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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 506/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 1/09/1969, rappresentata e difesa dall'avv. LO POLITO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) in data 28/09/1980, rappresentata e difesa dall'avv. DE MARE MARIAROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23/02/2023 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...]
, esponendo che: CP_1
- la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in data 12/06/2010 con il sig.
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lavoro, 100. Il regime patrimoniale adottato in sede di celebrazione del matrimonio è stato quello della separazione dei beni;
- dall'unione non è nato nessun figlio;
- essendo sorti contrasti insanabili per scelte personali confliggenti con l'unione matrimoniale, i coniugi addivenivano alla separazione giudiziale definita con sentenza n. 1434/2022 pubblicata in data 17/11/2022, a conclusione del giudizio n. n. 2713/2019 R.G., con la quale il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1
, come sopra generalizzati;
B. PONE A CARICO del resistente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di Parte_1 mantenimento della moglie ex art. 156 c.c.; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di novembre 2023, secondo gli indici Pag. 2 di 7
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
C. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morano Calabro per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 8, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.11.22”;
- già in sede di provvedimenti provvisori adottati all'esito della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, all'udienza del 04/02/2020 il Tribunale aveva disposto a carico del l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno mensile dell'importo di Euro CP_1 200,00 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- Il Sig. non ha mai provveduto a versare detto assegno causando notevoli CP_1 pregiudizi alla ormai priva di reddito, se non quello di cittadinanza del quale potrà Parte_1 usufruire ancora per poco tempo ormai, non avendo altro lavoro. LL, infatti, ha sempre prestato attività lavorativa nel locale intestato al marito. Nell'azienda familiare aveva inoltre investito tutti i propri risparmi mai restituiti dal marito. Addirittura, la madre della Parte_1 continua mensilmente a pagare le rate dell'autovettura del . Nonostante diversi CP_1 solleciti e la notifica di ben due atti di precetto il Sig. non ha mai provveduto al CP_1 versamento di alcunché lasciando la Sig.ra nell'indigenza; Parte_1
- dal suddetto provvedimento e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente sono passati tre anni durante i quali i coniugi hanno vissuto separati di tetto e di mensa senza mai riconciliarsi;
- la separazione tra i coniugi Sig.ra e il Sig. dura Parte_1 Controparte_1 formalmente ed ininterrottamente già da prima della separazione giudiziale in quanto il Sig. aveva già lasciato la casa coniugale, portando via tutti gli effetti personali;
CP_1
- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 num. 2 lett. b della L. n. 898/1970 e succ. modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto. In questa sede la ricorrente chiede che essa avvenga alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione per quanto concerne l'obbligo a carico del resistente di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RICORRE All'Ecc.mo Tribunale di Castrovillari affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed, esperiti gli incombenti di legge per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni, rimettere le parti davanti al giudice istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione giudiziale.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 26.6.2023 si è costituita la parte resistente deducendo che: non si oppone alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio in assenza di qualsiasi volontà conciliativa delle parti e ricorrendone i presupposti di legge;
anzi avanzando richiesta di emissione di sentenza parziale, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, da trascriversi come per legge;
- si impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente nelle conclusioni del suo atto introduttivo in merito al chiesto assegno di mantenimento/divorzile, non dovuto e che non può essere sostenuto dall'odierno resistente per mancanza di mezzi economici;
Pag. 3 di 7
- le condizioni economiche delle parti, infatti, devono e possono essere considerati equivalenti: le parti vivono separate da oltre quattro anni, ed in questo lasso di tempo hanno condotto nuove vite, hanno creato nuovi nuclei familiari;
in particolare il sig.
è diventato padre di una bambina e vive con una nuova compagna. Egli però CP_1 non svolge stabile attività lavorativa e fatica a sostenere i bisogni molteplici della sua famiglia. Vive in abitazione in affitto e la sua compagna non svolge alcuna attività lavorativa dovendosi occupare della figlioletta, non ancora in età scolare;
- al contrario la sig.ra vive in una casa di proprietà ed è proprietaria di alti immobili Parte_1 oltre quello abitato, dai quali facilmente può trarre sostentamento. LL ha sempre lavorato in passato, ed è perfettamente in grado di trovare un lavoro gratificante stante la sua giovane età, la sua istruzione e il suo saper fare;
non necessita di nessuna assistenza economica da parte dell'ex coniuge. LL beneficia, come anche prima e durante il corso della separazione, del reddito di cittadinanza, il cui importo dopo l'avvenuta separazione è stato adeguato alla nuova condizione e così aumentato;
- la richiedente ha un titolo di studio, ha maturato esperienze in ambiti lavorativi e una formazione post scolastica, quindi ha ancora potenzialità lavorative. A tali dati obiettivi, che fanno propendere per l'insussistenza delle condizioni per ottenere il mantenimento, deve aggiungersi che il resistente , proprio perché non svolge alcuna attività lavorativa CP_1 stabile, se non lavoretti stagionali e occasionali, si trova nell'impossibilità di versare il mantenimento alla ex coniuge;
ragion per cui egli non è riuscito mai, dalla separazione personale, a versare quanto disposto dal Tribunale;
quindi non per sua cattiva volontà ma semplicemente perchè non ha avuto i mezzi economici per sostenere la ex coniuge oltre che a sua figlia e la sua compagna. Ad oggi, svolgendo lavori occasionali e mal retribuiti, è impedito dal versare qualsiasi importo alla richiedente. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Voglia il Tribunale di Castrovillari, ai sensi e per gli effetti della l. 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Morano Calabro in data12/06/2010 tra e , dando Controparte_1 Parte_1 disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni di legge;
2) accertare che i coniugi sono titolari di redditi propri adeguati e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di lite.” All'esito dell'udienza del 4.7.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto:
“Dato atto di quanto sopra,:
1) avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione (novembre 2022) e della sostanziale immutata condizione lavorativa del resistente, già disoccupato all'epoca della pronuncia dopo aver svolto breve attività lavorativa , fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria anche in riferimento alle reali attività espletate, conferma le disposizioni economiche e quelle personali adottate nella sentenza di separazione;
2) Designa il dott. Bucciarelli quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 26.10.2023 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
3) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
4) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Pag. 4 di 7
5) dispone la trasmissione degli atti al PM”. Rimesse le parti dinanzi al G.I. su richiesta delle parti è stata emessa sentenza sullo status (sentenza n. 1112/2024, pubblicata il 17.6.2024). Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la causa è stata rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito del deposito delle relative memorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del giorno 19.6.2025, emesso dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025, sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Si richiama sul punto la sentenza emessa nell'ambito del presente procedimento (n. 1112/2024, pubblicata il 17.6.2024).
3. Statuizioni relative ai figli ed all'assegnazione della casa coniugale Dall'unione delle parti non sono nati figli. Nulla va pertanto disposto in tema di affidamento, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
4. La domanda di assegno formulata da parte ricorrente La domanda formulata dalla sebbene diretta ad ottenere un contributo a titolo di Parte_1 mantenimento, deve interpretarsi come domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile. Va premesso altresì che, con riferimento alle statuizioni accessorie, la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 1203/2006). Con riguardo alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare, va osservato che, ai sensi dell'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che non abbia mezzi adeguati o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenersi conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi in rapporto alla durata del matrimonio. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS. UU., sent. n. 18287/2018; Cass., Sez. I, ord. n. 21885/2022), all'assegno divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, l'assegno di divorzio è ispirato al principio di solidarietà e presuppone ‒ tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970 ‒ che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, dal momento che l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale. Difatti, detto giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Preliminarmente, quindi, occorre accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio e se tale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, Pag. 5 di 7
considerando la durata del matrimonio e le effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all'età del coniuge richiedente. Pertanto, anche in presenza di un'accertata sproporzione fra i mezzi economici dei coniugi, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 10614/2023). Il relativo onere di allegazione e prova grava sul richiedente. Tanto premesso, la parte resistente non ha allegato e provato che l'eventuale e non dimostrata disparità tra le posizioni reddituali delle parti sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali per l'assunzione di un ruolo rivestito esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. A tal fine, invero, è necessario evidenziare che la ricorrente, in relazione alla durata quasi decennale della convivenza matrimoniale, dalla quale non sono nati figli, non ha inteso allegare l'effettiva perdita di occasioni lavorative connesse a scelte familiari. In particolare, la circostanza che la ricorrente abbia sempre prestato attività lavorativa nel locale intestato al marito e nel quale avrebbe investito tutti i propri risparmi, è allegazione non solo generica, in quanto non vi è alcun riferimento al tempo in cui sarebbe stata svolta l'attività nè al contributo economico fornito, ma altresì priva di effettivo riscontro probatorio, non avendo la ricorrente inteso richiedere alcuna prova sul punto. È incontroverso tra le parti, poi, che tale attività di ristorazione del sia cessata. CP_1
La circostanza, inoltre, emerge dagli accertamenti patrimoniali condotti nel giudizio di separazione e risalenti al mese di aprile del 2022. Alla luce dei principi richiamati, escluso che all'assegno richiesto possa riconoscersi una funzione perequativo-compensativa, è necessario verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento in funzione assistenziale. La funzione assistenziale dell'assegno, in effetti, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole una esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Secondo la giurisprudenza prevalente, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale assume un ruolo anche prevalente tutte le volte in cui si accerti il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel Pag. 6 di 7
patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Nella fattispecie in esame, rileva il Collegio che la parte ricorrente non ha fornito la prova di un rilevante squilibrio economico tra le parti, essendosi limitata ad allegare il proprio stato di disoccupazione senza fornire ulteriori elementi per valutare la sua condizione economica. In tal senso, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il richiedente è onerato di produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (cfr. Cass., civ. n. 6529/2022). In effetti, la parte ricorrente ha goduto del reddito di cittadinanza almeno sino al 27.7.2023, senza dedurre alcunché sull'accesso o meno a forme di assistenza sostitutive di tale strumento, pure previste dalla normativa sopravvenuta;
circostanza, invero, ancor più rilevante ai fini della compiuta allegazione delle proprie condizioni economiche, atteso che è pacifico che il resistente non paga il mantenimento previsto in sede di separazione, già a partire da quello determinato dall'udienza presidenziale. Inoltre, la ricorrente gode di una propria abitazione di cui è proprietaria pro quota (1/6), oltre ad essere proprietaria, sempre per la quota di 1/6, di altri tre immobili, rispetto ai quali la ricorrente non ha inteso allegare se gli stessi risultano locati o in uso ad altri, ovvero non messi a reddito e per quale motivazione. La semplice iscrizione al Centro per l'Impiego, poi, non dimostra di per sé l'oggettiva impossibilità di trovare un'occupazione lavorativa (cfr. Trib. Cremona, Sez. I, 19/08/2022, n.423), atteso che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 9144/2023; Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022) e tenuto conto che, in ogni caso, secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n.3661). In tale contesto, è generica anche l'allegazione circa le condizioni lavorative del resistente, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che lo stesso svolga attività lavorativa in nero presso un ristorante in Frascineto, senza indicare l'attività svolta nè quale sia l'attività ove lo stesso lavora, mentre il resistente ha dedotto di svolgere lavori occasionali e di essere inoccupato. In aggiunta, comunque, la ricorrente non ha offerto alcuna prova circa l'effettivo collegamento tra la precedente condizione di vita matrimoniale e il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche, circostanza, invero, neppure allegata. D'altronde, la rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Non sussiste, pertanto, prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto. Pag. 7 di 7
Il rigetto della domanda, poi, assorbe le questioni circa l'ammissibilità della domanda di un assegno in misura superiore all'inziale richiesta effettuato nella memoria di cui all'art. 183, co 6, n. 1 c.p.c. da parte ricorrente, rispetto al quale giova rammentare che una determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quello di mantenimento richiede, in effetti, l'allegazione e prova del mutamento delle condizioni che giustificano l'aumento, risultando altrimenti lo stesso ingiustificato (cfr. Cass. n. 5605 del 28/02/2020:
“La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”). Va rigettata, poi, la richiesta del resistente di “accertare” che entrambi i coniugi sono titolari di adeguati redditi propri. In effetti, in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati. Alcuna domanda è stata proposta dal resistente, nè invero è possibile individuare nel presente giudizio una domanda che abbia quale suo contenuto il previo accertamento dell'adeguatezza dei redditi di ciascuno.
5. Il regime delle spese Alla luce dell'eguale interesse alla pronuncia di divorzio, delle rispettive difese, essendo incontroverso l'inadempimento del resistente alle statuizioni sul mantenimento previste in sede di separazione, e considerato il fatto che alcuna delle parti ha visto accogliere in modo completo le proprie conclusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – richiamata la sentenza n. 1112/2024 emessa tra le parti, pubblicata il 17.6.2024, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 506/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CS) in data 1/09/1969, rappresentata e difesa dall'avv. LO POLITO DOMENICO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) in data 28/09/1980, rappresentata e difesa dall'avv. DE MARE MARIAROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23/02/2023 parte ricorrente Parte_1 ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito
[...]
, esponendo che: CP_1
- la ricorrente ha contratto matrimonio concordatario in data 12/06/2010 con il sig.
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Lavoro, 100. Il regime patrimoniale adottato in sede di celebrazione del matrimonio è stato quello della separazione dei beni;
- dall'unione non è nato nessun figlio;
- essendo sorti contrasti insanabili per scelte personali confliggenti con l'unione matrimoniale, i coniugi addivenivano alla separazione giudiziale definita con sentenza n. 1434/2022 pubblicata in data 17/11/2022, a conclusione del giudizio n. n. 2713/2019 R.G., con la quale il Tribunale di Castrovillari così statuiva: “PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e Parte_1
, come sopra generalizzati;
B. PONE A CARICO del resistente Controparte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di Parte_1 mantenimento della moglie ex art. 156 c.c.; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di novembre 2023, secondo gli indici Pag. 2 di 7
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
C. DICHIARA l'INAMMISSIBILITÀ delle ulteriori domande;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morano Calabro per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 8, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.11.22”;
- già in sede di provvedimenti provvisori adottati all'esito della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, all'udienza del 04/02/2020 il Tribunale aveva disposto a carico del l'obbligo di corrispondere in suo favore un assegno mensile dell'importo di Euro CP_1 200,00 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
- Il Sig. non ha mai provveduto a versare detto assegno causando notevoli CP_1 pregiudizi alla ormai priva di reddito, se non quello di cittadinanza del quale potrà Parte_1 usufruire ancora per poco tempo ormai, non avendo altro lavoro. LL, infatti, ha sempre prestato attività lavorativa nel locale intestato al marito. Nell'azienda familiare aveva inoltre investito tutti i propri risparmi mai restituiti dal marito. Addirittura, la madre della Parte_1 continua mensilmente a pagare le rate dell'autovettura del . Nonostante diversi CP_1 solleciti e la notifica di ben due atti di precetto il Sig. non ha mai provveduto al CP_1 versamento di alcunché lasciando la Sig.ra nell'indigenza; Parte_1
- dal suddetto provvedimento e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente sono passati tre anni durante i quali i coniugi hanno vissuto separati di tetto e di mensa senza mai riconciliarsi;
- la separazione tra i coniugi Sig.ra e il Sig. dura Parte_1 Controparte_1 formalmente ed ininterrottamente già da prima della separazione giudiziale in quanto il Sig. aveva già lasciato la casa coniugale, portando via tutti gli effetti personali;
CP_1
- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti previsti dall'art. 3 num. 2 lett. b della L. n. 898/1970 e succ. modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto. In questa sede la ricorrente chiede che essa avvenga alle medesime condizioni stabilite con la sentenza di separazione per quanto concerne l'obbligo a carico del resistente di versare in favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“RICORRE All'Ecc.mo Tribunale di Castrovillari affinché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed, esperiti gli incombenti di legge per il rituale tentativo di conciliazione e, ove questo fallisca, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che si renderanno opportuni, rimettere le parti davanti al giudice istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione giudiziale.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata il 26.6.2023 si è costituita la parte resistente deducendo che: non si oppone alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio in assenza di qualsiasi volontà conciliativa delle parti e ricorrendone i presupposti di legge;
anzi avanzando richiesta di emissione di sentenza parziale, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, da trascriversi come per legge;
- si impugna e contesta quanto dedotto e richiesto da parte ricorrente nelle conclusioni del suo atto introduttivo in merito al chiesto assegno di mantenimento/divorzile, non dovuto e che non può essere sostenuto dall'odierno resistente per mancanza di mezzi economici;
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- le condizioni economiche delle parti, infatti, devono e possono essere considerati equivalenti: le parti vivono separate da oltre quattro anni, ed in questo lasso di tempo hanno condotto nuove vite, hanno creato nuovi nuclei familiari;
in particolare il sig.
