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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2024, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024 nella causa n. 2886/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1213/2020, pubblicata in data 10/07/2020 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IACOBACCI DANILO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CAPONE MARCO
- appellato - nonché Controparte_2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 04/07/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda di risarcimento proposta dall'odierna appellante, , nei confronti della propria Parte_1 compagnia assicurativa, nonché di Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio CP_2 veicolo, DR tipo DR5, tg DY108WD, in occasione del sinistro verificatosi in data 31/08/2017, mentre […] percorreva la via Molinelle di Monteforte Irpino
[…], ove […] veniva tamponata dalla vettura - assicurata con CP_3
- targata BR694SZ di proprietà di e Controparte_4 Controparte_2 condotta dal sig. […]. Persona_1
A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. La parte attrice non ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del diritto preteso. Dalla documentazione in atti non risulta adeguata dimostrazione a sostegno della richiesta di parte attrice e del proprio assunto. Va rilevato che nell'atto di citazione si legge che si verificava un
“tamponamento” mentre nella constatazione amichevole di incidente, nel foglio allegato, è riportata una dinamica difforme. Invero è precisato che al momento del sinistro “il veicolo B, marca Dr tg. DY108WD, procedeva in via Molinelle in direzione Alvanella, mentre il veicolo A, marca Renault Clio tg. BR694SZ procedeva in senso contrario” e poi, quest'ultima invadeva la corsia opposta e urtava il veicolo B sulla fiancata posteriore sinistra. La parte convenuta ha contestato i fatti per cui è causa ed ha depositato perizia dello studio nella quale è Parte_2 riportato che: “Il danno, dichiarato diretto dall'assicurato, al parafango anteriore sinistro non appare compatibile con le quote del paraurti anteriore della Renault
Clio”. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la domanda attorea non merita accoglimento. La peculiarità della quesitone affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite. […]. Avverso tale decisione veniva proposto appello da , Parte_1 ritenendo erronea la valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Giudice di Prime Cure, atteso che […] l'auto della è stata quella attinta dal Parte_1 veicolo di controparte. Miglior prova di ciò è il CID/CAI firmato immediatamente
3 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dal guidatore dell'altra auto, il mancato disconoscimento del sinistro (sia ad opera del guidatore che della proprietaria di controparte) e, infine, la mancata costituzione in giudizio del veicolo danneggiante. […], evidenziando inoltre che
[…] appare fortemente sminuita dal GdP la portata probatoria del CID/CAI versato in atti […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Tanto detto e passando al merito, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, i motivi di cui all'appello proposto risultando, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, del tutto privi di pregio. Emerge difatti ictu oculi, come efficacemente evidenziato anche in sentenza (v. sentenza supra riportata), il contrasto tra quanto dedotto in citazione in ordine alla verificazione del sinistro ([…] la alla guida della propria vettura Parte_1
DR tipo DR5- assicurata con – targata DY108WD, in data Controparte_1
31/8/2017, percorreva la via Molinelle di Monteforte Irpino […] ed […] ivi veniva tamponata dalla vettura – assicurata con – CP_3 Controparte_4 targata BR694SZ di proprietà di e condotta dal sig. Controparte_2 Parte_3
[…]) e quanto emerso dalle risultanze, anche documentali, acquisite (v.
