Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 02/04/2026, n. 6113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6113 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03567/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2023, proposto da
Hachiko Medical s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Regione autonoma della Sardegna, Regione siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del “Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 in data 15 settembre 2022, “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189) e di ogni atto ad esso presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, in particolare, l'accordo tra Stato e Regioni rep. atti 181 CSR del 7 novembre 2019, che stabilisce il tetto di spesa per ciascuna Regione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed il decreto 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 251 del 26.10.2022, recante l' “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)””.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l’articolo 48, comma 1, del codice del processo amministrativo;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 il presidente IN MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente, premettendo di essere un’impresa operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato (prima in via straordinaria e poi, a seguito dell’opposizione delle Amministrazioni statali coinvolte, dinanzi a questo Tribunale attraverso il deposito del 28 febbraio 2023) gli atti in epigrafe elencati.
In data 25 marzo 2026 con atto formale si sono costituiti il Ministero della salute (che, separatamente e in pari data, ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione), il Ministero dell'economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
A norma dell’articolo 48, comma 1, del codice del processo amministrativo, “1. Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti”.
In concreto, agli atti di causa non vi è prova che la società abbia dato avviso mediante notificazione a nessuna delle alle altre parti entro l’anzidetto termine perentorio; anche in esecuzione dell’ordinanza presidenziale 16-27 giugno 2023, n. 4347, ha invece notificato il 29 giugno 2023 (anche se nel fascicolo digitale è registrata la data del 22 giugno 2023) alle Regioni, al Ministero della salute e all’Avvocatura generale dello Stato.
Della questione, potenzialmente suscettibile di provocare una pronuncia d’inammissibilità del gravame, è stato dato avviso, ex articolo 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, all’udienza straordinaria del 27 marzo 2026.
2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Secondo la condivisibile interpretazione della disciplina processuale, infatti, “ciò che va notificato al fine ivi previsto, a pena di inammissibilità, è solo l’avviso di voler insistere nel ricorso, ma non anche il ricorso stesso, che oltretutto è stato già notificato e non può più essere modificato o integrato nei motivi e nelle conclusioni, dovendo semplicemente essere depositato al TAR, nei termini previsti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, 24 luglio 2007, n. 4136).
Anche più di recente, il Consiglio di Stato “6.4. [”], nella sentenza della sez. IV, 12 agosto 2021, n. 5862, ha chiarito come alla luce dell’art. 48 c.p.a. «il ricorrente, entro il termine perentorio prescritto (e dunque a pena di decadenza) deve sia provvedere al deposito dell'atto di costituzione, sia notificare alle controparti avviso di tale circostanza, in tal modo ricostituendo il rapporto processuale ormai esauritosi nella sede consultiva» (nei sensi della perentorietà del termine per entrambi gli adempimenti, Cons. St., sez. IV, 27 marzo 2019, n. 2027; Cons. St., sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6124; Cons. St., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4849; Cons. St., sez. III, 28 giugno 2016, n. 2830; Cons. St., sez. IV, 24 febbraio 2014, n. 859).
6.5. Si è, difatti, affermato che «in sostanza, ciò che rileva, ai fini del rispetto del termine perentorio per la trasposizione, è che entro il termine di sessanta giorni dall'atto di opposizione il ricorrente in via straordinaria effettui sia il deposito dell'atto di costituzione, sia la notifica di tale avvenuto deposito, potendo ogni ulteriore atto (ivi compreso il deposito della predetta notifica) intervenire successivamente»” (Consiglio di Stato, settima sezione, 9 febbraio 2023, n. 1443).
3. La definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN MO, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN MO |
IL SEGRETARIO