è diventato padre di una bambina e vive con una nuova compagna. Egli però CP_1 non svolge stabile attività lavorativa e fatica a sostenere i bisogni molteplici della sua famiglia. Vive in abitazione in affitto e la sua compagna non svolge alcuna attività lavorativa dovendosi occupare della figlioletta, non ancora in età scolare;
- al contrario la sig.ra vive in una casa di proprietà ed è proprietaria di alti immobili Parte_1 oltre quello abitato, dai quali facilmente può trarre sostentamento. LL ha sempre lavorato in passato, ed è perfettamente in grado di trovare un lavoro gratificante stante la sua giovane età, la sua istruzione e il suo saper fare;
non necessita di nessuna assistenza economica da parte dell'ex coniuge. LL beneficia, come anche prima e durante il corso della separazione, del reddito di cittadinanza, il cui importo dopo l'avvenuta separazione è stato adeguato alla nuova condizione e così aumentato;
- la richiedente ha un titolo di studio, ha maturato esperienze in ambiti lavorativi e una formazione post scolastica, quindi ha ancora potenzialità lavorative. A tali dati obiettivi, che fanno propendere per l'insussistenza delle condizioni per ottenere il mantenimento, deve aggiungersi che il resistente , proprio perché non svolge alcuna attività lavorativa CP_1 stabile, se non lavoretti stagionali e occasionali, si trova nell'impossibilità di versare il mantenimento alla ex coniuge;
ragion per cui egli non è riuscito mai, dalla separazione personale, a versare quanto disposto dal Tribunale;
quindi non per sua cattiva volontà ma semplicemente perchè non ha avuto i mezzi economici per sostenere la ex coniuge oltre che a sua figlia e la sua compagna. Ad oggi, svolgendo lavori occasionali e mal retribuiti, è impedito dal versare qualsiasi importo alla richiedente. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) Voglia il Tribunale di Castrovillari, ai sensi e per gli effetti della l. 1 dicembre 1970 n. 898, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Morano Calabro in data12/06/2010 tra e , dando Controparte_1 Parte_1 disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni di legge;
2) accertare che i coniugi sono titolari di redditi propri adeguati e pertanto ognuno provvederà al proprio mantenimento. Con vittoria di spese e competenze di lite.” All'esito dell'udienza del 4.7.2023, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto:
“Dato atto di quanto sopra,:
1) avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione (novembre 2022) e della sostanziale immutata condizione lavorativa del resistente, già disoccupato all'epoca della pronuncia dopo aver svolto breve attività lavorativa , fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria anche in riferimento alle reali attività espletate, conferma le disposizioni economiche e quelle personali adottate nella sentenza di separazione;
2) Designa il dott. Bucciarelli quale Giudice Istruttore, e fissa l'udienza di prima comparizione al 26.10.2023 ore di rito con notifica, a cura del ricorrente, della presente ordinanza a parte resistente, nel termine perentorio di giorni 45 prima dell'udienza.
3) Assegna alla parte ricorrente un termine di giorni 30 per il deposito di memoria integrativa ai sensi dell'art. 163 3° comma Nr. 2-3-4-5-6 e assegna a parte convenuta il termine di cui agli artt. 166 e 167 1° e 2° co. cpc per la costituzione in giudizio, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio.
