 febbraio 2026 parte resistente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale del difetto di legittimazione passiva in relazione ad imposta
TARI 2017 in quanto il complesso alberghiero su cui risulta liquidato il tributo non era nella disponibilità della società nell'anno in questione.
Il Comune, a cui il vizio di merito è opponibile, non si è costituito e non ha fornito alcuna giustificazione sul motivo per il quale ha iscritto a ruolo il tributo a carico della predetta società.
In ragione della soccombenza, valutati i motivi di accoglimento del ricorso, solo il Comune di Roseto
CA PU va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione collegiale, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Roseto capo PU al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre rimborso del contributo unificato, e altri accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza, 20 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Giovanni Iannini