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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa civile iscritta al n.
1131/2021 R.G., vertente
T R A
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
alla via Ancona I traversa, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe MACRÌ che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo, pec: Email_1
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Palazzo Tibi II Tronco alla via Sant'Anna, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Rosa LOMBARDO, pec:
Email_2
- Convenuto -
OGGETTO: differenze retributive - mansioni superiori
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2021, premesso di essere in Parte_1 servizio presso l con qualifica di Coadiutore Amministrativo, categoria B, ha CP_2
esposto che il rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 1998/2001; che egli svolge esclusivamente e con continuità mansioni di responsabilità in autonomia e di rappresentanza del Presidio Ospedaliero di Locri, proprie di un livello retributivo almeno dell'assistente
Pag. 1 a 10 amministrativo;
che egli è refrente CUP, Ufficio SDO e flussi informativi dell'ambito di
Locri, con numero di telefono, email e pec nominativa attribuita dalla stessa CP_1
; che ciò è dimostrato dalla copiosa documentazione prodotta in atti, di cui agli
[...]
allegati da 4 a 19; che nella elencata documentazione gli appellativi in suo favore sono: al referente, al responsabile, al Dr, dove l'ambito esecutivo delle proprie mansioni riguarda dati sensibili (cartelle cliniche, flussi informativi, accessi informatici) dati strategici (statistiche), interfacciandosi con il pubblico, con i vari Dirigenti Medici e Amministrativi e con la Regione
Calabria; che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001, nonché dagli art. 36 Cost e 2126 cod.civ.; che a nulla sono valse le richieste in via stragiudiziale, ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, - accertato che il ricorrente, dal maggio 2016 al 16/04/2021, ha svolto, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, esercitando i poteri ed assunte le responsabilità correlate, le superiori mansioni di assistente amministrativo, condannare l' , in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive nella misura di € 13.923,94 ovvero quella maggiore o minore accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituita l'
[...]
convenuta, che ha eccepito che il ricorrente non ha allegato e provato lo svolgimento CP_3
di mansioni superiori;
che la produzione delle note di “referenza” a firma dei responsabili del servizio pro-tempore non valgono, ex se, a costituire piena prova circa lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori;
che tanto i documenti quanto il generico richiamo ad un'imprecisata attività non consente pertanto di operare la corrispondenza delle mansioni svolte a quelle di dipendente inquadrato nella categoria C in relazione alla quale si domandano le differenze retributive;
che la fattispecie è regolata dall'art. 52 d.lgs. 165/2001; che il ricorrente è adibito alle attività proprie della qualifica di appartenenza;
ha esposto in subordine che il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore «per il solo periodo di effettiva prestazione», in quanto giustificata dalla considerazione che l'assegnazione a mansioni superiori ha carattere eccezionale perché incide sulla organizzazione e divisione del lavoro, sulla regola del pubblico concorso e sui costi del lavoro, ed ha così concluso: “Voglia il
Pag. 2 a 10 Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro,: - rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del
11 novembre 2022, cui ha fatto seguito la nomina di consulenza tecnica contabile con nomina della dott.ssa che ha accettato l'incarico ed ha depositato l'elaborato Persona_1
peritale in data 10.07.2024.
Ascoltata l'odierna discussione orale delle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La parte ricorrente, dipendente della locale azienda sanitaria, rivendica l'accertamento dell'esercizio di mansioni superiori ed agisce per ottenere le conseguenti differenze retributive.
§ 2. Nel merito, la domanda è fondata.
Va in premessa ricordato che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 52 del d.lgs.
n. 165/2001, per la quale i rapporti di lavoro del pubblico impiego privatizzato devono svolgersi secondo le mansioni per le quali il prestatore è stato assunto. La norma prevede che l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione, salvo il generale diritto del lavoratore a vedersi corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica superiore per tutta la durata del periodo di effettiva prestazione.
Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dunque, ove le mansioni superiori vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ossia con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico (cfr.
Cass., sez. lav., 12 aprile 2006, n. 8529).
Questa disposizione è espressione del principio di giusta retribuzione che informa il nostro ordinamento. In merito, il giudice nomofilattico ha peraltro fissato il seguente principio di diritto: “In materia di pubblico impiego contrattualizzato -come si evince anche dall'art.
56, comma 6, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del
1998 e successivamente modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387 del 1998, ora riprodotto nell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli
Pag. 3 a 10 superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione -senza sbarramenti temporali di alcun genere -pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni" (Cass., Sez. Un., sent. n. 25837/2007).
§ 2.1. La legge prevede, inoltre, che lo svolgimento di mansioni superiori si realizza soltanto nell'ipotesi in cui l'attribuzione dei compiti propri di dette mansioni avviene in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Costituisce insegnamento consolidato in giurisprudenza che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio
"trifasico" non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio. Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, può considerarsi svolgimento di mansioni soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, con la conseguenza che il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. lav., 19/06/2020, n.12039).
Ne deriva pertanto che spetta dunque al lavoratore allegare le mansioni proprie della qualifica formalmente attribuita, indicare in modo specifico, le attività poste in essere dai dipendenti appartenenti al più elevato grado professionale, astrattamente previste dalla
Pag. 4 a 10 contrattazione collettiva, e fornire elementi probatori validi ad attestare la coerenza delle stesse con i compiti prevalentemente svolti nel periodo dedotto in giudizio.
§ 2.2. In tal senso, parte ricorrente ha allegato di essere inquadrata, nel periodo di causa, nella categoria B, consistente nella seguente declaratoria allegata: “appartengono a questa categoria lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima” e si indica tra i professionisti della categoria B quella di coadiutore amministrativo definito come colui che “svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali ad esempio la classificazione
l'archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con
l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con
l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia l'attività di sportello”.
La parte ricorrente ha tuttavia allegato di svolgere mansioni proprie di altra categoria, in specie categoria C, ed ha rivendicato di averle svolte in modo ordinario, prevalente e continuative. Ha dedotto pertanto di aver assolto in via esclusiva, continuativa ed ininterrotta ad attività proprie del seguente mansionario: “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo del proprio profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti” e tra i profili professionali si indica quello di assistente amministrativo il quale “svolge mansioni amministrativo contabili complesse anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici ed elettronici o di altro macchinario quali ad esempio ricezione istruttoria di documenti compiti di segreteria attività di informazione ai cittadini collaborazione ad attività di programmazione e studio e ricerca”.
Posto in premessa quanto sino ad ora espresso, va dunque verificato l'assolvimento dell'onere della prova da parte della ricorrente.
§ 2.3. In tal senso, in ragione della documentazione prodotta in atti e della prova per testimoni espletata nel corso del processo, essa deve dirsi positivamente formata.
Pag. 5 a 10 In merito va dapprima considerato che la produzione documentale depositata in atti risulta abbondante ed univoca, e peraltro relativa a tutto il periodo lavorativo intercorso tra le parti. L'esame dei documenti ha dunque consegnato un quadro ampio ed esaustivo che conduce ad affermare che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente era fatto noto alla azienda convenuta. Questa affermazione trova fondamento tanto nel fax del
11.10.2010 (allegato 5 parte ricorrente) ove si indica il ricorrente quale nuovo referente del
Sistema informativo sanitario, e di cui ha svolto le funzioni continuamente, come si rileva dalla disposizione prot. n. 68042 del 12/2017 con la quale egli è già indicato quale referente nell'inverno 2017 dal direttore sanitario e le cui mansioni sono univocamente confermate dalla documentazione di cui agli allegati in atti, dalla quale si evince senza dubbio il pacifico svolgimento di mansioni di referente Cup, dell'ufficio SDO e dei flussi aziendali del presidio ospedaliero di competenza (cfr. a tal riguardo, in particolare, allegato 11 parte ricorrente).
Né del resto le difese di parte convenuta hanno disconosciuto i predetti documenti.
Inoltre, le prove testimoniali raccolte in questa sede hanno confermato l'assunto attoreo. In tal senso, il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente perché Testimone_1
lavora in Ospedale in direzione sanitaria. Io ho fatto l'amministrativo al centro unico per le prenotazioni sempre in ospedale, sono ancora a lavoro, lo sarò fino a giugno. ADR Per quello che so il ricorrente è responsabile del programma CUP, io sono in servizio in questo ufficio da sei anni e per me è lui il responsabile. Io so che se ho un problema con il CUP chiamo lui.
Ieri, ad esempio, lo ho fatto venire due volte. ADR lui mi ha aiutato, mi ha sistemato quello che mi serviva. ADR specifico che non ho mai avuto cause con l'azienda sanitaria. ADR per quanto riguarda il CUP lui si occupa del programma, non so che fa in direzione sanitaria, so che è in direzione ma so e ribadisco che si occupa del CUP, fa questo, non è responsabile del CUP ma del programma CUP, è il referente per il programma CUP”, cui fanno seguito le dichiarazioni della teste “Conosco il ricorrente perché io sono in direzione Tes_2
sanitaria, prima lavoravo in accettazione, da 10 anni invece sono in direzione sanitaria, diciamo dal 2010. So che il ricorrente si occupa del programma dell'accettazione dei ricoveri, per i reparti o pronto soccorso, non ricordo come si chiama questo programma.
Adesso sono in archivio, da questo anno. Prima, però quando io avevo un problema sul programma telematico di cui non ricordo il nome subentrava lui per risolvermi il problema”.
Pag. 6 a 10 Emerge, all'esito, un quadro probatorio univoco ed intrinsecamente coerente, che appare pertanto pienamente attendibile, anche in ragione della credibilità dei dichiaranti, tutti inseriti nella struttura aziendale e per lungo corso, ed adibiti al medesimo plesso organizzativo del quale hanno riferito.