[...] modulo C.I.D./C.A.I. in atti, ove si legge che l'autoveicolo B, di proprietà e condotto dell'attrice odierna appellante […] procedeva in via Molinelle in direzione Alvanella. L'autoveicolo A procedeva in senso contrario […], specificando che l'incidente si verificava […] All'incrocio di via Molinelle con la
4 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
strada (forse ancora via Molinelle) […] ove […] L'autoveicolo B non aveva ancora cominciato la svolta verso sinistra quando veniva urtato dal veicolo A che procedeva in salita in senso contrario. […]. Ebbene, tale insufficienza probatoria non avrebbe potuto indurre a conseguenze diverse dal, correttamente avutosi, rigetto della domanda, essendo rimasto privo di adeguati riscontri il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). In altri termini, nelle controversie risarcitorie i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Alla stregua di quanto precede, dunque, correttamente infondata è stata ritenuta la domanda, così come proposta in prime cure, risultando un insanabile contrasto tra quanto dedotto in citazione e quanto emerso in istruttoria. L'assenza di adeguati riscontri circa l'esatta dinamica del sinistro, e, in particolare, circa la relativa verificazione secondo le modalità dedotte in citazione, del resto, risulta altresì emergere dalla mancanza di ulteriori elementi deponenti in tal senso, stante anche l'espressa rinuncia operata da parte attrice all'escussione dell'unico teste indicato, sig. (v. verbale di Parte_3 udienza del 11/11/2019). Quanto poi al valore probatorio del prodotto modulo C.A.I., sottoscritto dal conducente del veicolo asseritamente danneggiante, non ci si può esimere dal rilevare come esso stesso, in conformità con quanto esposto in apertura, rechi una dinamica del tutto diversa da quella dedotta e descritta in citazione, che, quindi, non potrebbe in alcun modo contribuire a comprovare. Né tantomeno potrebbe sostenersene la vincolatività nel presente giudizio, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e
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danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437; Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006), principio che va esteso anche alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole). (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019). Le richiamate carenze probatorie, infine, non avrebbero mai potuto colmarsi per il tramite dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, sulla scorta del notorio principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è da utilizzarsi laddove occorra un ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e giammai può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve quindi essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097). Da quanto detto, pertanto, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, anche in punto di quantum, stante la non avutasi prova dell'an del diritto risarcitorio azionato, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante, la cui ammissione al patrocinio, ove avutasi, non impedirebbe comunque una pronuncia di tal fatta (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017), alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Avellino n. 1213/2020, pubblicata in data 10/07/2020 e non notificata, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché di , rimasta Controparte_2 contumace, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 8/07/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 04/07/2024 nella causa n. 2886/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 1213/2020, pubblicata in data 10/07/2020 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. IACOBACCI DANILO
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. CAPONE MARCO
- appellato - nonché Controparte_2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 04/07/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato la domanda di risarcimento proposta dall'odierna appellante, , nei confronti della propria Parte_1 compagnia assicurativa, nonché di Controparte_1 [...]
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio CP_2 veicolo, DR tipo DR5, tg DY108WD, in occasione del sinistro verificatosi in data 31/08/2017, mentre […] percorreva la via Molinelle di Monteforte Irpino
[…], ove […] veniva tamponata dalla vettura - assicurata con CP_3
- targata BR694SZ di proprietà di e Controparte_4 Controparte_2 condotta dal sig. […]. Persona_1
A fondamento del rigetto, la seguente motivazione: […] Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata. La parte attrice non ha fornito idonea prova dei fatti costitutivi del diritto preteso. Dalla documentazione in atti non risulta adeguata dimostrazione a sostegno della richiesta di parte attrice e del proprio assunto. Va rilevato che nell'atto di citazione si legge che si verificava un
“tamponamento” mentre nella constatazione amichevole di incidente, nel foglio allegato, è riportata una dinamica difforme. Invero è precisato che al momento del sinistro “il veicolo B, marca Dr tg. DY108WD, procedeva in via Molinelle in direzione Alvanella, mentre il veicolo A, marca Renault Clio tg. BR694SZ procedeva in senso contrario” e poi, quest'ultima invadeva la corsia opposta e urtava il veicolo B sulla fiancata posteriore sinistra. La parte convenuta ha contestato i fatti per cui è causa ed ha depositato perizia dello studio nella quale è Parte_2 riportato che: “Il danno, dichiarato diretto dall'assicurato, al parafango anteriore sinistro non appare compatibile con le quote del paraurti anteriore della Renault
Clio”. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la domanda attorea non merita accoglimento. La peculiarità della quesitone affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite. […]. Avverso tale decisione veniva proposto appello da , Parte_1 ritenendo erronea la valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del Giudice di Prime Cure, atteso che […] l'auto della è stata quella attinta dal Parte_1 veicolo di controparte. Miglior prova di ciò è il CID/CAI firmato immediatamente
3 Tribunale di Avellino n. 2886/2020 R.G. Affari Civili Contenziosi
dal guidatore dell'altra auto, il mancato disconoscimento del sinistro (sia ad opera del guidatore che della proprietaria di controparte) e, infine, la mancata costituzione in giudizio del veicolo danneggiante. […], evidenziando inoltre che
[…] appare fortemente sminuita dal GdP la portata probatoria del CID/CAI versato in atti […]. Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Tanto detto e passando al merito, suscettibile di conferma si ritiene la decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame, i motivi di cui all'appello proposto risultando, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, del tutto privi di pregio. Emerge difatti ictu oculi, come efficacemente evidenziato anche in sentenza (v. sentenza supra riportata), il contrasto tra quanto dedotto in citazione in ordine alla verificazione del sinistro ([…] la alla guida della propria vettura Parte_1
DR tipo DR5- assicurata con – targata DY108WD, in data Controparte_1
31/8/2017, percorreva la via Molinelle di Monteforte Irpino […] ed […] ivi veniva tamponata dalla vettura – assicurata con – CP_3 Controparte_4 targata BR694SZ di proprietà di e condotta dal sig. Controparte_2 Parte_3
[…]) e quanto emerso dalle risultanze, anche documentali, acquisite (v.
