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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/08/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N° 225/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 225 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
12, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
Sara Lepore del foro di Rimini, elettivamente domiciliato in Rimini, via Santa Chiara n° 14, presso lo studio del suddetto difensore,
- opponente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, con sede in Longiano (FC), via Caselle n° 430, c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesena (FC), via G. Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore;
- opposta
CONCLUSIONI: con “Note di trattazione scritta contenenti istanze e precisazione delle conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 11 febbraio 2025 l'opponente ha così concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Parte_1 revocare e/o annullare e/o accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1592/2020 per cui
è causa, emesso dal Tribunale di Forlì in data 06.12.2020 e notificato il 23.12.2020, perché nullo, illegittimo, inefficace e destituito di fondamento per tutti i motivi di cui in atti, ivi compreso per il “ne bis in idem”; 2) accertare e dichiarare, per i fatti e motivi di cui è opposizione, che non vanta alcun credito nei confronti di Controparte_1 Pt_1
3) condannare alla restituzione della somma di € 7.058,52,
[...] Controparte_1 oltre interessi compensativi e/o di legge, pagata in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata ridurre l'importo dovuto nella misura di 1 Giustizia. 5) in via ulteriormente subordinata rimettersi la causa in istruttori con ammissione ed espletamento delle istanze istruttorie avanzate nella memoria ex 183 VI comma n. 2 e c.p.c. depositata il 27.02.2022. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dell'avv. Sara Lepore quale antistataria”. Ha omesso di precisare le proprie conclusioni l'opposta Controparte_1 dovendosi pertanto fare riferimento a quelle rassegnate in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 aprile 2021, di seguito trascritte: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Forlì voglia: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto;
Nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1592/2020, proposta dalla Pt_1
ed ogni altra domanda proposta con l'atto di citazione notificato, in quanto infondata
[...] in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che una qualche contestazione dell'opponente possa venire giudicata fondata, previo accertamento della minore somma vantata dalla creditrice, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà determinata in virtù della mera sommatoria algebrica dei diversi importi oltre agli interessi di mora così come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio RG. 3310/2020”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 27 gennaio 2021 conveniva in giudizio la al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_3 revoca del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 reso da questo Tribunale in data 11 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.971,53 oltre interessi e spese di procedura. A sostegno della propria domanda l'odierno opponente esponeva che in data 14 febbraio 2017 acquistava all'asta presso il Tribunale di Rimini l'immobile sito in Santarcangelo di Romagna (RN), via Vecchia Emilia n° 2817; aggiungeva altresì che, successivamente all'acquisto, l'immobile risultava oggetto di ripetute intrusioni ed atti vandalici, con evidenti segni di bivacco e degrado;
pertanto l'attore avviava lavori di sgombero e messa in sicurezza, presentando apposito progetto edilizio;
in data 28 marzo 2018 veniva rilevata la fuoriuscita di un liquido oleoso da un pozzetto collegato alla fognatura bianca dell'immobile, con parziale sversamento nel letto del fiume Uso;
sul posto intervenivano i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, i tecnici ARPAE, il personale di a Protezione Civile e gli operai del sul Rubicone. A seguito CP_4 Parte_2 degli accertamenti venivano disposti il sequestro probatorio dell'area e l'immediata bonifica del sito, eseguita dalla società su disposizione delle autorità Controparte_1 intervenute;
in particolare, l'intervento veniva richiesto dalla Protezione Civile e coordinato da ARPAE e , con l'obiettivo di contenere il danno ambientale ed impedire l'ulteriore CP_4 diffusione del liquido inquinante.
