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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 563 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il CP C.F._1
01/11/1969,
e
, nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 18/09/1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MANERA
FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente: 1) La casa di abitazione coniugale di proprietà del padre della sig.ra già destinata ad abitazione famigliare sita in Rosà Via dei Mille, 13 Controparte_2 rimane nella disponibilità esclusiva della stessa dandosi atto che il sig. CP ha già lasciato l'abitazione famigliare e ha trasferito la propria residenza in Marostica
Via Canale portando con sé tutti gli effetti personali e i beni personali, precisando che i rimanenti beni mobili e suppellettili che la corredano rimangono nella proprietà esclusiva della sig.ra che la abiterà unitamente ai figli. 2) Per quanto Controparte_2 riguarda il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente Per_1
(in quanto studente universitario) i genitori concordano che il padre contribuirà al suo mantenimento con il versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento) che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione. 3) Le spese straordinarie: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al
SSN, dentistiche, per le attività ricreative e/o di vacanza nonché per tutte le altre spese ritenute straordinarie così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare verranno sostenute integralmente nella misura del 50% dai genitori. 4) I coniugi concordano che l'autovettura WV Passat targata EL832EU intestata e di proprietà del sig. rimarrà in uso ai figli CP ed il padre continuerà a farsi carico delle spese di gestione ordinaria, compresa l'assicurazione e le manutenzioni. 5) Le parti, a definizione dei rapporti economici patrimoniali derivanti dal matrimonio, ed in particolare relativamente alla definizione del rapporto debito/credito sorto durante il matrimonio e precisamente con riferimento alle somme mutuate dalla sig.ra al sig. stabiliscono Controparte_2 CP
2 quanto segue: a) il signor si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente CP alla sig.ra che accetta i terreni così catastalmente identificati: In Controparte_2 comune di Pianezze foglio 2 m.n. 1495 (relitto stradale) e m.n. 1505 (seminativo arboreo) di are 07 e ca 52 così come meglio risultanti dalla visura catastale che si allega in copia (Doc.04); b) l'atto notarile di cessione gratuita dal sig. alla CP sig.ra dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla sentenza Controparte_2 dichiarativa della separazione personale avanti al notaio di Bassano Persona_2 del Grappa con spese a carico di come per legge;
c) le parti dichiarano Controparte_2 che detta cessione gratuita dei terreni in proprietà del sig. a favore della CP sig.ra viene effettuata nell'ambito della definitiva regolamentazione Controparte_2 dei rapporti economici derivanti dal matrimonio e, in particolare, precisano che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo personale nel loro mantenimento. 7) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione relativa al pregresso rapporto matrimoniale dichiarando di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ROSA' (VI) in data 01/05/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP corrispondere direttamente a maggiorenne ma non autosufficiente, a Persona_3 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche a titolo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra; il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP _2
, uniti in matrimonio in ROSA' (VI) in data 01/05/1998 con atto trascritto al
[...]
n. 10, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSA'
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 563 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nato a [...] il CP C.F._1
01/11/1969,
e
, nata a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 18/09/1968, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato MANERA
FRANCESCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza Voglia dichiarare la separazione personale consensuale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni già indicate nel ricorso e che di seguito si trascrivono integralmente: 1) La casa di abitazione coniugale di proprietà del padre della sig.ra già destinata ad abitazione famigliare sita in Rosà Via dei Mille, 13 Controparte_2 rimane nella disponibilità esclusiva della stessa dandosi atto che il sig. CP ha già lasciato l'abitazione famigliare e ha trasferito la propria residenza in Marostica
Via Canale portando con sé tutti gli effetti personali e i beni personali, precisando che i rimanenti beni mobili e suppellettili che la corredano rimangono nella proprietà esclusiva della sig.ra che la abiterà unitamente ai figli. 2) Per quanto Controparte_2 riguarda il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente Per_1
(in quanto studente universitario) i genitori concordano che il padre contribuirà al suo mantenimento con il versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento) che sarà versata direttamente sul conto corrente del figlio maggiorenne. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat decorso un anno dal deposito della sentenza di separazione. 3) Le spese straordinarie: mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al
SSN, dentistiche, per le attività ricreative e/o di vacanza nonché per tutte le altre spese ritenute straordinarie così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare verranno sostenute integralmente nella misura del 50% dai genitori. 4) I coniugi concordano che l'autovettura WV Passat targata EL832EU intestata e di proprietà del sig. rimarrà in uso ai figli CP ed il padre continuerà a farsi carico delle spese di gestione ordinaria, compresa l'assicurazione e le manutenzioni. 5) Le parti, a definizione dei rapporti economici patrimoniali derivanti dal matrimonio, ed in particolare relativamente alla definizione del rapporto debito/credito sorto durante il matrimonio e precisamente con riferimento alle somme mutuate dalla sig.ra al sig. stabiliscono Controparte_2 CP
2 quanto segue: a) il signor si impegna e si obbliga a cedere gratuitamente CP alla sig.ra che accetta i terreni così catastalmente identificati: In Controparte_2 comune di Pianezze foglio 2 m.n. 1495 (relitto stradale) e m.n. 1505 (seminativo arboreo) di are 07 e ca 52 così come meglio risultanti dalla visura catastale che si allega in copia (Doc.04); b) l'atto notarile di cessione gratuita dal sig. alla CP sig.ra dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla sentenza Controparte_2 dichiarativa della separazione personale avanti al notaio di Bassano Persona_2 del Grappa con spese a carico di come per legge;
c) le parti dichiarano Controparte_2 che detta cessione gratuita dei terreni in proprietà del sig. a favore della CP sig.ra viene effettuata nell'ambito della definitiva regolamentazione Controparte_2 dei rapporti economici derivanti dal matrimonio e, in particolare, precisano che detto accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 6) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di contributo personale nel loro mantenimento. 7) Le parti dichiarano di avere definito ogni altra questione relativa al pregresso rapporto matrimoniale dichiarando di non avere null'altro reciprocamente a pretendere.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in ROSA' (VI) in data 01/05/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 20/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e
3 sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP corrispondere direttamente a maggiorenne ma non autosufficiente, a Persona_3 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 500,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche a titolo di mantenimento l'una nei confronti dell'altra; il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP _2
, uniti in matrimonio in ROSA' (VI) in data 01/05/1998 con atto trascritto al
[...]
n. 10, parte II, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROSA'
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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