La prova formata in giudizio non si attesta quindi alla mera produzione di attestazione di incarichi, peraltro presente, ma investe la pienezza e concretezza delle mansioni assegnate, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, e si estende alle esatte attività svolte ed alla continuità e prevalenza con la quale esse sono state esercitate.
Ebbene, le mansioni emerse corrispondono non al profilo di inquadramento contrattuale, ma a quello immediatamente superiore di livello C che si contraddistingue per i precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo e lo svolgimento di mansioni amministrative complesse, da realizzarsi anche mediante altri macchinari, in specie di natura informatica, per i quali il ricorrente ha svolto funzione di supporto anche nei confronti di altri dipendenti, ed ha collaborato ad attività di programmazione, da intendersi non da ultimo quella di gestione del programma CUP, rispetto al quale i documenti richiamati testimoniano la sua competenza rispetto all'intera gestione dell'agenda CUP.
§ 2.4. La prova in ordine all'esercizio di mansioni superiori è dunque positivamente formata ed integra i parametri necessari per l'attribuzione del relativo trattamento economico.
L'esito dell'istruttoria ha dunque confermato il fondamento delle pretese attoree, poiché è certo l'esercizio di mansioni superiori ed è altresì in atti che tale attività si è svolta né all'insaputa né contro la volontà dell'azienda la quale invero risulta aver connotato la propria condotta in violazione di legge. La stessa infatti ha omesso di procedere per un tempo inescusabilmente lungo a quanto disposto dall'articolo 52 comma quattro secondo periodo del d.lgs. n. 165/2001. Può dunque conclusivamente richiamarsi, e dunque darvi applicazione,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una
Pag. 7 a 10 retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (v. Cass. n. 2102 del 2019; Cass. n. 18808 del 2013). Si è ulteriormente precisato che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (cfr. Cass., Sez. lav., ord. n. 25848/2022).
§ 3. Ciò posto, ed in applicazione dei principi fissati dalla legge e già richiamati, va dunque individuato il parametro normativo per la definizione delle differenze retributive spettanti.
§ 4. Disposta a tal fine CTU contabile, è emerso che le differenze retributive, per il periodo da maggio 2016 al 16 aprile 2021 sono pari ad €14.536,48, oltre accessori come per legge.
In questa sede occorre specificare che il Tribunale ritiene corretta la seconda ipotesi di calcolo, redatta dal professionista a seguito del recepimento delle osservazioni formulate dall'azienda datrice nella fase sub procedimentale di cui all'art. 195 c.p.c., con la quale si è chiesto di procedere al calcolo demandato della categoria superiore ma senza riconoscimento, all'interno della medesima, di fasce afferenti alla progressione economica legata ad altri fattori
Posto quanto sopra, le risultanze della perizia contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. In tal senso, devono respingersi in ultimo le contestazioni sollevata dalla datrice in ordine all'asserita non spettanza delle tredicesime mensilità e delle voci retributive connesse alla posizione di lavoratore di pubblico impiego privatizzato. È noto, infatti, che per la differenza tra due valori stipendiali, determinata ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) occorre tener conto, ai sensi dell'art.13 del CCNL del 5/10/2001, anche nel calcolo della tredicesima mensilità.
Pag. 8 a 10 Va di conseguenza pronunciata condanna dell' al pagamento Controparte_1
in favore della parte ricorrente di detto importo risultante da quanto accertato dal Ctu, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
§ 5. Il ricorso, pertanto, è integralmente accolto.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente al trattamento economico spettante alla categoria C per aver egli concretamente esercitato le relative mansioni superiori dal maggio
Contr 2016 al giorno 16 del mese di aprile 2021, e va conseguentemente condannata l' convenuta al pagamento in suo favore di complessivi €14.536,48, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
§ 6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, visto il DM
55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, esse sono liquidate, attesa la natura della materia trattata e lo scaglione di riferimento, in complessivi €3.100,00 di cui 2.695,00 per compensi ed €405,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con Controparte_1
separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta e dichiara che ha concretamente esercitato le mansioni Parte_1
superiori di cui alla categoria C del CCNL di riferimento dal maggio 2016 al giorno 16 del mese di aprile 2021, e riconosce il diritto al relativo trattamento economico;
2.- condanna, conseguentemente, l' al pagamento in favore di Controparte_1
e per tale titolo di complessivi €14.536,48, oltre interessi e rivalutazioni Parte_1
dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
3.- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che sono Controparte_1
liquidate in complessivi €3.100,00, di cui 2.695,00 per compensi ed €405,00 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4.- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che Controparte_1
sono liquidate con separato decreto.
Locri, 12 marzo 2025
Pag. 9 a 10 Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 10 a 10