[...] modulo C.I.D./C.A.I. in atti, ove si legge che l'autoveicolo B, di proprietà e condotto dell'attrice odierna appellante […] procedeva in via Molinelle in direzione Alvanella. L'autoveicolo A procedeva in senso contrario […], specificando che l'incidente si verificava […] All'incrocio di via Molinelle con la
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strada (forse ancora via Molinelle) […] ove […] L'autoveicolo B non aveva ancora cominciato la svolta verso sinistra quando veniva urtato dal veicolo A che procedeva in salita in senso contrario. […]. Ebbene, tale insufficienza probatoria non avrebbe potuto indurre a conseguenze diverse dal, correttamente avutosi, rigetto della domanda, essendo rimasto privo di adeguati riscontri il verificarsi del sinistro secondo le modalità dedotte in giudizio, uniche oggetto dell'accertamento e del correlato onus probandi gravante sul danneggiato agente. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il diritto al risarcimento del danno ha natura cd. eterodeterminata, trattandosi di diritto di credito a cosa generica, quale è il danaro, e dunque costituisce uno di quei diritti che sono individuati non già dall'indicazione della sola tipologia normativa di diritto fatta valere e del bene che ne è oggetto, ma anche e necessariamente dai fatti costitutivi che l'hanno originato (Cass.n.17408/12). In altri termini, nelle controversie risarcitorie i fatti posti a fondamento della domanda rappresentano autentici elementi costitutivi del diritto azionato, con la conseguenza che solo l'accertamento di quegli specifici fatti può condurre all'accoglimento della domanda stessa, la prova in giudizio di circostanze diverse, seppure dannose, inerendo una pretesa diversa ed ulteriore, per definizione non coincidente con il diritto fatto valere in quel giudizio. Alla stregua di quanto precede, dunque, correttamente infondata è stata ritenuta la domanda, così come proposta in prime cure, risultando un insanabile contrasto tra quanto dedotto in citazione e quanto emerso in istruttoria. L'assenza di adeguati riscontri circa l'esatta dinamica del sinistro, e, in particolare, circa la relativa verificazione secondo le modalità dedotte in citazione, del resto, risulta altresì emergere dalla mancanza di ulteriori elementi deponenti in tal senso, stante anche l'espressa rinuncia operata da parte attrice all'escussione dell'unico teste indicato, sig. (v. verbale di Parte_3 udienza del 11/11/2019). Quanto poi al valore probatorio del prodotto modulo C.A.I., sottoscritto dal conducente del veicolo asseritamente danneggiante, non ci si può esimere dal rilevare come esso stesso, in conformità con quanto esposto in apertura, rechi una dinamica del tutto diversa da quella dedotta e descritta in citazione, che, quindi, non potrebbe in alcun modo contribuire a comprovare. Né tantomeno potrebbe sostenersene la vincolatività nel presente giudizio, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e
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danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013, Rv. 625437; Sez. U, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006), principio che va esteso anche alla confessione giudiziale del responsabile del danno (cfr. Cass. n. 9520/07, n. 1680/08) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3875 del 19/02/2014), ferma in ogni caso l'ulteriore precisazione secondo cui In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole). (Sez. 3, Sentenza n. 8451 del 27/03/2019). Le richiamate carenze probatorie, infine, non avrebbero mai potuto colmarsi per il tramite dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, sulla scorta del notorio principio secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è da utilizzarsi laddove occorra un ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze e giammai può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve quindi essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (v., ex multis, Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2005, n. 7097). Da quanto detto, pertanto, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata infondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, anche in punto di quantum, stante la non avutasi prova dell'an del diritto risarcitorio azionato, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa. Il rigetto integrale dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
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contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante, la cui ammissione al patrocinio, ove avutasi, non impedirebbe comunque una pronuncia di tal fatta (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017), alla rifusione in favore della parte appellata costituitasi delle spese di lite, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (bassa) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Avellino n. 1213/2020, pubblicata in data 10/07/2020 e non notificata, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, nonché di , rimasta Controparte_2 contumace, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello, così come proposto;
conferma la sentenza impugnata;
condanna
alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio, liquidate in € 1.278,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 8/07/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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