Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 2067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo LIno
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2067 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 29.05.2024 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., in data 8.1.2025 da:
in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, (C.F. e P. Iva Parte_1
), con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. NINO P.IVA_1
FILIPPO MORIGGIA, che la rappresenta e difende come da procura speciale apposta in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO in persona del suo legale rapp.te prop-tempore, (C.F.: Controparte_1
- P. Iva: ), in rappresentanza della società P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
(C.F. , con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo p.e.c.
[...] P.IVA_4 dell'Avv. LUISA CARLA BORSANI, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato allegata alla memoria difensiva autorizzata del 16.7.2024,
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexsies, 3° comma, c.p.c. dell'8.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di parte attrice opponete:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, ex art. 615, comma I, c.p.c. concorrendo gravi motivi, l'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto opposto;
in via principale
2. dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'inefficacia, ovvero l'annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 9 maggio 2024, quivi opposto, per difetto di rappresentanza, essendo nulla ex art. 1418, co. I, cod. civ., la procura rilasciata per atto a rogito Notaio del 26.04.2022, Rep. n. 33134 e Racc. n. 22224 Persona_1 da a e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla PA Controparte_1 società all'opposta; Parte_1
in via subordinata
3. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo. Tribunale adito non accolga la domanda principale, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'inefficacia, ovvero l'annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 9 maggio 2024, quivi opposto, per difetto di legittimazione attiva, non avendo dato prova Controparte_1 dell'esistenza della cessione ex art. 58 Tub e, quindi, non avendo dato prova della titolarità del diritto azionato e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società Parte_1
alla società e, per essa, a PA Controparte_1
in via subordinata e alternativa
4. dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'inefficacia, ovvero l'annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 9 maggio 2024, quivi opposto, per difetto di legittimazione attiva, non avendo dato prova dell'inclusione Controparte_1
del credito azionato della cessione ex art. 58 Tub asserita e, quindi, non avendo dato prova della titolarità del diritto azionato, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società alla società e, per essa, a Parte_1 PA Controparte_1
in via ulteriormente subordinata
5. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'ill.mo. Tribunale adito ritenga sussistente sia la rappresentanza processuale e sostanziale, che la cessione a del credito PA azionato, dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'inefficacia, ovvero l'annullamento, dell'atto di precetto notificato in data 9 maggio 2024, quivi opposto, essendo nulla e/o improduttiva di effetti ex art. 1418, co. I, cod. civ., la cessione ex art. 58 Tub intervenuta tra e per i motivi Controparte_3 PA tutti esposti in narrativa, e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società Parte_1 all'opposta;
[...]
in ogni caso
6. accertare e dichiarare l'assenza del diritto di credito vantato da per il PA tramite di fatto vare con l'atto di precetto qui opposto;
Controparte_1
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio come per legge.” nell'interesse della parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
- rigettare tutte le domande formulate da parte opponente, anche in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge, anche del procedimento cautelare.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte in data 29.5.2024, ha Parte_1
evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, formulando PA
opposizione al precetto notificatole in data 9.5.2024 da parte della odierna convenuta e svolgendo contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con tale precetto la convenuta ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di €
606.661,20, derivante dal mancato pagamento delle rate scadute e degli interessi di mora al
23.4.2024, relativi al contratto di mutuo fondiario a rogito del 11.10.2006 del Notaio dott.
di Milano n. 3095 di repertorio e n. 2431 di raccolta. Persona_2
Secondo la somma precettata non sarebbe dovuta in quanto: Parte_1
a) la procura del 20.4.2022 (cfr. doc. 2) rilasciata da a PA Controparte_1
sarebbe viziata poiché non risulta iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui CP_2 all'art. 106 TUB;
b) sussiste difetto di legittimazione attiva di in quanto non risulta PA
documentalmente provata l'esistenza del contratto di cessione del credito sottoscritto in data
19.4.2022, tra ed (cfr. docc. 1-2-4-12-13-14-15 della Controparte_3 PA
opposta) e neppure l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione (docc.