4) Avverte parte resistente che la costituzione, oltre il suddetto termine, implica la decadenza di cui all' art. 167 cpc, e che, oltre il predetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Pag. 4 di 7
5) dispone la trasmissione degli atti al PM”. Rimesse le parti dinanzi al G.I. su richiesta delle parti è stata emessa sentenza sullo status (sentenza n. 1112/2024, pubblicata il 17.6.2024). Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la causa è stata rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. All'esito del deposito delle relative memorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con provvedimento del giorno 19.6.2025, emesso dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.5.2025, sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Si richiama sul punto la sentenza emessa nell'ambito del presente procedimento (n. 1112/2024, pubblicata il 17.6.2024).
3. Statuizioni relative ai figli ed all'assegnazione della casa coniugale Dall'unione delle parti non sono nati figli. Nulla va pertanto disposto in tema di affidamento, mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
4. La domanda di assegno formulata da parte ricorrente La domanda formulata dalla sebbene diretta ad ottenere un contributo a titolo di Parte_1 mantenimento, deve interpretarsi come domanda volta al riconoscimento di un assegno divorzile. Va premesso altresì che, con riferimento alle statuizioni accessorie, la domanda di divorzio incide nei rapporti interconiugali, con l'effetto che le domande patrimoniali proposte nel giudizio di divorzio sono diverse per struttura, finalità, oggetto e decorrenza rispetto a quelle decise nella separazione (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 1203/2006). Con riguardo alla richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile, in particolare, va osservato che, ai sensi dell'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che non abbia mezzi adeguati o che comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, deve tenersi conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi in rapporto alla durata del matrimonio. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS. UU., sent. n. 18287/2018; Cass., Sez. I, ord. n. 21885/2022), all'assegno divorzile deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, l'assegno di divorzio è ispirato al principio di solidarietà e presuppone ‒ tenendo conto dei criteri previsti dall'art. 5 co. 6 della l. n. 898/1970 ‒ che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, dal momento che l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale. Difatti, detto giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Preliminarmente, quindi, occorre accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio e se tale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio, quindi, delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, Pag. 5 di 7
considerando la durata del matrimonio e le effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale anche in relazione all'età del coniuge richiedente. Pertanto, anche in presenza di un'accertata sproporzione fra i mezzi economici dei coniugi, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli (cfr. Cass. n. 10614/2023). Il relativo onere di allegazione e prova grava sul richiedente. Tanto premesso, la parte resistente non ha allegato e provato che l'eventuale e non dimostrata disparità tra le posizioni reddituali delle parti sia da ricondurre eziologicamente al sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali per l'assunzione di un ruolo rivestito esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia. A tal fine, invero, è necessario evidenziare che la ricorrente, in relazione alla durata quasi decennale della convivenza matrimoniale, dalla quale non sono nati figli, non ha inteso allegare l'effettiva perdita di occasioni lavorative connesse a scelte familiari. In particolare, la circostanza che la ricorrente abbia sempre prestato attività lavorativa nel locale intestato al marito e nel quale avrebbe investito tutti i propri risparmi, è allegazione non solo generica, in quanto non vi è alcun riferimento al tempo in cui sarebbe stata svolta l'attività nè al contributo economico fornito, ma altresì priva di effettivo riscontro probatorio, non avendo la ricorrente inteso richiedere alcuna prova sul punto. È incontroverso tra le parti, poi, che tale attività di ristorazione del sia cessata. CP_1
La circostanza, inoltre, emerge dagli accertamenti patrimoniali condotti nel giudizio di separazione e risalenti al mese di aprile del 2022. Alla luce dei principi richiamati, escluso che all'assegno richiesto possa riconoscersi una funzione perequativo-compensativa, è necessario verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento in funzione assistenziale. La funzione assistenziale dell'assegno, in effetti, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole una esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Secondo la giurisprudenza prevalente, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica “ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). In particolare, la funzione assistenziale assume un ruolo anche prevalente tutte le volte in cui si accerti il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel Pag. 6 di 7
patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Nella fattispecie in esame, rileva il Collegio che la parte ricorrente non ha fornito la prova di un rilevante squilibrio economico tra le parti, essendosi limitata ad allegare il proprio stato di disoccupazione senza fornire ulteriori elementi per valutare la sua condizione economica. In tal senso, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il richiedente è onerato di produrre tutta la documentazione, soprattutto fiscale, necessaria a dimostrare l'inadeguatezza dei suoi redditi, atteso che l'assenza di dimostrazione circa la sua condizione economico-reddituale preclude in radice al giudice di merito di valutare l'esistenza di una sproporzione economico-reddituale tra gli ex coniugi mancando uno dei due termini di raffronto (cfr. Cass., civ. n. 6529/2022). In effetti, la parte ricorrente ha goduto del reddito di cittadinanza almeno sino al 27.7.2023, senza dedurre alcunché sull'accesso o meno a forme di assistenza sostitutive di tale strumento, pure previste dalla normativa sopravvenuta;
circostanza, invero, ancor più rilevante ai fini della compiuta allegazione delle proprie condizioni economiche, atteso che è pacifico che il resistente non paga il mantenimento previsto in sede di separazione, già a partire da quello determinato dall'udienza presidenziale. Inoltre, la ricorrente gode di una propria abitazione di cui è proprietaria pro quota (1/6), oltre ad essere proprietaria, sempre per la quota di 1/6, di altri tre immobili, rispetto ai quali la ricorrente non ha inteso allegare se gli stessi risultano locati o in uso ad altri, ovvero non messi a reddito e per quale motivazione. La semplice iscrizione al Centro per l'Impiego, poi, non dimostra di per sé l'oggettiva impossibilità di trovare un'occupazione lavorativa (cfr. Trib. Cremona, Sez. I, 19/08/2022, n.423), atteso che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. I, ord. n. 9144/2023; Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022) e tenuto conto che, in ogni caso, secondo il principio di autodeterminazione e responsabilità, nella determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge rilevano la capacità dello stesso di procurarsi mezzi propri di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali, che egli stesso è chiamato a valorizzare attraverso una condotta attiva e non passiva limitata ad attendere nuove opportunità lavorative (Cass., Sez. I, 13/02/2020, n.3661). In tale contesto, è generica anche l'allegazione circa le condizioni lavorative del resistente, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che lo stesso svolga attività lavorativa in nero presso un ristorante in Frascineto, senza indicare l'attività svolta nè quale sia l'attività ove lo stesso lavora, mentre il resistente ha dedotto di svolgere lavori occasionali e di essere inoccupato. In aggiunta, comunque, la ricorrente non ha offerto alcuna prova circa l'effettivo collegamento tra la precedente condizione di vita matrimoniale e il dedotto peggioramento delle proprie condizioni economiche, circostanza, invero, neppure allegata. D'altronde, la rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). Non sussiste, pertanto, prova dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno richiesto. Pag. 7 di 7
Il rigetto della domanda, poi, assorbe le questioni circa l'ammissibilità della domanda di un assegno in misura superiore all'inziale richiesta effettuato nella memoria di cui all'art. 183, co 6, n. 1 c.p.c. da parte ricorrente, rispetto al quale giova rammentare che una determinazione dell'assegno divorzile in misura superiore a quello di mantenimento richiede, in effetti, l'allegazione e prova del mutamento delle condizioni che giustificano l'aumento, risultando altrimenti lo stesso ingiustificato (cfr. Cass. n. 5605 del 28/02/2020:
“La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”). Va rigettata, poi, la richiesta del resistente di “accertare” che entrambi i coniugi sono titolari di adeguati redditi propri. In effetti, in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati. Alcuna domanda è stata proposta dal resistente, nè invero è possibile individuare nel presente giudizio una domanda che abbia quale suo contenuto il previo accertamento dell'adeguatezza dei redditi di ciascuno.
5. Il regime delle spese Alla luce dell'eguale interesse alla pronuncia di divorzio, delle rispettive difese, essendo incontroverso l'inadempimento del resistente alle statuizioni sul mantenimento previste in sede di separazione, e considerato il fatto che alcuna delle parti ha visto accogliere in modo completo le proprie conclusioni, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – richiamata la sentenza n. 1112/2024 emessa tra le parti, pubblicata il 17.6.2024, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta da Parte_1 B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 9.12.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò