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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RI TO NT presidente dott. LU AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 2 maggio 2025 e vertente
TRA
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (c.f.: Parte_1
) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Baffioni Venturi e dall'avv. Samuele
ON
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Persona_1 C.F._2 Persona_2
) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
RECLAMATI
1 NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1
(p.i.: )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Anedda
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 maggio 2025 i difensori delle parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– agendo nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 esercente attività di ristorazione - ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma – Sezione fallimentare n. 683/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di (già impiegato quale lavoratore subordinato alle Persona_1 dipendenze del ) e di (avvocato che ha difeso Parte_1 Persona_2 Persona_1 nella controversia promossa dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro).
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta del protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dai creditori istanti, laddove il
D'NZ ha omesso di dare esecuzione alla sentenza di primo grado in quanto indotto dal timore di non riuscire a recuperare gli importi pagati in caso di accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna;
2) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta dell'esito negativo delle procedure esecutive subìte dal debitore, senza tenere conto del fatto che il pignoramento del conto corrente bancario ha dato un esito parzialmente satisfattivo;
3) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento, senza tenere conto del fatto che il godeva di un'apertura di credito in conto corrente di 10.000,00 € presso la Banca Parte_1
ES LO e di un'apertura di credito in conto corrente di 20.000,00 € presso la Blu
Banca;
4) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza in ragione della
2 insussistenza di beni immobili e beni mobili registrati, senza tenere conto del fatto che il
è proprietario dell'appartamento in cui abita (sito in via Eratostene 42 – Roma) e Parte_1 che – contrariamente a quanto allegato dai creditori istanti – su di esso non vi sono ipoteche iscritte a garanzia di crediti concessi da istituti bancari;
5) deve escludersi che l'impresa individuale di cui è titolare versi Parte_1 in uno stato d'insolvenza, sia perché i dati ricavabili dal conto economico relativo agli ultimi
4 anni evidenziano una crescita dei ricavi (elemento sintomatico di un significativo miglioramento in futuro dell'attività imprenditoriale), sia perché nel corso della propria attività imprenditoriale il ha sempre adempiuto con regolarità le proprie Parte_1 obbligazioni.
Il reclamante ha concluso domandando – previa sospensione della liquidazione dell'attivo – la revoca della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa di nnunzio e la condanna dei creditori istanti al risarcimento del Parte_1 danno provocato dall'interruzione dell'esercizio dell'attività d'impresa.
Si sono costituiti in giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa di
, e , domandando il rigetto del Parte_1 Persona_1 Persona_2 reclamo.
Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada pertanto respinto.
L'impugnazione proposta da è finalizzata a contestare, sotto vari Parte_1 profili, la sussistenza dello stato d'insolvenza (presupposto della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII), inteso quale condizione del debitore che si manifesta con inadempienti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCII).
Il tribunale ha accertato l'esistenza dello stato d'insolvenza sulla base del protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dai creditori e Persona_1
, sulla base dell'esito negativo delle procedure esecutive subìte dal Persona_2
D'NZ, della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento accertato e dell'insussistenza di beni immobili e mobili registrati (pag. 2 della sentenza impugnata).
Con il primo motivo di reclamo, al fine di giustificare l'inadempimento delle obbligazioni nascenti nei confronti del lavoratore e del suo difensore in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 10746/2021, il reclamante ha affermato di essere stato indotto a non pagare quanto dovuto per non correre il rischio di non potere più ripetere il pagamento in caso di esito vittorioso del giudizio di appello (dal momento che è un cittadino Persona_1 egiziano “senza alcuna consistenza patrimoniale in garanzia”).
Tale giustificazione non può essere in alcun modo condivisa, dal momento che pone nel nulla in maniera arbitraria la norma che prevede la provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna di primo grado (la cui efficacia esecutiva può essere sospesa soltanto dal giudice dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti), rendendo la parte soccombente libera di decidere se dare esecuzione o meno al comando del giudice.
3 Tale spiegazione, inoltre, non giustifica il mancato pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario (rispetto al quale non si vede quale difficoltà di recupero avrebbe potuto incontrare il ). Parte_1
Tale spiegazione, infine, non giustifica il protrarsi dell'inadempimento anche dopo il rigetto dell'appello proposto dal D' avverso la sentenza di condanna (la sentenza di Pt_1 appello è stata pubblicata oltre due settimane prima della proposizione del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e sei mesi prima che il tribunale fallimentare si pronunciasse su tale richiesta).
Con il secondo motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza in base all'esito negativo delle procedure esecutive promosse nei confronti del D'NZ.
La censura è infondata, essendo irrilevante il fatto che il pignoramento presso terzi abbia consentito di soddisfare almeno in parte il diritto dei creditori istanti, dal momento che l'importo delle somme pignorate presso l' e assegnate ai creditori Controparte_2 ammonta ad appena un decimo dell'importo complessivo dei due crediti.
Parimenti irrilevante è il fatto che il pignoramento mobiliare eseguito sui beni aziendali e presso l'abitazione del abbia avuto un esito negativo solo perché gli arredi Parte_1 rinvenuti in loco erano vetusti e avevano uno scarso valore economico, dal momento che proprio la mancanza di beni mobili di valore concorre a valutare negativamente la capacità patrimoniale del debitore.
Con il terzo motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza anche sulla base della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento accertato, senza tenere conto del fatto che il D'NZ “godeva della reputazione creditizia tipica di un piccolo esercizio commerciale presso due banche”, che gli avevano concesso un'apertura di credito in conto corrente – rispettivamente - di 10.000,00 €
(la Banca ES LO) e di 20.000,00 € (la Blu Banca).
Si osserva al riguardo che il reclamante non ha negato di essere privo della liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni, come del resto risulta dalle dichiarazioni rese al curatore della liquidazione giudiziale in occasione della redazione del verbale di inventario, allorquando il D'NZ ebbe a dichiarare di essere titolare soltanto dei due conti correnti aperti presso la e presso la Controparte_3 Parte_2
(entrambi privi di giacenza attiva per mancanza di provvista) e di non possedere titoli di credito, oggetti preziosi o somme di denaro (v. il documento n. 5 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Si osserva inoltre che l'apertura di credito a valere sul conto corrente aperto presso la
è stata revocata dalla banca, per irregolare gestione Controparte_3 dell'affidamento concesso, il 22 aprile 2024 (cioè oltre un mese e mezzo prima che venisse presentata l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), con richiesta di immediato rientro dello scoperto di conto corrente (circostanza sintomatica del venir meno
4 della solidità finanziaria dell'imprenditore).
Si osserva infine che dagli estratti conto relativi al rapporto aperto presso la Parte_2
(già ) risulta che il conto corrente ha sempre avuto un saldo
[...] Controparte_4 passivo quanto meno dal 2020, ciò che consente di escludere che il disponesse Parte_1 della liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni se non nei limiti dell'anticipazione concessa dalla banca e fino a quando questa fosse stata concessa.
Con il quarto motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza in ragione della mancanza di beni immobili e beni mobili registrati che possano essere utilizzati per l'adempimento delle obbligazioni assunte, affermando che non corrisponde al vero che il bene immobile di proprietà del D'NZ
(sito in via Eratostene 42 – Roma) sia gravato da un'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso dalla in quanto l'ipoteca è stata cancellata il 28 agosto 2023. Controparte_2
Osserva la Corte che anche dopo la cancellazione di tale ipoteca l'immobile risulta comunque ancora gravato da altra iscrizione ipotecaria del 28 marzo 2019 a favore dell'Agenzia per un credito di 108.817,92 € (documento n. 12 Controparte_5 allegato alla memoria di costituzione della curatela) e che il valore complessivo dei crediti ammessi al passivo (pari ad oltre 320.000,00 €) supera di gran lunga il presumibile valore di realizzo dell'immobile (il cui valore commerciale viene indicato dallo stesso reclamante nella misura di 300.000,00 €).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque respinto – con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dal reclamante - dovendosi escludere per le ragioni sopra esposte che il disponga di risorse Parte_1 finanziarie o patrimoniali che gli consentano di far fronte con regolarità al pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostra – oltre all'inadempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10746/2021 – il mancato pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali e relative sanzioni, per importi iscritti a ruolo da oltre 10 anni e complessivamente superiori a oltre 200.000,00 € (v. il verbale di formazione dello stato passivo del 13 febbraio 2025).
Va escluso al riguardo che utili “elementi indicativi della concreta probabilità di un significativo miglioramento in futuro dell'attività imprenditoriale” possano ricavarsi dall'andamento del conto economico relativo al triennio precedente l'apertura della liquidazione giudiziale, dal momento che dai documenti depositati dal reclamante si evince che ad un aumento dei ricavi ha fatto riscontro un peggioramento dei risultati di esercizio, che si è chiuso in perdita in entrambi gli anni che hanno preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due parti processuali costituite
(compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n.
5 55, ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – quale titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale - avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n.
683/2024;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due parti costituite.
Spese distratte in favore dell'avv. , dichiaratosi difensore antistatario. Per_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU AU PELLEGRINI Diego RI TO NT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego RI TO NT presidente dott. LU AU PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6180 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 discussa all'udienza del 2 maggio 2025 e vertente
TRA
n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale (c.f.: Parte_1
) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Armando Baffioni Venturi e dall'avv. Samuele
ON
RECLAMANTE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Persona_1 C.F._2 Persona_2
) C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Persona_2
RECLAMATI
1 NONCHÉ
Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale CP_1
(p.i.: )
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Anedda
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 maggio 2025 i difensori delle parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– agendo nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 esercente attività di ristorazione - ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma – Sezione fallimentare n. 683/2024, che ne ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di (già impiegato quale lavoratore subordinato alle Persona_1 dipendenze del ) e di (avvocato che ha difeso Parte_1 Persona_2 Persona_1 nella controversia promossa dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro).
