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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5326 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3890/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3890/2025
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 15.15 innanzi al giudice dott.ssa DE RO, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv.to Miano Mirella;
per i convenuti nessuno compare.
L'Avv.to Miano chiede la liquidazione delle spese della fase monitoria e della presente fase con distrazione in favore del difensore antistatario. Quantifica gli esposti di entrambe le fasi in euro 288,50 (CU e marca di entrambe le fasi e notifiche).
Il giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa come da dispositivo di cui viene data lettura nell'aula d'udienza, assenti le parti, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
DE RO
pagina 1 di 4 N. R.G. 3890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE RO ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Miano Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e a sfratto Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 per morosità dall'immobile sito in Torino, Via Costantino Nigra n. 15 in considerazione del mancato pagamento dei canoni di novembre e dicembre 2024 e degli oneri accessori per un ammontare complessivo di € 1.250,00.
I convenuti hanno sanato la morosità dopo la notifica dell'intimazione, ma non hanno provveduto al pagamento delle spese legali, pertanto il giudice ha disposto il mutamento del rito per la decisione in ordine alle spese di lite.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. pagina 2 di 4 I convenuti non si sono costituiti in giudizio e non sono comparsi all'odierna udienza per rendere l'interrogatorio formale disposto dal giudice.
Ciò posto, occorre precisare che a fronte della completa sanatoria della morosità, il presente procedimento è proseguito soltanto per la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite formulata da parte attrice. Dunque, stante l'avvenuto integrale pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori da parte dei conduttori non può che esser dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto proposta con l'intimazione di sfratto. E' lo stesso attore che ha dato atto dell'avvenuto pagamento e correttamente non ha insistito sulla domanda di risoluzione, ma soltanto sulla condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In forza del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite debbono essere poste a carico dei convenuti, considerato che la morosità è stata da questi sanata solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto. Dette spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni nella seguente misura (con applicazione dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate):
- € 796,00 per il procedimento di convalida di sfratto (scaglione relativo ai procedimenti per convalida locatizia dal valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00);
- € 1.278,00 per la presente fase (scaglione relativo ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dal valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00). Infine, deve trovare accoglimento la domanda di distrazione formulata dal difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata al R.G. n. 3890/2025 tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto;
- condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.074,00 per compensi oltre € 288,50 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 3 di 4 Torino, 09/12/2025
Il Giudice
DE RO
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3890/2025
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 15.15 innanzi al giudice dott.ssa DE RO, sono comparsi:
Per parte attrice l'Avv.to Miano Mirella;
per i convenuti nessuno compare.
L'Avv.to Miano chiede la liquidazione delle spese della fase monitoria e della presente fase con distrazione in favore del difensore antistatario. Quantifica gli esposti di entrambe le fasi in euro 288,50 (CU e marca di entrambe le fasi e notifiche).
Il giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa come da dispositivo di cui viene data lettura nell'aula d'udienza, assenti le parti, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
DE RO
pagina 1 di 4 N. R.G. 3890/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa DE RO ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3890/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Miano Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato come da delega in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE contro
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e a sfratto Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 per morosità dall'immobile sito in Torino, Via Costantino Nigra n. 15 in considerazione del mancato pagamento dei canoni di novembre e dicembre 2024 e degli oneri accessori per un ammontare complessivo di € 1.250,00.
I convenuti hanno sanato la morosità dopo la notifica dell'intimazione, ma non hanno provveduto al pagamento delle spese legali, pertanto il giudice ha disposto il mutamento del rito per la decisione in ordine alle spese di lite.
La parte ricorrente ha depositato memoria integrativa con cui ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. pagina 2 di 4 I convenuti non si sono costituiti in giudizio e non sono comparsi all'odierna udienza per rendere l'interrogatorio formale disposto dal giudice.
Ciò posto, occorre precisare che a fronte della completa sanatoria della morosità, il presente procedimento è proseguito soltanto per la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite formulata da parte attrice. Dunque, stante l'avvenuto integrale pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori da parte dei conduttori non può che esser dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto proposta con l'intimazione di sfratto. E' lo stesso attore che ha dato atto dell'avvenuto pagamento e correttamente non ha insistito sulla domanda di risoluzione, ma soltanto sulla condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In forza del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite debbono essere poste a carico dei convenuti, considerato che la morosità è stata da questi sanata solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto. Dette spese vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e successive modificazioni nella seguente misura (con applicazione dei valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate):
- € 796,00 per il procedimento di convalida di sfratto (scaglione relativo ai procedimenti per convalida locatizia dal valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00);
- € 1.278,00 per la presente fase (scaglione relativo ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale dal valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,00). Infine, deve trovare accoglimento la domanda di distrazione formulata dal difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata al R.G. n. 3890/2025 tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di risoluzione del contratto;
- condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.074,00 per compensi oltre € 288,50 per esborsi, spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
pagina 3 di 4 Torino, 09/12/2025
Il Giudice
DE RO
pagina 4 di 4