Il con ordinanza del 10 agosto 2018, disponeva il Controparte_5 pagamento della somma di € 5.971,53 a carico di ed a favore della società Parte_1
quale rimborso per gli interventi effettuati;
l'attore proponeva Controparte_1 pertanto opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, deducendo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva, l'eccessività della somma richiesta e la natura pubblica e coattiva degli
2 interventi eseguiti, ritenuti riconducibili a misure urgenti disposte dalle autorità competenti;
evidenziava altresì che le operazioni venivano eseguite repentinamente e senza il suo volontario coinvolgimento, non avendo mai conferito incarico o autorizzato qualsivoglia intervento da parte della società opposta;
la fattura emessa dalla e Controparte_1 posta a fondamento del decreto ingiuntivo veniva peraltro tempestivamente contestata già in sede stragiudiziale dal , che ne rigettava ogni addebito;
la documentazione agli atti – tra Pt_1 cui l'ordinanza del di Romagna, il decreto di sequestro del G.U.P. Controparte_5 di Rimini nonché i rapporti di ARPAE e dei Carabinieri Forestali – confermava che l'intervento era disposto dalle autorità pubbliche per finalità investigative e di tutela ambientale, escludendo qualsiasi responsabilità diretta o indiretta del proprietario dell'immobile. Sulla scorta di tali ragioni, l'odierno opponente aveva anche proposto analogo ricorso giurisdizionale innanzi al Emilia-Romagna (R.G. n° 172/2019), impugnando il medesimo obbligo di CP_6 pagamento di cui al successivo decreto ingiuntivo;
ne conseguiva la pendenza di due distinti procedimenti, innanzi ad autorità giurisdizionali diverse, aventi identico oggetto e finalità, in violazione del principio del ne bis in idem e del divieto di duplicazione di giudicati. In via subordinata, il eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per contrasto con il Pt_1 giudicato amministrativo potenzialmente formatosi, nonché per la sovrapposizione tra le prestazioni fatturate dalla società opposta e quelle eseguite dalla Hera s.p.a., come documentato nel rapporto ARPAE del 14 agosto 2018; in particolare, sottolineava che le operazioni di pulizia del condotto fognario e di aspirazione del liquido oleoso risultavano già effettuate dalla Hera s.p.a. e, pertanto, non potevano essere oggetto di ulteriore fatturazione da parte della Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 30 aprile 2021 la contestando integralmente gli assunti avversari, Controparte_1 rilevando l'inammissibilità dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto;
in particolare, esponeva che l'intervento di bonifica ambientale, eseguito nei giorni 28 e 29 marzo 2018, si svolgeva nell'interesse esclusivo dell'attore, in qualità di proprietario dell'immobile da cui aveva origine lo sversamento;
la causa dell'inquinamento era individuata nella vasca biologica di proprietà del , contenente una quantità indeterminata di liquido Pt_1 oleoso, poi fuoriuscito e confluito nella rete fognaria pubblica;
l'intervento della società opposta, pur sollecitato dalle autorità ambientali e di pubblica sicurezza, veniva eseguito alla presenza dell'opponente, il quale sottoscriveva i formulari rifiuti e gli attestati di presa in carico, riconoscendosi quale produttore del rifiuto e ratificando implicitamente l'operato della ditta;
pertanto, anche in assenza di un incarico formale, tale condotta e la riconducibilità dell'inquinamento alla sua proprietà giustificavano la legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'opposta, fondata su prestazioni rese in suo favore e nel suo interesse. Per quanto attiene l'eccezione sollevata dall'attore in ordine alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, fondata sulla pendenza di un ricorso amministrativo innanzi al CP_7 avverso l'ordinanza del parte opposta ne
[...] Controparte_5 rilevava l'infondatezza, evidenziando in primo luogo che la stessa era ignara dell'iniziativa del e che l'azione monitoria promossa era autonoma e fondata su un rapporto obbligatorio CP_5 diretto con l'opponente, distinto dal provvedimento amministrativo impugnato;
in via subordinata, contestava le eccezioni sollevate dall'attore in merito agli importi fatturati,
3 rilevando come le stesse fossero formulate in modo generico e privo di riscontro documentale. Infine, la società opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, evidenziando come l'opposizione proposta dal fosse priva di qualsivoglia Pt_1 prova scritta e non fondata su elementi di pronta soluzione. All'esito dell'attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da di dichiarare l'inefficacia e la conseguente Parte_1 revocabilità del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 emesso in data 11 dicembre 2020 dal
Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G. Occorre premettere in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo disciplinata dagli artt. 633 e segg. c.p.c. costituisce lo strumento mediante il quale il debitore ingiunto può contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria sia sotto il profilo dell'esistenza del rapporto obbligatorio che sotto quello della sua determinazione quantitativa. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, gravando su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito vantato. In tal senso è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione di attore e deve fornire la prova del credito azionato” (si vedano in questo senso ex permultis Cass. Civ. sez. III, n° 20604/2018, e Cass. Civ. sez. II, n° 1183/2016). La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 648 c.p.c., è subordinata alla valutazione del Giudice circa la fondatezza dell'opposizione e la sussistenza di prova scritta del credito;
in presenza di contestazioni circostanziate e documentate, la provvisoria esecuzione deve essere negata (“la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa solo se l'opposizione non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione”: così Cass. Civ. sez. III, n° 2549/1976). Inoltre, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la sentenza deve essere motivata in modo chiaro e coerente, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione;
il Giudice è tenuto a valutare le allegazioni delle parti, la documentazione prodotta e l'eventuale istruttoria svolta, secondo i principi del contraddittorio e della parità delle armi processuali. Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la controversia in esame concerne la legittimità del decreto ingiuntivo emesso su istanza della nei confronti di Controparte_1 Pt_1 per il pagamento di prestazioni di bonifica ambientale eseguite su area di proprietà di
[...] quest'ultimo, a seguito di un'ordinanza sindacale.
Nel caso di specie, la parte opponente ha sollevato eccezioni che attengono alla mancanza di titolo negoziale, alla non riferibilità soggettiva del credito ed alla erronea interpretazione di atti tecnici come manifestazioni di volontà contrattuale. Tali eccezioni, ove fondate, sono senza dubbio idonee a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Orbene, occorre rilevare in primo luogo che gli interventi di bonifica in argomento sono stati disposti dalle autorità pubbliche competenti (Protezione Civile, ARPAE, Carabinieri
Forestali) in esecuzione di un provvedimento sindacale urgente, volto alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. In tale contesto trova applicazione l'art. 250 del d.lgs. n°152/2006, il quale prevede che “qualora non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione o questi non provveda agli interventi necessari, le amministrazioni competenti provvedono d'ufficio, potendo successivamente agire in rivalsa nei confronti del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi”. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale azione di rivalsa può essere esercitata solo in presenza di un provvedimento motivato che attesti l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile, l'impossibilità di esercitare azioni dirette nei suoi confronti o l'infruttuosità di eventuali azioni esperite (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n°
1630/2022); in particolare, gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione ovvero sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; laddove, al contrario, il responsabile non sia individuabile o non provveda, gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla Pubblica Amministrazione competente. Pertanto, le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (Consiglio di
Stato sez. V, sentenza n° 1630 del 7 marzo 2022, già cit.). Secondo il principio comunitario del “chi inquina paga”, l'autorità competente non può imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario del sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato dell'area oggetto di inquinamento (cfr. Corte di Giustizia UE - Grande Sezione, 24 giugno 2008 n° 188, e Corte di Giustizia UE del 4 marzo 2015, C-534/13). Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non può trasferire direttamente al privato l'onere del pagamento delle prestazioni eseguite da terzi, se non previa assunzione volontaria del debito da parte del privato stesso o in presenza di un valido titolo contrattuale;
in mancanza di detti presupposti, l'obbligo giuridico di attivarsi per la bonifica del sito inquinato grava ex lege sulla Pubblica Amministrazione competente la quale, una volta sostenuti i relativi esborsi (e nei limiti di quanto effettivamente documentato), avrà diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile, senza che mai venga ad instaurarsi alcun rapporto contrattuale o giuridico di sorta tra quest'ultimo e le ditte eventualmente incaricate dalla P.A. per la materiale esecuzione delle opere di bonifica. Risultano in tal senso assolutamente eloquenti le pronunce giurisprudenziali secondo cui “il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di
5 bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile” (in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 4 gennaio 2024 n° 199) e “nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte sua e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250, d.lg. n. 152/2006), che potrà poi rivalersi, testualmente, esclusivamente sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi” (così sez. I, 11 dicembre 2018 n° Controparte_8
11974). Orbene, traslando quanto sopra al caso di specie, non risulta provato alcun conferimento di incarico, espresso o implicito, da parte dell'odierno opponente alla società opposta. Ed invero, la sottoscrizione dei formulari rifiuti effettuata dal medesimo (peraltro nella mera qualità di
“PRODUTTORE o DETENTORE” dei rifiuti) non può essere di certo interpretata come manifestazione di volontà negoziale, trattandosi di adempimento tecnico richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei rifiuti (D.M. n° 145/1998 e d.lgs. n° 152/2006), necessario per consentire il prelievo e l'analisi dei campioni;
tale condotta, priva di ulteriori elementi di contesto, non è idonea a fondare l'insorgenza di una qualsivoglia obbligazione di natura contrattuale tra le odierne parti in causa. Si osserva peraltro ad abundantiam – ove occorrer possa – che, contrariamente a quanto erroneamente dedotto in atti dalla Controparte_1
l'«attestato di presa in carico» allegato sub doc. n° 1 dalla società opposta non risulta
[...] essere stato sottoscritto dal , il quale si è limitato a firmare i soli formulari rifiuti. Pt_1
Nel quadro normativo in materia ambientale, il principio fondamentale che regola la gestione dei siti contaminati è, come già sopra accennato, quello del “chi inquina paga”, sancito dal d.lgs. n°152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dai principi comunitari. Tuttavia, tale principio non si applica in modo automatico al proprietario del bene sul quale sono state riscontrate sostanze inquinanti, soprattutto se questi non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta nella causazione dell'inquinamento. In particolare, il cosiddetto “proprietario incolpevole” – ossia colui che non ha contribuito in alcun modo alla contaminazione del sito, né con condotte attive né con omissioni rilevanti – non può essere ritenuto responsabile degli interventi di bonifica, a condizione che abbia agito con la dovuta diligenza prevista dalla legge.
Il proprietario che si trovi in questa situazione è tenuto esclusivamente a adottare le misure di prevenzione necessarie per evitare l'aggravarsi della situazione ambientale e per contenere i rischi per la salute pubblica e l'ecosistema; tali misure possono includere, ad esempio, la tempestiva segnalazione alle autorità competenti della presenza di sostanze inquinanti, l'adozione di cautele per evitare la dispersione degli agenti contaminanti e la collaborazione con gli enti preposti per la valutazione del rischio ambientale. Non rientrano invece tra i suoi obblighi gli interventi più onerosi e strutturali, quali la bonifica del sito, la messa in sicurezza definitiva, il ripristino ambientale e la rimozione dei rifiuti o delle sostanze pericolose;
questi interventi gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, ossia sul soggetto al quale l'inquinamento è imputabile per condotta commissiva (azione) o omissiva (mancata azione dovuta). Nel caso poi in cui il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile
6 oppure non provveda agli adempimenti imposti dalla normativa, la Pubblica Amministrazione competente ha il potere-dovere di intervenire direttamente, adottando d'ufficio le misure necessarie per la tutela ambientale e sanitaria. Successivamente, l'amministrazione può attivare un'azione di rivalsa nei confronti del proprietario, ma tale responsabilità è limitata, posto che il proprietario risponde solo entro il valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica (e comunque nei limiti degli esborsi effettivamente sostenuti dalla P.A.). Questo significa che non può essere chiamato a rispondere oltre il valore residuo del bene, evitando così un indebito aggravio patrimoniale. In tale contesto normativo, del tutto illegittima deve ritenersi l'iniziativa assunta in sede monitoria dalla la quale, senza aver mai ricevuto alcun incarico dal Controparte_1
(in quanto chiamata ad intervenire dalle autorità competenti e non già dall'odierno Pt_1 opponente, il quale si è limitato – in un momento peraltro successivo al conferimento dell'incarico – a sottoscrivere alcuni formulari, nella specifica veste ed al limitato scopo di cui si è già detto sopra), ha arbitrariamente provveduto ad emettere la fattura n° 516/2018 del 31 maggio 2018 e, nonostante la specifica contestazione già tempestivamente sollevata dal Pt_1 con missiva del 20 luglio 2018, l'ha posta a fondamento del ricorso monitorio proposto il successivo 13 novembre 2020, così ottenendo indebitamente dall'Autorità Giudiziaria l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione in disamina deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 reso da questo Tribunale in data 11 dicembre 2020 e condanna della alla restituzione in favore del della somma di € 7.058,72 Controparte_1 Pt_1 corrisposta con bonifico bancario del 23 giugno 2022 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo. Nel caso di specie, l'opposizione è invero fondata su documentazione ed argomentazioni giuridiche che escludono la sussistenza del credito;
invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della valutazione giurisdizionale non si esaurisce nella verifica della legittimità formale del provvedimento monitorio opposto, bensì si estende alla fondatezza sostanziale della pretesa creditoria azionata. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito,
“l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione” (Tribunale di Torino, sentenza n° 1663/2025); la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito dell'opposizione, il creditore ha l'onere di dimostrare il proprio diritto con mezzi probatori idonei;
pertanto, la verifica giudiziale deve concentrarsi sulla sussistenza del diritto sostanziale azionato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali per l'emissione del decreto ingiuntivo;
come correttamente osservato, “il diritto del presunto creditore deve essere adeguatamente dimostrato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti legali necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Tribunale di Torre Annunziata sez. II, 31 ottobre 2024). Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati e tenuto conto della natura all'evidenza meramente documentale della presente controversia, ritiene il Tribunale
7 superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rigetto nel merito della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1 assorbe inoltre evidentemente le eccezioni di “violazione del principio del ne bis in idem – litispendenza” sollevate in atti da parte opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e – alla Controparte_1 luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attore in Parte_1 applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento;
dette spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario avv. Sara Lepore, che ha reso la dichiarazione di rito. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n° 225/2021 R.G., disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accoglie l'impugnazione proposta dall'attore e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n° 1592/2020 reso dal Tribunale di Forlì in data 11 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G.; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione in favore di della somma di € 7.058,72 oltre interessi al tasso Parte_1 legale dal giorno dell'avvenuto pagamento (23 giugno 2022) fino al saldo effettivo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida nel complessivo importo Parte_1 di € 4.635,50 (di cui € 145,50 per esborsi, € 830,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.380,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sara Lepore;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 19 agosto 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott. Danilo Maffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 225 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “Prestazione d'opera intellettuale”, promossa da
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
12, c.f. , rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dall'avv. C.F._1
Sara Lepore del foro di Rimini, elettivamente domiciliato in Rimini, via Santa Chiara n° 14, presso lo studio del suddetto difensore,
- opponente nei confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
, con sede in Longiano (FC), via Caselle n° 430, c.f. , Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa per mandato alle liti in atti dall'avv. Marco Mellina Gottardo del foro di Forlì-Cesena, elettivamente domiciliata in Cesena (FC), via G. Marinelli n° 43, presso lo studio del suddetto difensore;
- opposta
CONCLUSIONI: con “Note di trattazione scritta contenenti istanze e precisazione delle conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 11 febbraio 2025 l'opponente ha così concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, 1) Parte_1 revocare e/o annullare e/o accertare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1592/2020 per cui
è causa, emesso dal Tribunale di Forlì in data 06.12.2020 e notificato il 23.12.2020, perché nullo, illegittimo, inefficace e destituito di fondamento per tutti i motivi di cui in atti, ivi compreso per il “ne bis in idem”; 2) accertare e dichiarare, per i fatti e motivi di cui è opposizione, che non vanta alcun credito nei confronti di Controparte_1 Pt_1
3) condannare alla restituzione della somma di € 7.058,52,
[...] Controparte_1 oltre interessi compensativi e/o di legge, pagata in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
4) in via subordinata ridurre l'importo dovuto nella misura di 1 Giustizia. 5) in via ulteriormente subordinata rimettersi la causa in istruttori con ammissione ed espletamento delle istanze istruttorie avanzate nella memoria ex 183 VI comma n. 2 e c.p.c. depositata il 27.02.2022. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore dell'avv. Sara Lepore quale antistataria”. Ha omesso di precisare le proprie conclusioni l'opposta Controparte_1 dovendosi pertanto fare riferimento a quelle rassegnate in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 aprile 2021, di seguito trascritte: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Forlì voglia: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al D.I. opposto;
Nel merito: rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1592/2020, proposta dalla Pt_1
ed ogni altra domanda proposta con l'atto di citazione notificato, in quanto infondata
[...] in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi che una qualche contestazione dell'opponente possa venire giudicata fondata, previo accertamento della minore somma vantata dalla creditrice, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà determinata in virtù della mera sommatoria algebrica dei diversi importi oltre agli interessi di mora così come richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Si chiede che venga disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento monitorio RG. 3310/2020”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo in data 27 gennaio 2021 conveniva in giudizio la al fine di ottenere la Parte_1 Controparte_3 revoca del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 reso da questo Tribunale in data 11 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 5.971,53 oltre interessi e spese di procedura. A sostegno della propria domanda l'odierno opponente esponeva che in data 14 febbraio 2017 acquistava all'asta presso il Tribunale di Rimini l'immobile sito in Santarcangelo di Romagna (RN), via Vecchia Emilia n° 2817; aggiungeva altresì che, successivamente all'acquisto, l'immobile risultava oggetto di ripetute intrusioni ed atti vandalici, con evidenti segni di bivacco e degrado;
pertanto l'attore avviava lavori di sgombero e messa in sicurezza, presentando apposito progetto edilizio;
in data 28 marzo 2018 veniva rilevata la fuoriuscita di un liquido oleoso da un pozzetto collegato alla fognatura bianca dell'immobile, con parziale sversamento nel letto del fiume Uso;
sul posto intervenivano i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, i tecnici ARPAE, il personale di a Protezione Civile e gli operai del sul Rubicone. A seguito CP_4 Parte_2 degli accertamenti venivano disposti il sequestro probatorio dell'area e l'immediata bonifica del sito, eseguita dalla società su disposizione delle autorità Controparte_1 intervenute;
in particolare, l'intervento veniva richiesto dalla Protezione Civile e coordinato da ARPAE e , con l'obiettivo di contenere il danno ambientale ed impedire l'ulteriore CP_4 diffusione del liquido inquinante.
Il con ordinanza del 10 agosto 2018, disponeva il Controparte_5 pagamento della somma di € 5.971,53 a carico di ed a favore della società Parte_1
quale rimborso per gli interventi effettuati;
l'attore proponeva Controparte_1 pertanto opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, deducendo tra l'altro il difetto di legittimazione passiva, l'eccessività della somma richiesta e la natura pubblica e coattiva degli
2 interventi eseguiti, ritenuti riconducibili a misure urgenti disposte dalle autorità competenti;
evidenziava altresì che le operazioni venivano eseguite repentinamente e senza il suo volontario coinvolgimento, non avendo mai conferito incarico o autorizzato qualsivoglia intervento da parte della società opposta;
la fattura emessa dalla e Controparte_1 posta a fondamento del decreto ingiuntivo veniva peraltro tempestivamente contestata già in sede stragiudiziale dal , che ne rigettava ogni addebito;
