Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1144
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della prodromica cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di prova dell'avvenuta notifica della cartella da parte dell'agente di riscossione, l'intimazione di pagamento è nulla.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, poiché la notifica della cartella di pagamento risale a un periodo antecedente alla maturazione del termine di prescrizione rispetto alla notifica dell'intimazione.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione nulla per omessa notifica della cartella prodromica, assorbendo così le ulteriori doglianze relative alla motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1144
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1144
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo