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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. CE RI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1983/2025 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dagli Avv.ti Roberto BATTIMELLI e Teresa GUADAGNUOLO, presso lo studio dei quali in
Lamezia Terme (CZ), alla Via F. Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE SINTETICA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 20.12.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°856/2024 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza e persistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa la presenza dei requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto non rilevare alcuna incongruenza nell'elaborato peritale precitato, quindi, di disporre nuova ctu medico-legale.
I rilievi mossi al ctu della fase di ATP a parere di questo Giudicante risultano privi di pregio, atteso che la valutazione fatta dal CTU, sulla parte istante, ha evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrato non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU per pervenire alle conclusioni rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta.
A tal riguardo rammentato sinteticamente che il diritto all'indennità di accompagnamento necessità o dell'impossibilità a deambulare in modo autonomo e quello di non aver la capacità di compiere almeno un atto quotidiano della vita, pagina 2 di 3 Nel caso in specie le patologie lamentate pur se nella loro complessità serie non comportavano alcuno dei requisiti su esposti, tanto che il CTU della fase di ATP, così si esprimeva nel negare detto diritto:
“… La valutazione globale delle infermità esaminate e valutate, in maniera complessiva, in risposta al quesito medico-legale ci consente di affermare che la ricorrente signora , pur Parte_1 considerando importanti le patologie di cui risulta affetta, dette affezioni non inficiano nè la deambulazione la quale può svolgersi in piena autonomia né la possibilità di poter espletare gli atti fondamentali della vita, come stabilisce la legge. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente è infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att. Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att. C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. liquidato come da CP_2 separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE
CE RI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. CE RI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28/11/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1983/2025 R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dagli Avv.ti Roberto BATTIMELLI e Teresa GUADAGNUOLO, presso lo studio dei quali in
Lamezia Terme (CZ), alla Via F. Nicotera n°29, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, - Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n°6, CP_2 rappresentato e difeso dagli Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale dell'Ente,
- Resistente -
OGGETTO: Fase di Merito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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pagina 1 di 3 ESPOSIZIONE SINTETICA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 20.12.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°856/2024 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza e persistenza dei requisiti di cui alla L. n°18/80 art. 1, indennità di accompagnamento, (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo alla stessa la presenza dei requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate e depositando nuova documentazione medica.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto non rilevare alcuna incongruenza nell'elaborato peritale precitato, quindi, di disporre nuova ctu medico-legale.
I rilievi mossi al ctu della fase di ATP a parere di questo Giudicante risultano privi di pregio, atteso che la valutazione fatta dal CTU, sulla parte istante, ha evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrato non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU per pervenire alle conclusioni rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta.
A tal riguardo rammentato sinteticamente che il diritto all'indennità di accompagnamento necessità o dell'impossibilità a deambulare in modo autonomo e quello di non aver la capacità di compiere almeno un atto quotidiano della vita, pagina 2 di 3 Nel caso in specie le patologie lamentate pur se nella loro complessità serie non comportavano alcuno dei requisiti su esposti, tanto che il CTU della fase di ATP, così si esprimeva nel negare detto diritto:
“… La valutazione globale delle infermità esaminate e valutate, in maniera complessiva, in risposta al quesito medico-legale ci consente di affermare che la ricorrente signora , pur Parte_1 considerando importanti le patologie di cui risulta affetta, dette affezioni non inficiano nè la deambulazione la quale può svolgersi in piena autonomia né la possibilità di poter espletare gli atti fondamentali della vita, come stabilisce la legge. …”
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente è infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att. Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att. C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. liquidato come da CP_2 separato decreto.
Così deciso in Lamezia Terme il 28/11/2025
IL GIUDICE
CE RI
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