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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1144/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3129/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249006495036000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria in data 7 aprile 2025, inoltrata telematicamente alla segreteria di questa Corte in data 7 maggio 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 09420249006495036/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa al mancato pagamento della complessiva somma di € 249,64 ricevuta il 12 febbraio 2025 tramite posta raccomandata per il mancato pagamento della seguente cartella di pagamento: - Cartella di pagamento n. 09420110004595150000 notificata il 20.02.2014 per omesso versamento di Diritto annuale Camera di Commercio annualità 2008.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento-atto impositivo,
l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione per mancata allegazione della prodromica cartella richiamata nell'atto impugnato, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiarava di aver provveduto al discarico del credito stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto impositivo stante la riscossione mediante ruolo in ordine ai diritti camerali, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla durata decennale e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026, alla quale parte ricorrente nulla opponeva alla compensazione delle spese, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Sez.
5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 ; N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01).
Ne consegue che risulta infondata la controdeduzione della Camera di Commercio in ordine alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'unico atto interruttivo risulta la cartella di pagamento, la cui notifica risale al 20.02.2014, con conseguente maturazione del termine di prescrizione in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento.
In difetto di prova da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione dell'avvenuto discarico del credito e annullamento dell'atto impugnato, e stante la resistenza dell'ente impositore, il ricorso deve essere accolto.
Nulla opponendo parte ricorrente si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 09420249006495036/000, che per l'effetto dichiara nulla. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Reggio Calabria, il 10 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3129/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Domenica Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249006495036000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Camera di Commercio di
Reggio Calabria in data 7 aprile 2025, inoltrata telematicamente alla segreteria di questa Corte in data 7 maggio 2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 09420249006495036/000 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa al mancato pagamento della complessiva somma di € 249,64 ricevuta il 12 febbraio 2025 tramite posta raccomandata per il mancato pagamento della seguente cartella di pagamento: - Cartella di pagamento n. 09420110004595150000 notificata il 20.02.2014 per omesso versamento di Diritto annuale Camera di Commercio annualità 2008.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento-atto impositivo,
l'intervenuta prescrizione, il difetto di motivazione per mancata allegazione della prodromica cartella richiamata nell'atto impugnato, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e chiedeva annullarsi l'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che dichiarava di aver provveduto al discarico del credito stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal ricorrente, e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio che controdeduceva l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dell'atto impositivo stante la riscossione mediante ruolo in ordine ai diritti camerali, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dalla durata decennale e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026, alla quale parte ricorrente nulla opponeva alla compensazione delle spese, la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. Sez.
5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 ; N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01).
Ne consegue che risulta infondata la controdeduzione della Camera di Commercio in ordine alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'unico atto interruttivo risulta la cartella di pagamento, la cui notifica risale al 20.02.2014, con conseguente maturazione del termine di prescrizione in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento.
In difetto di prova da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione dell'avvenuto discarico del credito e annullamento dell'atto impugnato, e stante la resistenza dell'ente impositore, il ricorso deve essere accolto.
Nulla opponendo parte ricorrente si dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione Nona, in composizione monocratica, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n. 09420249006495036/000, che per l'effetto dichiara nulla. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Reggio Calabria, il 10 febbraio 2026