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta del protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dai creditori istanti, laddove il
D'NZ ha omesso di dare esecuzione alla sentenza di primo grado in quanto indotto dal timore di non riuscire a recuperare gli importi pagati in caso di accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna;
2) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta dell'esito negativo delle procedure esecutive subìte dal debitore, senza tenere conto del fatto che il pignoramento del conto corrente bancario ha dato un esito parzialmente satisfattivo;
3) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza sulla scorta della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento, senza tenere conto del fatto che il godeva di un'apertura di credito in conto corrente di 10.000,00 € presso la Banca Parte_1
ES LO e di un'apertura di credito in conto corrente di 20.000,00 € presso la Blu
Banca;
4) il tribunale ha erroneamente valutato lo stato d'insolvenza in ragione della
2 insussistenza di beni immobili e beni mobili registrati, senza tenere conto del fatto che il
è proprietario dell'appartamento in cui abita (sito in via Eratostene 42 – Roma) e Parte_1 che – contrariamente a quanto allegato dai creditori istanti – su di esso non vi sono ipoteche iscritte a garanzia di crediti concessi da istituti bancari;
5) deve escludersi che l'impresa individuale di cui è titolare versi Parte_1 in uno stato d'insolvenza, sia perché i dati ricavabili dal conto economico relativo agli ultimi
4 anni evidenziano una crescita dei ricavi (elemento sintomatico di un significativo miglioramento in futuro dell'attività imprenditoriale), sia perché nel corso della propria attività imprenditoriale il ha sempre adempiuto con regolarità le proprie Parte_1 obbligazioni.
Il reclamante ha concluso domandando – previa sospensione della liquidazione dell'attivo – la revoca della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale dell'impresa di nnunzio e la condanna dei creditori istanti al risarcimento del Parte_1 danno provocato dall'interruzione dell'esercizio dell'attività d'impresa.
Si sono costituiti in giudizio la Curatela della liquidazione giudiziale dell'impresa di
, e , domandando il rigetto del Parte_1 Persona_1 Persona_2 reclamo.
Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e vada pertanto respinto.
L'impugnazione proposta da è finalizzata a contestare, sotto vari Parte_1 profili, la sussistenza dello stato d'insolvenza (presupposto della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII), inteso quale condizione del debitore che si manifesta con inadempienti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCII).
Il tribunale ha accertato l'esistenza dello stato d'insolvenza sulla base del protratto inadempimento all'obbligo di pagamento della somma pretesa dai creditori e Persona_1
, sulla base dell'esito negativo delle procedure esecutive subìte dal Persona_2
D'NZ, della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento accertato e dell'insussistenza di beni immobili e mobili registrati (pag. 2 della sentenza impugnata).
Con il primo motivo di reclamo, al fine di giustificare l'inadempimento delle obbligazioni nascenti nei confronti del lavoratore e del suo difensore in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 10746/2021, il reclamante ha affermato di essere stato indotto a non pagare quanto dovuto per non correre il rischio di non potere più ripetere il pagamento in caso di esito vittorioso del giudizio di appello (dal momento che è un cittadino Persona_1 egiziano “senza alcuna consistenza patrimoniale in garanzia”).
Tale giustificazione non può essere in alcun modo condivisa, dal momento che pone nel nulla in maniera arbitraria la norma che prevede la provvisoria esecutorietà delle sentenze di condanna di primo grado (la cui efficacia esecutiva può essere sospesa soltanto dal giudice dell'impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti), rendendo la parte soccombente libera di decidere se dare esecuzione o meno al comando del giudice.
3 Tale spiegazione, inoltre, non giustifica il mancato pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario (rispetto al quale non si vede quale difficoltà di recupero avrebbe potuto incontrare il ). Parte_1
Tale spiegazione, infine, non giustifica il protrarsi dell'inadempimento anche dopo il rigetto dell'appello proposto dal D' avverso la sentenza di condanna (la sentenza di Pt_1 appello è stata pubblicata oltre due settimane prima della proposizione del ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e sei mesi prima che il tribunale fallimentare si pronunciasse su tale richiesta).
Con il secondo motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza in base all'esito negativo delle procedure esecutive promosse nei confronti del D'NZ.
La censura è infondata, essendo irrilevante il fatto che il pignoramento presso terzi abbia consentito di soddisfare almeno in parte il diritto dei creditori istanti, dal momento che l'importo delle somme pignorate presso l' e assegnate ai creditori Controparte_2 ammonta ad appena un decimo dell'importo complessivo dei due crediti.