la documentazione agli atti – tra Pt_1 cui l'ordinanza del di Romagna, il decreto di sequestro del G.U.P. Controparte_5 di Rimini nonché i rapporti di ARPAE e dei Carabinieri Forestali – confermava che l'intervento era disposto dalle autorità pubbliche per finalità investigative e di tutela ambientale, escludendo qualsiasi responsabilità diretta o indiretta del proprietario dell'immobile. Sulla scorta di tali ragioni, l'odierno opponente aveva anche proposto analogo ricorso giurisdizionale innanzi al Emilia-Romagna (R.G. n° 172/2019), impugnando il medesimo obbligo di CP_6 pagamento di cui al successivo decreto ingiuntivo;
ne conseguiva la pendenza di due distinti procedimenti, innanzi ad autorità giurisdizionali diverse, aventi identico oggetto e finalità, in violazione del principio del ne bis in idem e del divieto di duplicazione di giudicati. In via subordinata, il eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per contrasto con il Pt_1 giudicato amministrativo potenzialmente formatosi, nonché per la sovrapposizione tra le prestazioni fatturate dalla società opposta e quelle eseguite dalla Hera s.p.a., come documentato nel rapporto ARPAE del 14 agosto 2018; in particolare, sottolineava che le operazioni di pulizia del condotto fognario e di aspirazione del liquido oleoso risultavano già effettuate dalla Hera s.p.a. e, pertanto, non potevano essere oggetto di ulteriore fatturazione da parte della Controparte_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 30 aprile 2021 la contestando integralmente gli assunti avversari, Controparte_1 rilevando l'inammissibilità dell'opposizione nonché la sua manifesta infondatezza in fatto ed in diritto;
in particolare, esponeva che l'intervento di bonifica ambientale, eseguito nei giorni 28 e 29 marzo 2018, si svolgeva nell'interesse esclusivo dell'attore, in qualità di proprietario dell'immobile da cui aveva origine lo sversamento;
la causa dell'inquinamento era individuata nella vasca biologica di proprietà del , contenente una quantità indeterminata di liquido Pt_1 oleoso, poi fuoriuscito e confluito nella rete fognaria pubblica;
l'intervento della società opposta, pur sollecitato dalle autorità ambientali e di pubblica sicurezza, veniva eseguito alla presenza dell'opponente, il quale sottoscriveva i formulari rifiuti e gli attestati di presa in carico, riconoscendosi quale produttore del rifiuto e ratificando implicitamente l'operato della ditta;
pertanto, anche in assenza di un incarico formale, tale condotta e la riconducibilità dell'inquinamento alla sua proprietà giustificavano la legittimità della pretesa creditoria avanzata dall'opposta, fondata su prestazioni rese in suo favore e nel suo interesse. Per quanto attiene l'eccezione sollevata dall'attore in ordine alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, fondata sulla pendenza di un ricorso amministrativo innanzi al CP_7 avverso l'ordinanza del parte opposta ne
[...] Controparte_5 rilevava l'infondatezza, evidenziando in primo luogo che la stessa era ignara dell'iniziativa del e che l'azione monitoria promossa era autonoma e fondata su un rapporto obbligatorio CP_5 diretto con l'opponente, distinto dal provvedimento amministrativo impugnato;
in via subordinata, contestava le eccezioni sollevate dall'attore in merito agli importi fatturati,
3 rilevando come le stesse fossero formulate in modo generico e privo di riscontro documentale. Infine, la società opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, evidenziando come l'opposizione proposta dal fosse priva di qualsivoglia Pt_1 prova scritta e non fondata su elementi di pronta soluzione. All'esito dell'attività istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * * * * * *
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione della disamina delle domande avanzate dalle parti, occorre esaminare il merito della questione e quindi la richiesta avanzata da di dichiarare l'inefficacia e la conseguente Parte_1 revocabilità del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 emesso in data 11 dicembre 2020 dal
Tribunale di Forlì nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G. Occorre premettere in termini generali che l'opposizione a decreto ingiuntivo disciplinata dagli artt. 633 e segg. c.p.c. costituisce lo strumento mediante il quale il debitore ingiunto può contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria sia sotto il profilo dell'esistenza del rapporto obbligatorio che sotto quello della sua determinazione quantitativa. Ai sensi dell'art. 645 c.p.c., l'opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore opposto assume la posizione di attore in senso sostanziale, gravando su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito vantato. In tal senso è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto assume la posizione di attore e deve fornire la prova del credito azionato” (si vedano in questo senso ex permultis Cass. Civ. sez. III, n° 20604/2018, e Cass. Civ. sez. II, n° 1183/2016). La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, prevista dall'art. 648 c.p.c., è subordinata alla valutazione del Giudice circa la fondatezza dell'opposizione e la sussistenza di prova scritta del credito;
in presenza di contestazioni circostanziate e documentate, la provvisoria esecuzione deve essere negata (“la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa solo se l'opposizione non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione”: così Cass. Civ. sez. III, n° 2549/1976). Inoltre, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la sentenza deve essere motivata in modo chiaro e coerente, dando conto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione;
il Giudice è tenuto a valutare le allegazioni delle parti, la documentazione prodotta e l'eventuale istruttoria svolta, secondo i principi del contraddittorio e della parità delle armi processuali. Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la controversia in esame concerne la legittimità del decreto ingiuntivo emesso su istanza della nei confronti di Controparte_1 Pt_1 per il pagamento di prestazioni di bonifica ambientale eseguite su area di proprietà di
[...] quest'ultimo, a seguito di un'ordinanza sindacale.
