Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1965, n. 52
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 marzo 1965
Art. 3.
All'onere di 25 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 marzo 1965