Parimenti irrilevante è il fatto che il pignoramento mobiliare eseguito sui beni aziendali e presso l'abitazione del abbia avuto un esito negativo solo perché gli arredi Parte_1 rinvenuti in loco erano vetusti e avevano uno scarso valore economico, dal momento che proprio la mancanza di beni mobili di valore concorre a valutare negativamente la capacità patrimoniale del debitore.
Con il terzo motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza anche sulla base della mancanza di liquidità con cui far fronte all'indebitamento accertato, senza tenere conto del fatto che il D'NZ “godeva della reputazione creditizia tipica di un piccolo esercizio commerciale presso due banche”, che gli avevano concesso un'apertura di credito in conto corrente – rispettivamente - di 10.000,00 €
(la Banca ES LO) e di 20.000,00 € (la Blu Banca).
Si osserva al riguardo che il reclamante non ha negato di essere privo della liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni, come del resto risulta dalle dichiarazioni rese al curatore della liquidazione giudiziale in occasione della redazione del verbale di inventario, allorquando il D'NZ ebbe a dichiarare di essere titolare soltanto dei due conti correnti aperti presso la e presso la Controparte_3 Parte_2
(entrambi privi di giacenza attiva per mancanza di provvista) e di non possedere titoli di credito, oggetti preziosi o somme di denaro (v. il documento n. 5 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Si osserva inoltre che l'apertura di credito a valere sul conto corrente aperto presso la
è stata revocata dalla banca, per irregolare gestione Controparte_3 dell'affidamento concesso, il 22 aprile 2024 (cioè oltre un mese e mezzo prima che venisse presentata l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), con richiesta di immediato rientro dello scoperto di conto corrente (circostanza sintomatica del venir meno
4 della solidità finanziaria dell'imprenditore).
Si osserva infine che dagli estratti conto relativi al rapporto aperto presso la Parte_2
(già ) risulta che il conto corrente ha sempre avuto un saldo
[...] Controparte_4 passivo quanto meno dal 2020, ciò che consente di escludere che il disponesse Parte_1 della liquidità necessaria per far fronte alle proprie obbligazioni se non nei limiti dell'anticipazione concessa dalla banca e fino a quando questa fosse stata concessa.
Con il quarto motivo il reclamante si duole del fatto che il tribunale abbia valutato sussistente lo stato d'insolvenza in ragione della mancanza di beni immobili e beni mobili registrati che possano essere utilizzati per l'adempimento delle obbligazioni assunte, affermando che non corrisponde al vero che il bene immobile di proprietà del D'NZ
(sito in via Eratostene 42 – Roma) sia gravato da un'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso dalla in quanto l'ipoteca è stata cancellata il 28 agosto 2023. Controparte_2
Osserva la Corte che anche dopo la cancellazione di tale ipoteca l'immobile risulta comunque ancora gravato da altra iscrizione ipotecaria del 28 marzo 2019 a favore dell'Agenzia per un credito di 108.817,92 € (documento n. 12 Controparte_5 allegato alla memoria di costituzione della curatela) e che il valore complessivo dei crediti ammessi al passivo (pari ad oltre 320.000,00 €) supera di gran lunga il presumibile valore di realizzo dell'immobile (il cui valore commerciale viene indicato dallo stesso reclamante nella misura di 300.000,00 €).
Alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque respinto – con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata dal reclamante - dovendosi escludere per le ragioni sopra esposte che il disponga di risorse Parte_1 finanziarie o patrimoniali che gli consentano di far fronte con regolarità al pagamento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostra – oltre all'inadempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 10746/2021 – il mancato pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali e relative sanzioni, per importi iscritti a ruolo da oltre 10 anni e complessivamente superiori a oltre 200.000,00 € (v. il verbale di formazione dello stato passivo del 13 febbraio 2025).
Va escluso al riguardo che utili “elementi indicativi della concreta probabilità di un significativo miglioramento in futuro dell'attività imprenditoriale” possano ricavarsi dall'andamento del conto economico relativo al triennio precedente l'apertura della liquidazione giudiziale, dal momento che dai documenti depositati dal reclamante si evince che ad un aumento dei ricavi ha fatto riscontro un peggioramento dei risultati di esercizio, che si è chiuso in perdita in entrambi gli anni che hanno preceduto l'apertura della liquidazione giudiziale.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due parti processuali costituite
(compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n.
5 55, ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da – quale titolare dell'omonima Parte_1 impresa individuale - avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione fallimentare n.
683/2024;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuna delle due parti costituite.
Spese distratte in favore dell'avv. , dichiaratosi difensore antistatario. Per_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
LU AU PELLEGRINI Diego RI TO NT
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