5-6-20-21);
c) invalidità del contratto di cessione dei crediti concluso da ed Controparte_3 [...]
non essendo la cessionaria iscritta nell'albo degli intermediari ex art. 106 TUB. CP_2
Fissata udienza al 23.7.2024 al solo fine di valutare l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo, si è costituita il 16.7.2024 l'opposta quale Controparte_1 rappresentante di chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione del titolo PA
esecutivo non sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Con ordinanza del 30.7.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è stata respinta.
Le parti procedevano nei termini a depositare le rispettive memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. prima dell'udienza del 26.11.2024 fissata per la comparizione delle parti. Parte convenuta ha prodotto con dette memorie ulteriori documenti a sostegno delle proprie difese.
All'udienza di comparizione ha insistito nella richiesta di esibizione ex art. 210 Parte_1
c.p.c. del contratto di cessione del credito attraverso il quale la convenuta sarebbe diventata titolare del credito azionato con il precetto opposto. Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 26.11.2024, ritenuto superfluo l'ordine di esibizione ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 8.1.2025.
Alla udienza del 8.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexsies,
3° comma, c.p.c.
***
L'opposizione nel merito è infondata e va respinta.
A) Con il primo motivo di opposizione, ha dedotto la nullità, ex art. 1418, Parte_1
comma 1, c.c., della procura del 20.4.2022 a rogito Notaio Rep. n. Persona_1
33134 e Racc. n. 22224, che ha rilasciato ad (cfr. PA Controparte_1 doc. 2 fascicolo opposta), in quanto quest'ultima società non risulta iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all' art. 106 TUB.
Secondo la difesa di parte attrice detta procura sarebbe stata stipulata in violazione dell'art. 2, commi 3, lett. c) e 6 della L. 130 del 1999, e pertanto sarebbe nulla e/o inefficace ai sensi dell'art. 1418, co. 1, c.c., conseguentemente non Controparte_1
potrebbe rappresentare la sua mandante nell'azione esecutiva e nel presente giudizio non potendo svolgere l'attività di recupero dei crediti propria del c.d. “master service” poiché non iscritta nell'apposito albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Il motivo è infondato.
La legge 130/1999 (c.d. “legge sulla cartolarizzazione”) delinea un sistema in cui, nelle operazioni di cessione di crediti in blocco (dette anche di “cartolarizzazione dei crediti”) prendono parte più soggetti: innanzitutto vi sono i cedenti (o, in inglese, “originator”), che normalmente sono istituti che esercitano l'attività bancaria, i quali cedono i propri
“pacchetti” di crediti a soggetti all'uopo costituiti, denominati “società veicolo” (o “special pourpose vehicle”), le quali si finanziano mediante l'emissione di titoli destinati alla circolazione. I crediti acquistati devono essere riscossi e lo svolgimento di questa attività viene affidata a soggetti terzi detti, in gergo tecnico, “servicer” o “incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (art. 2, comma 3, lett.
c), l. 130/99).
Le società veicolo devono essere iscritte nell'albo di cui all'art. 4 del provvedimento della
CA d'LI prot. 2149274 del 12.12.2023 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, mentre le società “servicer” debbono essere iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.
L'art. 2, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, stabilisce infatti che “i servizi indicati nel comma 3, lettera c) (riscossione dei crediti ceduti - servicer), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'ambo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti”.
La Circolare della CA d'LI n. 288 del 3.4.2015 Titolo III (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) - Capitolo 1 (Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni) - Sezione VII (Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio) all'art.
5.1 in materia di esternalizzazione prevede infatti che “i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. …. è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso.” Nel caso in esame, risulta l'esistenza di un contratto di servicing con il quale CP_2 proprio nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti in blocco del 19.4.2022 ha
[...]
nominato master servicer, CA Finanziaria Internazionale S.p.A., iscritta nell'ambo ex art. 106 Tub, la quale, ha delegato (esternalizzato) alcune attività, fra quelle non riservate alla stessa dalla legge, ad altro soggetto, vale a dire in Controparte_1 qualità di “special servicer”.
Detta nomina e contestuale sub delega sono espressamente richiamati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove risulta fra l'altro testualmente riportato che
CA Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato “a in qualità di Controparte_1
special servicer (lo " ), lo svolgimento di talune delle attività relative Parte_2
alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria ( PA
n.d.r.), il (CA Finanziaria Internazionale S.p.A., n.d.r.) e lo Special Controparte_4
Servicer ( n.d.r.) in data 19 aprile 2022, ai termini ed alle condizioni Controparte_1
ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al
[...] dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile.” (doc. 1 della CP_4
opposta).
Con la procura del 20.4.2022 (cfr. doc. 2 della opposta), ha nominato PA
, special servicer, così come già delegato da CA Finanziaria Controparte_1
Internazionale S.p.A. nell'ambito del contratto di servicing, sua mandataria per lo svolgimento dell'attività di mera gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione.
La distinzione fra i ruoli di master servicer (ruolo ricoperto nel caso di specie da CA
Finanziaria Internazionale S.p.A.) e special servicer (ricoperto nel caso di specie da
) risulta confermata anche dagli ulteriori documenti prodotti dalla Controparte_1
convenuta opposta quali il prospetto di rating dell'Agenzia Europea Scope Ratings GmbH riferito alle obbligazioni emesse da derivanti dai crediti acquistati da CP_2
(doc. 22, 23) nonchè il comunicato stampa di DBRS Rating Gmbh Controparte_3
del 28.6.2024 e quello del 3.7.2024 (doc. 24a e 24b).
Tanto premesso, è incontestabile che il ruolo e le funzioni ricoperti dalla società
[...] siano qualificabili come attività di “special servicer” o “sub-servicer”, così CP_1 come è incontestabile che il ruolo di “master servicer” sia stato attribuito e svolto dalla società CA Finanziaria Internazionale S.p.A., che, come previsto dalla legge, è iscritta nell'albo delle società di intermediazione finanziaria di cui all'art. 106 TUB (cfr. doc. 11 della opposta).
CA Finanziaria Internazionale S.p.A. aveva dunque la legittima facoltà di delegare le operazioni di riscossione e recupero dei crediti ad ed Controparte_1 CP_2
conseguentemente, ben poteva rilasciare ad la procura del
[...] Controparte_1
20.4.2022 considerati i rapporti fra le tre società così come regolamentati nel contratto di
“servicing” descritto nell'avviso di cessione dei crediti (doc. 1 della opposta).
In ogni caso, la Suprema Corte ha sul punto recentemente affermato che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18.03.2024, n. 7243; conforme 12007/2024), e la giurisprudenza di merito ha largamente Cont sostenuto che anche lo special servicer, quale sub-mandatario della , possa legittimamente svolgere funzioni ed attività di recupero coattivo dei crediti oggetto della cessione in blocco, senza necessariamente essere iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, rimanendo la questione dell'eventuale violazione di legge rilevante solo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza, che è questione estranea all'oggetto del giudizio, ciò anche perché il master servicer resta responsabile dell'attività di riscossione nel suo complesso, con correlato obbligo di controllo e vigilanza sugli special servicers. (Trib. di
Busto Arsizio 16.2.2024; Trib. Catanzaro, 14.2.2024; Trib. Torino, 10.1.2024, Trib.
Siracusa, 15.2.2024).
Non è pertanto configurabile alcuna nullità della procura rilasciata in favore di
[...]
né degli atti da questa compiuti in esecuzione del mandato poiché la CP_1
circostanza che quale sub-servicer non sia iscritta nell'albo di cui Controparte_1 all'art. 106 TUB non inficia la sua legittimazione ad agire.
Il motivo di opposizione è pertanto infondato e deve essere disatteso. B) Con il secondo e terzo motivo di opposizione, la debitrice ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di non essendo stata dimostrata l'esistenza della PA
cessione ex art. 58 TUB tra ed In ogni caso, non PA Controparte_3 sarebbe stata dimostrata neppure l'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti.
Tali motivi di opposizione non risultano fondati alla luce della documentazione che l'opposta ha depositato al fine di assolvere al proprio onere probatorio, è pertanto da confermare il rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di cessione in blocco dei crediti in quanto superflua.