Nel caso di specie, la parte opponente ha sollevato eccezioni che attengono alla mancanza di titolo negoziale, alla non riferibilità soggettiva del credito ed alla erronea interpretazione di atti tecnici come manifestazioni di volontà contrattuale. Tali eccezioni, ove fondate, sono senza dubbio idonee a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Orbene, occorre rilevare in primo luogo che gli interventi di bonifica in argomento sono stati disposti dalle autorità pubbliche competenti (Protezione Civile, ARPAE, Carabinieri
Forestali) in esecuzione di un provvedimento sindacale urgente, volto alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. In tale contesto trova applicazione l'art. 250 del d.lgs. n°152/2006, il quale prevede che “qualora non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione o questi non provveda agli interventi necessari, le amministrazioni competenti provvedono d'ufficio, potendo successivamente agire in rivalsa nei confronti del proprietario, nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi”. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che tale azione di rivalsa può essere esercitata solo in presenza di un provvedimento motivato che attesti l'impossibilità di individuare il soggetto responsabile, l'impossibilità di esercitare azioni dirette nei suoi confronti o l'infruttuosità di eventuali azioni esperite (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n°
1630/2022); in particolare, gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione ovvero sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento; laddove, al contrario, il responsabile non sia individuabile o non provveda, gli interventi che risultino necessari sono adottati dalla Pubblica Amministrazione competente. Pertanto, le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento (che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile, ovvero quella di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità), a mezzo di azione in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (Consiglio di
Stato sez. V, sentenza n° 1630 del 7 marzo 2022, già cit.). Secondo il principio comunitario del “chi inquina paga”, l'autorità competente non può imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario del sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente nel limite del valore di mercato dell'area oggetto di inquinamento (cfr. Corte di Giustizia UE - Grande Sezione, 24 giugno 2008 n° 188, e Corte di Giustizia UE del 4 marzo 2015, C-534/13). Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non può trasferire direttamente al privato l'onere del pagamento delle prestazioni eseguite da terzi, se non previa assunzione volontaria del debito da parte del privato stesso o in presenza di un valido titolo contrattuale;
in mancanza di detti presupposti, l'obbligo giuridico di attivarsi per la bonifica del sito inquinato grava ex lege sulla Pubblica Amministrazione competente la quale, una volta sostenuti i relativi esborsi (e nei limiti di quanto effettivamente documentato), avrà diritto di rivalsa nei confronti del proprietario dell'immobile, senza che mai venga ad instaurarsi alcun rapporto contrattuale o giuridico di sorta tra quest'ultimo e le ditte eventualmente incaricate dalla P.A. per la materiale esecuzione delle opere di bonifica. Risultano in tal senso assolutamente eloquenti le pronunce giurisprudenziali secondo cui “il diritto di rivalsa della pubblica amministrazione, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, per le spese relative agli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 22 del 1997 (e, successivamente, degli artt. 242, 244 e 250 del d.lgs. n. 152 del 2006), è circoscritto alle spese effettivamente sostenute e non si estende, pertanto, a quelle relative a interventi di
5 bonifica non ancora effettuati, in ossequio al tenore letterale delle menzionate disposizioni e in coerenza con la configurazione come indennitaria dell'obbligazione gravante ex lege sul suddetto responsabile” (in questi termini da ultimo Cass. Civ. sez. III, 4 gennaio 2024 n° 199) e “nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte sua e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250, d.lg. n. 152/2006), che potrà poi rivalersi, testualmente, esclusivamente sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi” (così sez. I, 11 dicembre 2018 n° Controparte_8
11974). Orbene, traslando quanto sopra al caso di specie, non risulta provato alcun conferimento di incarico, espresso o implicito, da parte dell'odierno opponente alla società opposta. Ed invero, la sottoscrizione dei formulari rifiuti effettuata dal medesimo (peraltro nella mera qualità di
“PRODUTTORE o DETENTORE” dei rifiuti) non può essere di certo interpretata come manifestazione di volontà negoziale, trattandosi di adempimento tecnico richiesto dalla normativa sulla tracciabilità dei rifiuti (D.M. n° 145/1998 e d.lgs. n° 152/2006), necessario per consentire il prelievo e l'analisi dei campioni;
tale condotta, priva di ulteriori elementi di contesto, non è idonea a fondare l'insorgenza di una qualsivoglia obbligazione di natura contrattuale tra le odierne parti in causa. Si osserva peraltro ad abundantiam – ove occorrer possa – che, contrariamente a quanto erroneamente dedotto in atti dalla Controparte_1
l'«attestato di presa in carico» allegato sub doc. n° 1 dalla società opposta non risulta
[...] essere stato sottoscritto dal , il quale si è limitato a firmare i soli formulari rifiuti. Pt_1
Nel quadro normativo in materia ambientale, il principio fondamentale che regola la gestione dei siti contaminati è, come già sopra accennato, quello del “chi inquina paga”, sancito dal d.lgs. n°152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dai principi comunitari. Tuttavia, tale principio non si applica in modo automatico al proprietario del bene sul quale sono state riscontrate sostanze inquinanti, soprattutto se questi non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta nella causazione dell'inquinamento. In particolare, il cosiddetto “proprietario incolpevole” – ossia colui che non ha contribuito in alcun modo alla contaminazione del sito, né con condotte attive né con omissioni rilevanti – non può essere ritenuto responsabile degli interventi di bonifica, a condizione che abbia agito con la dovuta diligenza prevista dalla legge.
Il proprietario che si trovi in questa situazione è tenuto esclusivamente a adottare le misure di prevenzione necessarie per evitare l'aggravarsi della situazione ambientale e per contenere i rischi per la salute pubblica e l'ecosistema; tali misure possono includere, ad esempio, la tempestiva segnalazione alle autorità competenti della presenza di sostanze inquinanti, l'adozione di cautele per evitare la dispersione degli agenti contaminanti e la collaborazione con gli enti preposti per la valutazione del rischio ambientale. Non rientrano invece tra i suoi obblighi gli interventi più onerosi e strutturali, quali la bonifica del sito, la messa in sicurezza definitiva, il ripristino ambientale e la rimozione dei rifiuti o delle sostanze pericolose;
questi interventi gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, ossia sul soggetto al quale l'inquinamento è imputabile per condotta commissiva (azione) o omissiva (mancata azione dovuta). Nel caso poi in cui il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile
6 oppure non provveda agli adempimenti imposti dalla normativa, la Pubblica Amministrazione competente ha il potere-dovere di intervenire direttamente, adottando d'ufficio le misure necessarie per la tutela ambientale e sanitaria. Successivamente, l'amministrazione può attivare un'azione di rivalsa nei confronti del proprietario, ma tale responsabilità è limitata, posto che il proprietario risponde solo entro il valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica (e comunque nei limiti degli esborsi effettivamente sostenuti dalla P.A.). Questo significa che non può essere chiamato a rispondere oltre il valore residuo del bene, evitando così un indebito aggravio patrimoniale. In tale contesto normativo, del tutto illegittima deve ritenersi l'iniziativa assunta in sede monitoria dalla la quale, senza aver mai ricevuto alcun incarico dal Controparte_1
(in quanto chiamata ad intervenire dalle autorità competenti e non già dall'odierno Pt_1 opponente, il quale si è limitato – in un momento peraltro successivo al conferimento dell'incarico – a sottoscrivere alcuni formulari, nella specifica veste ed al limitato scopo di cui si è già detto sopra), ha arbitrariamente provveduto ad emettere la fattura n° 516/2018 del 31 maggio 2018 e, nonostante la specifica contestazione già tempestivamente sollevata dal Pt_1 con missiva del 20 luglio 2018, l'ha posta a fondamento del ricorso monitorio proposto il successivo 13 novembre 2020, così ottenendo indebitamente dall'Autorità Giudiziaria l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Pertanto, l'opposizione in disamina deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n° 1592/2020 reso da questo Tribunale in data 11 dicembre 2020 e condanna della alla restituzione in favore del della somma di € 7.058,72 Controparte_1 Pt_1 corrisposta con bonifico bancario del 23 giugno 2022 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del suddetto provvedimento monitorio, oltre interessi al tasso legale dal giorno dell'avvenuto pagamento fino al saldo effettivo. Nel caso di specie, l'opposizione è invero fondata su documentazione ed argomentazioni giuridiche che escludono la sussistenza del credito;
invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'oggetto della valutazione giurisdizionale non si esaurisce nella verifica della legittimità formale del provvedimento monitorio opposto, bensì si estende alla fondatezza sostanziale della pretesa creditoria azionata. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito,
“l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione” (Tribunale di Torino, sentenza n° 1663/2025); la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito dell'opposizione, il creditore ha l'onere di dimostrare il proprio diritto con mezzi probatori idonei;
pertanto, la verifica giudiziale deve concentrarsi sulla sussistenza del diritto sostanziale azionato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali per l'emissione del decreto ingiuntivo;
come correttamente osservato, “il diritto del presunto creditore deve essere adeguatamente dimostrato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti legali necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo” (Tribunale di Torre Annunziata sez. II, 31 ottobre 2024). Avuto riguardo ai plurimi elementi di giudizio già sopra analizzati e tenuto conto della natura all'evidenza meramente documentale della presente controversia, ritiene il Tribunale
7 superflua l'effettuazione degli approfondimenti istruttori sollecitati da parte opponente anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Il rigetto nel merito della pretesa creditoria azionata dalla Controparte_1 assorbe inoltre evidentemente le eccezioni di “violazione del principio del ne bis in idem – litispendenza” sollevate in atti da parte opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e – alla Controparte_1 luce della notula in atti – si liquidano come in dispositivo in favore dell'attore in Parte_1 applicazione di congrui valori prossimi ai medi di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (come da ultimo riformato con D.M. n° 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n° 236 dell'8 ottobre 2022 ed in vigore dal 23 ottobre 2022), applicabili in ragione del valore del disputatum (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), avuto riguardo all'effettiva complessità della vicenda sub judice e non essendo emerse ragioni per doversi discostare in misura significativa dai valori medi di riferimento;
dette spese vanno distratte in favore del procuratore antistatario avv. Sara Lepore, che ha reso la dichiarazione di rito. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n° 225/2021 R.G., disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accoglie l'impugnazione proposta dall'attore e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo opposto n° 1592/2020 reso dal Tribunale di Forlì in data 11 dicembre 2020 nell'ambito del procedimento monitorio n° 3310/2020 R.G.; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione in favore di della somma di € 7.058,72 oltre interessi al tasso Parte_1 legale dal giorno dell'avvenuto pagamento (23 giugno 2022) fino al saldo effettivo;
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida nel complessivo importo Parte_1 di € 4.635,50 (di cui € 145,50 per esborsi, € 830,00 per la fase di studio, € 680,00 per la fase introduttiva, € 1.380,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sara Lepore;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La presente sentenza è esecutiva per legge.
Forlì, 19 agosto 2025 Il Giudice dott. Danilo Maffa
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