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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3767 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FABRIS CESARE
e
COMINCIOLI SABRINA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS CESARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Carrè (VI), via Monte Cimone n. 15/A, con arredi e suppellettili, di proprietà del Signor allo stesso come già statuito nella Pt_1 Parte_1
sentenza di separazione.
2) Affidare le due figlie minori e ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso, con residenza e collocazione presso il padre. Le figlie minori staranno con il padre, pertanto, con le stesse modalità già pattuite e con la madre nel resto del tempo. Quindi con il padre e con la madre, le bambine trascorreranno le giornate indicate qui nel prosieguo secondo i seguenti orari:
- con il padre, due fine settimana consecutivi al mese, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica pagina 1 di 4 sera dopo cena alle ore 21.00, quando il padre le riporterà presso l'abitazione materna. Il fine settimana successivo le figlie staranno invece con la madre, ed ancora i due successivi staranno con il padre e così via proseguendo di volta in volta, con l'alternanza di due fine settimana al papà ed uno alla mamma;
- il padre vedrà le bambine ogni settimana il pomeriggio del mercoledì, dalla fine degli impegni scolastici fino alle ore 21.00 quando, dopo la cena, verranno riaccompagnate presso l'abitazione della madre;
- le bambine trascorreranno con la madre il tempo restante;
- le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive se del caso, durante il periodo estivo da collocarsi all'interno della sospensione estiva della scuola, con accordo tra i genitori sui rispettivi periodi da stabilirsi entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno sette giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale con il Capodanno;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di novembre;
- durante le vacanze di Pasqua le figlie trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali il calendario resterà invariato;
- il giorno del compleanno del papà le figlie staranno con lui, quello della mamma staranno con lei e quello del rispettivo compleanno di ogni figlia staranno con entrambi i genitori in orari da concordare, indipendentemente dagli accordi ordinari.
- i genitori potranno in ogni momento accordarsi diversamente per comprovate esigenze lavorative e scolastiche delle figlie, e sempre nell'interesse esclusivo delle minori.
3) A parziale modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione, porsi a carico del signor il pagamento alla signora AB OL della somma mensile di € Parte_1
800,00 quale contributo al mantenimento ordinario delle due figlie (€ 400,00 per figlia), da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre
2024, rivalutabile secondo indici Istat (prima rivalutazione 01.12.2025).
Entrambi i genitori saranno poi tenuti al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per le figlie nella misura del 70% a carico del Sig. e del Parte_1
30% a carico della Signora AB OL, facendo riferimento a quanto precisato nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi dichiarano di conoscere. I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata ai minori.
L'assegno unico spettante per Legge verrà percepito interamente dalla Signora AB OL,
pagina 2 di 4 dichiarando il Sig. di essere d'accordo. Parte_1
4) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Zanè (VI) in data 28/07/2012.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione conclusasi con sentenza passata in giudicato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla collocazione delle stesse presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Carrè (VI), via Monte
Cimone n. 15/A, in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
pagina 3 di 4
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da OL Parte_1
AB in Zanè (VI) il 28/07/2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Zanè (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2012;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3767 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato FABRIS CESARE
e
COMINCIOLI SABRINA, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIS CESARE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Carrè (VI), via Monte Cimone n. 15/A, con arredi e suppellettili, di proprietà del Signor allo stesso come già statuito nella Pt_1 Parte_1
sentenza di separazione.
2) Affidare le due figlie minori e ad entrambi i genitori secondo le modalità Persona_1 Persona_2 dell'affido condiviso, con residenza e collocazione presso il padre. Le figlie minori staranno con il padre, pertanto, con le stesse modalità già pattuite e con la madre nel resto del tempo. Quindi con il padre e con la madre, le bambine trascorreranno le giornate indicate qui nel prosieguo secondo i seguenti orari:
- con il padre, due fine settimana consecutivi al mese, dal venerdì sera alle ore 20.00 fino alla domenica pagina 1 di 4 sera dopo cena alle ore 21.00, quando il padre le riporterà presso l'abitazione materna. Il fine settimana successivo le figlie staranno invece con la madre, ed ancora i due successivi staranno con il padre e così via proseguendo di volta in volta, con l'alternanza di due fine settimana al papà ed uno alla mamma;
- il padre vedrà le bambine ogni settimana il pomeriggio del mercoledì, dalla fine degli impegni scolastici fino alle ore 21.00 quando, dopo la cena, verranno riaccompagnate presso l'abitazione della madre;
- le bambine trascorreranno con la madre il tempo restante;
- le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche consecutive se del caso, durante il periodo estivo da collocarsi all'interno della sospensione estiva della scuola, con accordo tra i genitori sui rispettivi periodi da stabilirsi entro la fine del mese di aprile di ciascun anno;
- durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno sette giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Natale con il Capodanno;
i periodi di spettanza verranno concordati di anno in anno tra i genitori entro il mese di novembre;
- durante le vacanze di Pasqua le figlie trascorreranno con ciascun genitore tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre e con il padre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali il calendario resterà invariato;
- il giorno del compleanno del papà le figlie staranno con lui, quello della mamma staranno con lei e quello del rispettivo compleanno di ogni figlia staranno con entrambi i genitori in orari da concordare, indipendentemente dagli accordi ordinari.
- i genitori potranno in ogni momento accordarsi diversamente per comprovate esigenze lavorative e scolastiche delle figlie, e sempre nell'interesse esclusivo delle minori.
3) A parziale modifica delle statuizioni economiche contenute nella sentenza di separazione, porsi a carico del signor il pagamento alla signora AB OL della somma mensile di € Parte_1
800,00 quale contributo al mantenimento ordinario delle due figlie (€ 400,00 per figlia), da versarsi a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di dicembre
2024, rivalutabile secondo indici Istat (prima rivalutazione 01.12.2025).
Entrambi i genitori saranno poi tenuti al pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative necessarie per le figlie nella misura del 70% a carico del Sig. e del Parte_1
30% a carico della Signora AB OL, facendo riferimento a quanto precisato nel Protocollo del Tribunale di Vicenza che entrambi dichiarano di conoscere. I rimborsi di dette spese verranno effettuati ogni fine mese, con richiesta documentata del pagamento tramite semplice e-mail o messaggio telefonico, con impegno per i genitori a consegnarsi reciprocamente la documentazione fiscale intestata ai minori.
L'assegno unico spettante per Legge verrà percepito interamente dalla Signora AB OL,
pagina 2 di 4 dichiarando il Sig. di essere d'accordo. Parte_1
4) Spese della presente procedura compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Zanè (VI) in data 28/07/2012.
All'esito dell'udienza del 20/03/2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la prima udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione conclusasi con sentenza passata in giudicato e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla collocazione delle stesse presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Carrè (VI), via Monte
Cimone n. 15/A, in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
pagina 3 di 4
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da OL Parte_1
AB in Zanè (VI) il 28/07/2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Zanè (VI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2012;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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