Al riguardo rilevano infatti i seguenti documenti:
- l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Parte II°, n° 45 del 19.4.2022 - della cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, nel quale risultano indicati tutti i riferimenti dell'operazione di cessione nonché i siti web sui quali rinvenire pubblicamente le liste dei crediti ceduti (cfr. doc. 1 della opposta);
- l'elenco dei crediti ceduti con i n.ri identificativi dei singoli rapporti (cfr. doc. 4 della opposta);
- il contratto di mutuo dell'11.10.2006 fra CA SA S.p.A. e (cfr. doc. 5); Parte_1
- la nota di iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia del contratto di mutuo dell'11.10.2006
(cfr. doc. 6);
- l'atto di quietanza 18.9.2008 con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata a mutuo, svincolo di beni, frazionamento ipotecario e proroga/riduzione dell'ammortamento, dal quale, fra l'altro, risulta il subentro nel rapporto contrattuale di
[...]
a CA SA S.p.A. (cfr. doc. 7); Controparte_3
- la lettera di messa in mora 26.4.2024 da parte di con indicazione degli PA
estremi del contratto di cessione del credito del 19.4.2022, degli estremi dei rapporti di mutuo frazionati con i relativi importi (cfr. doc. 8);
- l'atto di precetto, nel quale la creditrice ha riportato i dati relativi alla cessione dei crediti
(contratto del 19.4.2022), alla relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Parte II°, n° 45 del
19.4.2022), nonché la precisa indicazione dei siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni ove reperire i rapporti oggetto di cessione, i riferimenti numerici dei rapporti in essere con ossia, i numeri dei singoli Parte_1 rapporti riferiti ai mutui frazionati n° 61295730; n° 61295731; n° 61295732; n° 61295733; n°
61295734; n° 61295735; e il n. univoco di identificazione del cliente NDG 1589635592000
(cfr. doc. 9 della opposta);
- la copia schermata tratta dal sito internet di indicato nell'avviso di Controparte_3
cessione pubblicato, tramite la quale i debitori possono visionare l'elenco delle posizioni creditorie cedute ed individuare la propria posizione tramite i n. identificativi, nella quale si dà avviso ai debitori anche della possibilità di ricevere conferma dell'avvenuta cessione del proprio credito inviando apposita richiesta scritta all'indirizzo e-mail:
(cfr. doc. 12 opposta); Email_1
- la copia schermata, denominata informativa cessioni, tratta dal sito internet Securititation di banca tramite la quale i debitori possono rinvenire le informazioni relative alla CP_5
cessione dei crediti e tramite la quale si dà avviso ai debitori della possibilità di ricevere conferma dell'avvenuta cessione del proprio credito inviando apposita richiesta scritta all'indirizzo e-mail: (cfr. doc. 13); Email_2
- l'estratto della pagina pag. 607 dell'elenco crediti ceduti riportante i dati identificativi dei crediti azionati e di cui all'atto di precetto opposto, in particolare risultano indicati i n.ri di rapporto alla data di stipulazione n.ri 600061295730, 600061295731, 600061295732
600061295733, 600061295734, 600061295735, indicati anche nell'atto di precetto (cfr. doc.
14);
- la dichiarazione del 31.5.2024 da parte di dell'avvenuta cessione Controparte_3
dei crediti, riportante i n.ri di rapporto sopra indicati (cfr. doc. 15), depositata dalla opposta con la propria memoria 6.11.2024 ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., munita di firma del procuratore di autenticata da notaio (cfr. doc. 25); Controparte_3
- serie di articoli tratti da siti economici che avevano dedicato ampio rilievo sull'intervenuta cessione, articolo del 9.5.2022 (doc. 26); articolo del 4.5.2022 (doc. 27); - articolo 1.9.2022 -
(doc. 28); articolo in data 2.9.2022 (doc. 29);
È dunque evidente, contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente, che l'avviso di cessione costituisce solo uno degli elementi di prova, corroborato da numerosi ulteriori documenti che dimostrano l'infondatezza dell'opposizione proposta. I documenti sopra elencati consentono di ritenere certo che sia l'attuale titolare del credito PA
originariamente facente capo a e prima ancora a CA SA S.p.A. Controparte_3 La convenuta opposta dichiaratasi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù dell'operazione di cessione di crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha adempiuto al proprio onere probatorio di dimostrare l'inclusione del credito per il quale procede fra quelli derivanti dall'operazione di cessione del 19.4.2022
(Cass. civ., Sez. I, 22.2.2022, n. 5857; Cass. civ., Sez. VI, 5.11.2020, n. 24798).
