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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 7331.2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.23 e notificato in data 11.1.2024, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per sentir dichiarare la Controparte_2 illegittimità del provvedimento di accertamento di indebito notificato dall il CP_1
12.12.2022, in relazione all'indennità di malattia percepita nel 2002 nella misura di euro 1.502,02, non spettante in difetto dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste e l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio dell'affidamento. Si è costituito l ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa CP_1 domanda. In corso di giudizio parte ricorrente ha documentato l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'indebito di cui è causa, in autotutela, del 07.12.2023 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, giusta decreto n. 11/2025 del Presidente del Tribunale, ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio, tenuto conto che l'annullamento in autotutela è intervenuto dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica vanno compensate in misura della metà e per la restante parte in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di metà delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, il 16.01.25 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.01.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. n. 7331.2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Guastafierro, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Daniela Guarino, giusta procura generale alle liti , come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.11.23 e notificato in data 11.1.2024, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l per sentir dichiarare la Controparte_2 illegittimità del provvedimento di accertamento di indebito notificato dall il CP_1
12.12.2022, in relazione all'indennità di malattia percepita nel 2002 nella misura di euro 1.502,02, non spettante in difetto dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste e l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio dell'affidamento. Si è costituito l ed ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa CP_1 domanda. In corso di giudizio parte ricorrente ha documentato l'intervenuto provvedimento di annullamento dell'indebito di cui è causa, in autotutela, del 07.12.2023 ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese di giudizio. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del presente procedimento, giusta decreto n. 11/2025 del Presidente del Tribunale, ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto dell'annullamento dell'indebito per cui è causa con conseguente venir meno della ragione sostanziale della richiesta di pagamento. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio, tenuto conto che l'annullamento in autotutela è intervenuto dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica vanno compensate in misura della metà e per la restante parte in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di metà delle spese processuali in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in complessivi euro 650,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi.
TORRE ANNUNZIATA, il 16.01.25 Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè