Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 22/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 648del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 11.12.2024 e vertente
TRA
OR AN, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Iadisernia e Lucia Anita Vacca, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO
ISERNIA, rappresentato e difeso dall'avv. FASULO GAETANO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 03.12.2019, la Sig.ra CO NA adiva il Tribunale di Isernia per chiedere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n° 133/19 dell'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, notificata in data 7.11.2019, con la quale si ingiungeva il pagamento dell'importo complessivo di € 1.848,05 per la violazione
2.10.2019, ed in particolare:
-art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, D.L. n. 510/96, conv. con L. n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 183/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 44/2012 -
Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione;
art. 21, comma 1, L. n. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n.
297/2002 Comunicazione di cessazione;
-art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 297/2002 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b), L. n. 183/2010 – Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario;
- art. 39, comma 1, D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008 -
Istituzione e tenuta del LUL (all. 2).
Si costituiva l'Ispettorato del lavoro, chiedendo il rigetto del ricorso in particolare sulla qualificazione contrattuale del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, rapporto che è emerso dalle dichiarazioni rese dalla dipendente ZA AR durante l'accesso ispettivo.
La causa veniva, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale della Sig.ra ZA AR;
parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalle altre prove testimoniali richieste, non avendo depositato nel termine fissato dal giudice la prova della regolare citazione del teste CO NC all'udienza fissata per la sua escussione. terminata la quale la causa è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024 per la discussione, con la concessione di un termine per note.
***
2. In primo luogo, è opportuno premettere che è principio ormai consolidato quello secondo il quale l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi della L. n. 689/81 non configura un'impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla P.A. ed all'opponente, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prima deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa, anche in relazione ad un suo diverso fondamento, mentre il secondo è tenuto a dimostrare la loro inefficacia o l'inesistenza di cause modificative od estintive di tali fatti (Cass.
9.7.1999 n. 7179, cfr. pure Cass.
18.5.2001, n. 6813, Cass.
8.6.2000 n. 7844, Cass. 22.6.1995 n. 7048, Cass. 13.3.1996 n.
2085). In sostanza, la cognizione del giudice si estende, nell'ambito delle deduzioni delle parti, all'esame del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, per stabilire se sia fondata o meno.
Sul piano metodologico, preme rilevare, quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che se è vero che i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che ai sensi degli art. 2699-2700
c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014).
Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso.
3. Tanto premesso, ritiene il giudicante che l'Ispettorato del lavoro abbia fornito prova sufficiente della sussistenza delle contestate violazioni.
-Nel caso di specie, gli ispettori, al momento del primo accesso ispettivo, hanno visto – e verbalizzato che la Sig.ra AR prestasse attività in qualità di barista al bancone, e― fosse intenta a servire da sola la clientela del bar.
In quella sede, la lavoratrice ha testualmente dichiarato agli ispettori: "Lavoro dal lunedì al venerdì, 6 ore al giorno dalle 7:00 alle 13:00 oppure dalle 17:00 alle 22:30 circa. E' la mia titolare la sig.ra NA CO a dirmi ogni settimana l'orario di lavoro da svolgere, quindi o la mattina o il pomeriggio. Svolgo mansioni di barista e insieme a me lavora la mia titolare lei è sempre presente con me al lavoro (...) Il mio datore di lavoro mi dice che devo fare. Se devo assentarmi per motivi miei devo chiedere alla CO visto che lei è la mia titolare. Percepisco all'incirca 500 euro al mese (...) ogni mattina, quando svolgo il servizio di mattina, pulisco il bar insieme alla mia titolare e poi mi occupo di servire i clienti al tavolo""(...)svolgo mansioni di barista (...) pulisco il bar (..) e poi mi occupo di servire i clienti al tavolo ed al banco. Per tutto ciò che riguarda la parte amministrativa e gestione fornitori se ne occupa la mia titolare. (...) Non so dire che tipo di contratto di lavoro ho (...) ricordo di aver firmato il contratto quando ho iniziato a lavorare ma come già detto non ricordo di che contratto si tratta, inoltre, so che la sig.ra
CO NA deve essere sempre presente quando lavoro. La sig.ra CO NA non ha dovuto né deve insegnarmi il lavoro che faccio visto che ho già esperienza in merito però so che da contratto deve stare con me, essere sempre presente. Non ho mai sentito parlare di tutor, piano formativo individuale o registri relativi al tirocinio. Il tirocinio mi è completamente sconosciuto, so di essere dipendente a tutti gli effetti
(..)". In questa dichiarazione, la sig.ra AR ZA ha affermato non solo di non aver mai svolto attività formativa, ma addirittura non fa mai menzione del sig. CO NC, che avrebbe dovuto essere il suo tutor, avendo la stessa lavoratrice nel corso dell'accesso ispettivo ha dichiarato “(...) insieme a me lavora la mia titolare. Lei è sempre presente con me al lavoro. Il sabato e la domenica sono i miei giorni di riposo. Il sabato io non vengo a lavorare anche perché so che c'è il fratello della titolare a darle una mano (..)".
Le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale dalla stessa Sig.ra AR sono reputate non attendibili: la stessa non ha confermato la dichiarazione rilasciata ai due
Ispettori del Lavoro e, ancorché abbia dichiarato davanti al Giudice di non ricordare il contenuto della dichiarazione perché resa agli ispettori in data 17/7/2018, essendo passato molto tempo, ha, poi, ricordato chiaramente che quanto riferito agli ispettori era avvenuto mentre era “sotto pressione ed in ansia perché dovevo rispondere e avevo anche le persone da servire”.
In proposito, si aderisce alla giurisprudenza che reputa che le dichiarazioni rese in sede ispettiva si connotino per una maggiore attendibilità in sede processuale, stante la maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati, giacché "si tratta di informazioni rese nel momento in cui non emergevano ancora estremi sanzionatori... si tratta perciò di dichiarazioni di elevata affidabilità perché assunte a breve distanza dei fatti a seguito di verifica della presenza dei soggetti esaminati presso i locali aziendali" (cfr. Trib. Genova, sez. I civ., 28/11/2013); - "le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero" (cfr. Trib.
Milano, sez. lav., 14/04/2009 n. 1625). "I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato come, ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Non può ritenersi affetta da vizi la motivazione che si fondi sugli elementi istruttori ritenuti più attendibili ed idonei a risolvere la controversia" (Corte
d'Appello Perugia, Sez. lavoro, Sentenza, 13/06/2022, n. 104). Da ultimo, anche la Corte di Appello di Campobasso, nella sent. 79/2020, ha valutato maggiormente attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori quando le stese siano connotate per essere estremamente dettagliate su elementi per poter configurare il rapporto di lavoro subordinato.
Del resto, anche la dichiarazione resa agli ispettori dalla ricorrente CO NA risulta coerente e concordante su aspetti determinanti e caratterizzanti il lavoro subordinato della sig.ra AR, mancando ogni riferimento al ruolo di tutor del sig. NC CO;
anzi, la CO riteneva erroneamente che tale compito di tutor fosse stato affidato a lei, e che potesse giustificare le direttive che impartiva alla lavoratrice, comportandosi quale mero datore di lavoro senza la presenza del sig. CO NC a svolgere le funzioni di formatore ("Lavoro presso questo bar insieme alla mia dipendente ZA AR- All'occorrenza viene anche mio fratello CO NC ad aiutarmi (...) Insieme a lei di solito ci lavoro sempre io (...) all'inizio del tirocinio, invece, io le dicevo quello che doveva fare anche se il suo lavoro di barista lo sapeva già svolgere (...) sono stata consigliata dal mio consulente il dott. Fuschino di effettuare questo tipo di contratto ma come si svolga materialmente il tirocinio non lo so (...). Al riguardo, appare opportuno anche far riferimento a quanto chiarito dalla circolare n.
8/18 dell'Ispettorato Nazionale che, nel dettare i criteri per il disconoscimento del tirocinio formativo, indicava tra le ipotesi di violazione della normativa regionale in materia di tirocinio il caso di "tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell'unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito".
Nel caso di specie, è stato provato che la lavoratrice AR svolgesse in autonomia le funzioni proprie di una lavoratrice subordinata con mansioni di cameriera banconista, e che non ci sia stata alcuna effettiva attività di formazione.
Dunque, il ricorso deve essere rigettato.
-4. Le spese di causa che nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione sono regolate secondo la ordinaria disciplina del processo civile (cfr. Cass. 18.7.2000 n. 9446,
Cass. 3027/93, Cass. 4212/92 e altre) e possono liquidarsi anche di ufficio (cfr. Cass. 21.4.1990 n. 3346; conforme Cass. 6333/85) - seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
condanna CO NA a rifondere all'Ispettorato territoriale del lavoro di
Campobasso-Isernia le spese di causa, liquidate in euro 800,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Isernia, il 17.12.2024 all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
127 ter c.p.c.
La Giudice
Elvira Puleio