Nel caso di specie, infatti, la riconducibilità degli specifici crediti all'operazione di cessione in blocco non solo emerge dalle caratteristiche del rapporto ceduto, ma è stata, altresì, confermata dall'elenco delle posizioni accessibile attraverso i collegamenti tramite i siti web già indicati in G.U., nonché dal contenuto degli altri documenti sopra elencanti e descritti, in particolare dalla dichiarazione ad hoc rilasciata dalla cedente (cfr. doc. Controparte_3
1, 15 e 25 della opposta).
Il menzionato art. 58 TUB, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami
d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” detta infatti una disciplina
(ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella di diritto comune per la cessione del credito e del contratto (sul punto Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla G.U., cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass. civ., Sez, III, 16 aprile 2021, n.
10200). Alla luce di tali caratteristiche del contemplato istituto di diritto bancario, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277; Cass. civ.,
Sez. III, 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. civ., Sez. III, 29 dicembre 2017).
Particolare importanza ai fini probatori riveste la dichiarazione di avvenuta cessione dei crediti rilasciata dalla banca cedente (cfr. doc. 15 e 25 della opposta). Come infatti sostenuto dalla Corte distrettuale (App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres. Bonaretti, Rel.
Aragno), la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal contratto di mutuo azionato in executivis è stato da lei ceduto alla cessionaria assume valore dirimente tale, addirittura, da “esonerare dall'esame dell'analogia fra le singole caratteristiche richiamate nell'avviso e quelle rivestite dal credito azionato dalla cessionaria…” , in quanto “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria … non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.
A ciò si aggiunga infine la disponibilità del titolo esecutivo in capo alla procedente, non spiegabile in base a motivi diversi dall'intervenuto acquisto del relativo credito (cfr. Cass. n.
10200/2021 che ha precisato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisca “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione).
Risulta pertanto nel caso di specie provato dalla creditrice sia l'esistenza della cessione dei crediti del 19.4.2022 e quindi la titolarità degli stessi in capo a sia PA
l'inclusione dei crediti fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco, l'opposizione va pertanto sul punto respinta.
C)L'opponente ha infine dedotto il difetto di legittimazione attiva della creditrice derivante dalla nullità del contratto di cessione ex art. 58 TUB, non essendo la cessionaria -
[...]
- iscritta nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, quindi CP_2
secondo la tesi della opponente non legittimata alla stipula del contratto di cessione dei crediti in blocco, costituendo il negozio posto in essere un'attività di intermediazione finanziaria alla stessa preclusa dal disposto dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 2.4.2015, n. 53, recante norme in materia di intermediari finanziari.
L'opponente fonda la propria tesi sul D.M. n° 53/2015 erroneamente parificando l'acquisto di crediti a titolo oneroso all'attività di concessione di finanziamento con conseguente obbligo per il cessionario di iscrizione all'albo degli intermediari ex art. 106 TUB.
Il motivo di opposizione non è fondato.
Occorre osservare che l'art. 3 della L. 30 aprile 1999, n. 130, che disciplina le cessioni a titolo oneroso in blocco di crediti, prevede quale unico requisito per le società cessionarie quello di avere “per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti”. Tali tipologie di società sono tenute ad iscriversi nell'apposito elenco tenuto dalla CA
d'LI, adempimento svolto da come risulta documentalmente provato PA
(cfr. doc. 16 della opposta), mentre non sussiste alcun obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari ex art 106 TUB, non effettuando dette società veicolo attività di “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”, attività che viene, appunto, affidata a banche, ovvero ad intermediari finanziari.
