TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10679/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
AN IN GI
DR CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10679/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MAREGATTI GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MAREGATTI GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Benedetto Marcello n. 6, di proprietà del sig. Pt_1
, resta assegnata alla moglie con tutti i beni ivi contenuti, affinché la abiti con i figli minori.
[...]
1 Si conviene invece che il garage, sebbene pertinenza della casa coniugale, possa essere utilizzato da entrambe i coniugi.
3) Il sig. - che in data 7 settembre 2025 si è trasferito presso altra abitazione e che si obbliga Pt_1
a trasferire formalmente la propria residenza entro la data del 30.09.2025 - continuerà a pagare il mutuo che grava la casa coniugale, mentre tutte le utenze e le spese condominiali ordinarie relative all'immobile resteranno ad esclusivo carico della sig.ra Quest'ultima a seguito del Pt_2 cambio di residenza del coniuge provvederà ad intestare a sé i contratti inerenti tutte le utenze domestiche, obbligandosi comunque a restituire al marito quanto da lui eventualmente anticipato per i consumi riferiti al periodo successivo al suo trasferimento, previa esibizione delle relative fatture e/o bollette, nonché a rimborsare le spese condominiali ordinarie, previa esibizione della relativa documentazione.
4) I gemelli ed attualmente di anni 4, vengono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 in modo condiviso, con stabile collocazione presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre permarrà la necessità di scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse.
5) Il padre potrà vedere i figli nelle serate di martedì e giovedì, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, per cenare con loro, prelevandoli alle ore 18,30/19,00 e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 20,30. Potrà inoltre vedere i figli, a week end alternati, il sabato dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00.
6) I genitori convengono di accordarsi di volta in volta per la permanenza presso l'uno o l'altro in relazione alle festività infrannuali, nel rispetto del criterio dell'alternanza di tal chè - fermo restando che durante le vacanze natalizie e pasquali i figli potranno rimanere con il padre 3 giorni anche consecutivi - il giorno di Natale verrà festeggiato con un genitore e quello di Santo ST con l'altro, invertendo le giornate l'anno successivo. Lo stesso dicasi per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà la possibilità di trascorrere due settimane di vacanze con i figli, anche non consecutive, previo accordo sul periodo con l'altro genitore.
In ogni caso i genitori in relazione alla permanenza notturna presso il padre si impegnano a verificare di volta in volta le condizioni dei bambini introducendo gradualmente il pernottamento presso il padre, considerata la loro tenera età.
7) È fatto salvo, in ogni caso, ogni migliore e/o diverso accordo che i genitori dovessero raggiungere nell'esclusivo interesse dei figli. I genitori si impegnano altresì a garantire frequentazioni e visite regolari dei bambini con i nonni e tutte le altre figure parentali.
8) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il sig. si impegna a versare entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla mensilità di settembre 2025, la somma di € 250,00 per
2 ciascun figlio e pertanto l'importo mensile di € 500,00. Il contributo al mantenimento sarà soggetto all'aumento annuale ISTAT a partire da settembre 2026.
9) Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario, le stesse graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno, richiamando sul punto espressamente la regolamentazione contenuta nel
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, noto alle parti. I coniugi, invece, anche in deroga a quanto previsto dal Protocollo relativo alle spese extra mantenimento, concordano che il costo Per_ mensile dell'asilo frequentato dai gemelli ed , comprensivo della mensa venga Per_1 suddiviso al 50% tra i genitori. Parimenti sarà diviso al 50% l'eventuale costo della mensa per la futura scuola primaria nonché la spesa più corposa relativa all'acquisto di scarpe e vestiti per i figli, da effettuarsi stagionalmente, due volte all'anno.
10) Le parti inoltre convengono che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) resti attribuito alla sola sig.ra a decorrere dalla mensilità di settembre 2025 Il sig. si impegna a Pt_2 Pt_1 consegnare alla sig.ra quanto da lui percepito a titolo di A.U.U. fino a quando l'importo Pt_2 non verrà erogato alla moglie, obbligandosi comunque ad effettuare le relative comunicazioni all'INPS a seguito dell'emissione della sentenza di separazione.
11) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto, per sé e per i figli minori, fermo restando che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro la volontà di portare i figli all'estero, indicando altresì luogo, periodo di permanenza e recapiti.
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, pretese economiche né altre richieste da avanzare l'uno nei confronti dell'altra per nessuna ragione, titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale.
13) Le spese del presente procedimento restano a carico del marito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a OT (BS) in data 5.11.2022, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di OT al n. 22, parte I, anno 2022, con il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli ed (entrambi il 2.9.2021). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, fermi gli accordi interni circa la diversa ripartizione delle stesse.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
AN IN GI
DR CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 10679/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MAREGATTI GIUSEPPINA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. MAREGATTI GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“1) Vita separata con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Botticino (BS) Via Benedetto Marcello n. 6, di proprietà del sig. Pt_1
, resta assegnata alla moglie con tutti i beni ivi contenuti, affinché la abiti con i figli minori.
[...]
1 Si conviene invece che il garage, sebbene pertinenza della casa coniugale, possa essere utilizzato da entrambe i coniugi.
3) Il sig. - che in data 7 settembre 2025 si è trasferito presso altra abitazione e che si obbliga Pt_1
a trasferire formalmente la propria residenza entro la data del 30.09.2025 - continuerà a pagare il mutuo che grava la casa coniugale, mentre tutte le utenze e le spese condominiali ordinarie relative all'immobile resteranno ad esclusivo carico della sig.ra Quest'ultima a seguito del Pt_2 cambio di residenza del coniuge provvederà ad intestare a sé i contratti inerenti tutte le utenze domestiche, obbligandosi comunque a restituire al marito quanto da lui eventualmente anticipato per i consumi riferiti al periodo successivo al suo trasferimento, previa esibizione delle relative fatture e/o bollette, nonché a rimborsare le spese condominiali ordinarie, previa esibizione della relativa documentazione.
4) I gemelli ed attualmente di anni 4, vengono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 in modo condiviso, con stabile collocazione presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre permarrà la necessità di scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse.
5) Il padre potrà vedere i figli nelle serate di martedì e giovedì, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, per cenare con loro, prelevandoli alle ore 18,30/19,00 e riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre entro le ore 20,30. Potrà inoltre vedere i figli, a week end alternati, il sabato dalle ore 15,00 fino alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 11,00 alle ore 20,00.
6) I genitori convengono di accordarsi di volta in volta per la permanenza presso l'uno o l'altro in relazione alle festività infrannuali, nel rispetto del criterio dell'alternanza di tal chè - fermo restando che durante le vacanze natalizie e pasquali i figli potranno rimanere con il padre 3 giorni anche consecutivi - il giorno di Natale verrà festeggiato con un genitore e quello di Santo ST con l'altro, invertendo le giornate l'anno successivo. Lo stesso dicasi per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà la possibilità di trascorrere due settimane di vacanze con i figli, anche non consecutive, previo accordo sul periodo con l'altro genitore.
In ogni caso i genitori in relazione alla permanenza notturna presso il padre si impegnano a verificare di volta in volta le condizioni dei bambini introducendo gradualmente il pernottamento presso il padre, considerata la loro tenera età.
7) È fatto salvo, in ogni caso, ogni migliore e/o diverso accordo che i genitori dovessero raggiungere nell'esclusivo interesse dei figli. I genitori si impegnano altresì a garantire frequentazioni e visite regolari dei bambini con i nonni e tutte le altre figure parentali.
8) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, il sig. si impegna a versare entro il Pt_1 giorno 15 di ogni mese a decorrere dalla mensilità di settembre 2025, la somma di € 250,00 per
2 ciascun figlio e pertanto l'importo mensile di € 500,00. Il contributo al mantenimento sarà soggetto all'aumento annuale ISTAT a partire da settembre 2026.
9) Quanto alle spese non comprese nel mantenimento ordinario, le stesse graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno, richiamando sul punto espressamente la regolamentazione contenuta nel
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia, noto alle parti. I coniugi, invece, anche in deroga a quanto previsto dal Protocollo relativo alle spese extra mantenimento, concordano che il costo Per_ mensile dell'asilo frequentato dai gemelli ed , comprensivo della mensa venga Per_1 suddiviso al 50% tra i genitori. Parimenti sarà diviso al 50% l'eventuale costo della mensa per la futura scuola primaria nonché la spesa più corposa relativa all'acquisto di scarpe e vestiti per i figli, da effettuarsi stagionalmente, due volte all'anno.
10) Le parti inoltre convengono che l'Assegno Unico Universale (A.U.U.) resti attribuito alla sola sig.ra a decorrere dalla mensilità di settembre 2025 Il sig. si impegna a Pt_2 Pt_1 consegnare alla sig.ra quanto da lui percepito a titolo di A.U.U. fino a quando l'importo Pt_2 non verrà erogato alla moglie, obbligandosi comunque ad effettuare le relative comunicazioni all'INPS a seguito dell'emissione della sentenza di separazione.
11) I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto, per sé e per i figli minori, fermo restando che ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro la volontà di portare i figli all'estero, indicando altresì luogo, periodo di permanenza e recapiti.
12) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, pretese economiche né altre richieste da avanzare l'uno nei confronti dell'altra per nessuna ragione, titolo o causa derivante dal rapporto matrimoniale.
13) Le spese del presente procedimento restano a carico del marito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a OT (BS) in data 5.11.2022, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di OT al n. 22, parte I, anno 2022, con il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni. Dall'unione sono nati i figli ed (entrambi il 2.9.2021). Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, fermi gli accordi interni circa la diversa ripartizione delle stesse.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
IA RI
4