È provato che sia una - una società PA Parte_3 veicolo, iscritta nell'apposito elenco tenuto presso la CA d'LI (cfr. doc. 16 della opposta), avente per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti, tra i quali anche quelli derivanti da finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari cedenti;
pertanto il contratto di cessione dei crediti in blocco del 19.4.2022 fra e PA
è stato validamente posto in essere, non costituendo tale negozio Controparte_3
giuridico una operazione di finanziamento vietata ad ai sensi del DM n. PA
53/2015.
Anche a volere prescindere da tale rilevante circostanza, che conferma la validità del contratto di cessione intercorso fra ed occorre in PA Controparte_3
ogni caso osservare che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex 363-bis c.p.c proposto dal Tribunale di Brindisi che le aveva chiesto di
“pronunciarsi sulla validità o meno del contratto di cessione, stipulato con soggetto non iscritto al registro ex art. 106 del testo unico bancario, alla luce della normativa antiriciclaggio di fonte interna e comunitaria, così come del generale principio di trasparenza”. La S.C. ha in tale occasione evidenziato che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ex legge 130/1999, l'attività di recupero del credito da parte di un soggetto non iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B., non incide sulla legittimità dell'azione esecutiva da quest'ultimo intrapresa alla stregua dell'incarico ricevuto dal titolare del credito e l'omessa iscrizione nel medesimo albo potrà rilevare sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. (Cass. civ., Decreto n. 13749 del
17.5.2024; che rinvia alle pronunce di Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18.03.2024, n. 7243 e
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 20.2.2024, n. 4427). L'ordinanza di rimessione del Tribunale di
Brindisi concerneva proprio la portata e l'ambito dell'art. 106 TUB - D.lgs. n. 385 del 1993, ed era finalizzata ad interrogare la S.C. sull'applicabilità di tale disposizione alle operazioni di cartolarizzazione (cessione in blocco di crediti) e, in caso affermativo, sulle conseguenze che ne potessero derivare;
in particolare, veniva posto il quesito se tali conseguenze si lasciassero apprezzare esclusivamente sul piano amministrativo, relativo alla vigilanza sugli intermediari finanziari, o se le stesse dovessero operare anche sul piano civilistico, determinando la nullità del negozio, o dei negozi, di cessione. Nel caso sottoposto al vaglio della S.C. erano avvenute Cont tre successive cessioni dei crediti a tre soggetti cessionari ( ), tutti non iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB. Nel testo del decreto la S.C. ha al riguardo osservato che quando “vi sono plurime cessioni del medesimo credito ipotecario, nondimeno nessun cessionario ha elargito alcun servizio di finanziamento nei confronti dei mutuatari, essendosi, ciascuno, limitato ad acquisire la titolarità del credito per procedere al suo incasso, direttamente o a mezzo di una diversa società mandataria.”, occorre infatti distinguere “la semplice operazione di cessione del credito dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.”, conseguentemente “non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità derivata” (Cass. Decreto n. 13749 del 17.5.2024 - nella parte motiva).
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L'opposizione va, in definitiva, integralmente rigettata, con accertamento del diritto di di intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti di sulla PA Parte_1
base del precetto notificato il 9.5.2024.
- Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri ministeriali previsti dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M.
147/2022 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale aventi valore superiore ad €
600.000,00 fino a € 1.000.000,00, nei valori medi con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva e nei valori minimi in riferimento a quella decisoria, senza liquidazione di compensi per la fase istruttoria, attesa la natura interamente documentale della controversia.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa rigettata o assorbita, così dispone: 1) RIGETTA L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto, ACCERTA il diritto dell'opposta, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sulla base Parte_1 dell'atto di precetto notificato il 9.5.2024
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore alla Parte_1
refusione in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in complessivi €
11.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed I.v.a. (se non recuperabile in base al regime fiscale della parte vittoriosa).
Sentenza ope legis esecutiva nei capi di condanna.
Busto Arsizio, il 5.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Ballarini