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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 84 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da: in persona del legale rappresentante, con Parte_1
sede in US ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giorgio Virginio Murino, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
in persona del Controparte_1
straordinario e legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata in CP_2 CP_3
Selargius, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Diana per procura speciale in atti appellata-appellante incidentale
e contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_4
dell'avv. Francesco Cixì, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti appellato
e contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo Controparte_5
studio dell'avv. Mauro Pretti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellato
e contro in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_6
Bologna ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
e contro
RAPPRESENTANZA Controparte_7 CP_8
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed ivi elettivamente
[...]
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Andrea Ivan Bullo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
e contro
in persona del procuratore speciale e rappresentante generale Controparte_9
per l'Italia dott.ssa elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio Controparte_10
dell'avv. Andrea Ivan Bullo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2
Cagliari, contrariis reiectis in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 46/2024, pubblicata il 05.02.2024 e notificata nel domicilio digitale in data 06.02.2024, del Tribunale di US, in persona del Giudice Giada Rutili, nell'ambito del giudizio N.RG
336/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto
In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività della denuncia della di US ai sensi e per gli effetti di Pt_3
cui all'art. 1669 primo comma cc, in quanto fatta oltre un anno dalla scoperta.
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione proposta dalla committente di US ai Pt_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 secondo comma cc, in quanto esperito oltre un anno dalla denuncia.
Nel merito
Rigettare la domanda formulata dalla Committente in quanto infondata, o in subordine determinare l'entità del danno richiesto sulle risultanze della perizia della causa di merito e dell'ATP così come redatta dal CTU.
Accertata l'iniquità delle spese legali liquidate alle parti, si chiede la revoca o la loro rideterminazione in quanto ingiuste.
Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.
Contr Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis. quanto all'appello principale, nel merito
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla società in quanto Parte_1
totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
quanto all'appello incidentale, nel merito
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 46/2024 nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nell'opera pubblica successivamente alla conclusione del procedimento per A.T.P.;
- porre quindi i predetti danni interamente a carico dell'appellante principale e quindi condannare quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di € 102.423,80 oltre IVA e CP_11
rivalutazione e interessi ex art. 1284 4° comma cc. dalla data di presentazione della domanda di merito (15.7.2016) al saldo ovvero di quella somma maggiore o minore che risultasse comunque dovuta;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia CP_4
In via preliminare - Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Società Parte_1
- Con vittoria di spese ed onorari
Nel merito
- Rigettare l'avverso gravame ed ogni avversa domanda
- Con vittoria di spese ed onorari
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita voglia: Controparte_5
In via principale, accertato quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare – previa declaratoria dell'inesistenza di un rapporto contrattuale appellante/appellato, nonché dell'intervenuta
CP_ prescrizione in favore dell'ing. – la totale inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
con rigetto dello stesso - in relazione ai motivi I e II, nonché alla Parte_2
condanna alle spese del primo grado del giudizio – in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della la Corte d'Appello di Cagliari voglia rigettare l'appello proposto CP_6
dalla confermando la sentenza del Tribunale di US con Parte_2
vittoria di onorari e competenze di questo grado del giudizio.
Nell'interesse di : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così Controparte_7
giudicare:
- in principalità, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività ratione temporis della garanzia assicurativa azionata dall'ing. nei confronti di CP_4 Controparte_12
per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente,
[...]
respingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, fermo restando in ogni contraria non creduta ipotesi, il limite del massimale disponibile al netto dell'eventuale franchigia pattuita;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Nell'interesse dei voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: CP_9
- in principalità, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa portata dal certificato DU702685141, ai sensi degli artt. 26, co.2 e 28, lett. p) ed r) della CGA, per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente respingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, fermo restando in ogni contraria non creduta ipotesi, il limite del massimale disponibile al netto dell'eventuale franchigia pattuita;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2016 la di US convenne in giudizio, davanti al Pt_3
Tribunale di US, la in proprio e quale capogruppo Parte_2
mandataria della e C.E.I.F. società cooperativa, esponendo Parte_4
quanto segue:
- con contratto di appalto stipulato in data 13.12.2007 aveva affidato alla Parte_2
Parte
in proprio e in qualità di impresa capogruppo dell' l'incarico di realizzare
[...]
una struttura edilizia da adibire a residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) nel Comune di Ussassai,
Località Gennarcu, per un importo complessivo contrattuale di € 1.690.136,90, al netto dell'I.V.A.;
- al termine dell'opera, con attestazione del 05.12.2012, i lavori di costruzione in oggetto erano stati certificati come collaudabili, con riserva da parte dell'Amministrazione di provvedere agli adempimenti di competenza;
- con nota pervenuta alla Committente in data 15.4.2013, il Direttore dei Lavori, Ing. , CP_5
aveva comunicato di aver rilevato difetti sui prospetti dell'edificio, consistenti in vistosi distacchi di intonaco;
- con lettera raccomandata del 16.4.2013 aveva convocato la e il Parte_2
CP_ direttore dei lavori ing. per un sopralluogo, svoltosi in data 23.4.2013, all'esito del quale l'appaltatrice, pur rilevando la presenza di difetti, aveva dichiarato essere incerte le cause delle riscontate anomalie e la loro attribuibilità ai lavori da lei svolti;
- in data 9.1.2014, quindi, aveva presentato, davanti al Tribunale di US, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nei confronti finalizzato ad ottenere Parte_2
l'accertamento dello stato dell'immobile nonché la verifica della natura e cause dei difetti emersi, come da segnalazione del DL;
- all'esito dell'ATP, il ctu aveva rilevato diverse criticità sull'organismo edilizio, consistenti nella presenza sulla parte esterna dell'edificio di consistenti e diffusi distacchi dell'intonaco e della pittura su tutte le facciate, oltre a fessurazioni e distacchi delle cornici delle aperture esterne e sfogliamento di tegole e crepe sul giunto di dilatazione della struttura, nonché tracce di umidità in quasi tutti gli ambienti interni, con rigonfiamento del placcaggio in mattonelle delle pareti verticali dei bagni;
il consulente aveva evidenziato che le problematiche riscontrate erano da ricondursi ad una serie di concause, tra le quali i materiali utilizzati e la non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati.
Alla luce delle risultanze della ATP, l'attrice, deducendo la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1669 c.c., ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, pari ai costi necessari per l'eliminazione di vizi accertati in sede di ATP e quelli relativi all'aggravamento degli stessi, verificatosi successivamente all'accertamento tecnico;
in via subordinata invocò la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c.
La società convenuta, costituitasi, in via preliminare e pregiudiziale eccepì la tardività della denuncia, in quanto fatta oltre un anno dalla scoperta dei vizi ai sensi dell'art. 1669, primo comma, cc., assumendo che con la nota del 16 aprile 2013 la committente aveva, di fatto, già rilevato la sussistenza di gravi difetti dell'opera; eccepì comunque la prescrizione annuale, in quanto nel caso concreto l'accertamento effettuato tramite l'ATP era irrilevante quanto all'interruzione della prescrizione, atteso che la piena e perfetta conoscenza da parte della committente dei vizi e relative cause è stata ben anteriore alla data di deposito – luglio 2015 -della perizia del ctu in fase di ATP.
Nel merito, contestò la sussistenza di ogni propria responsabilità, assumendo la presenza di diverse criticità di carattere progettuale, come rilevato anche dal c.t.u.; chiese, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa del RUP, ing. , e del DL, CP_4
ing. , al fine di essere da costoro tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei CP_5
danni.
Il RUP ing. , costituitosi, in via preliminare, eccepì la nullità della chiamata di terzo CP_4
effettuata dalla società appaltatrice, non essendo state indicate in termini chiari e puntuali le ragioni per cui il RUP avrebbe dovuto rispondere a garanzia dell'appaltatrice; nel merito, sostenne di essere tenuto a rispondere del proprio operato solo nei confronti dell'Amministrazione, l'unica rispetto alla quale sussisteva un rapporto di servizio ed organico e l'unica che poteva contestare una responsabilità amministrativa e contabile.
Il D.L. ing. , costituitosi, eccepì, a propria volta, e per le medesime ragioni Controparte_5
esposte dall'ing. la nullità della propria chiamata in causa, come effettuata dalla società CP_4
appaltatrice; eccepì, altresì, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa azione di danno nei propri confronti, tanto ai sensi dell'art. 1667 c.c. che dell'art. 1669 c.c., e sostenne, comunque,
Part l'infondatezza della chiamata in manleva operata dalla società
Chiese, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice la quale, costituitasi, propose a propria volta le Controparte_6
CP_ eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione già sollevate dalla convenuta e dal , chiese il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, comunque, dedusse che la garanzia professionale poteva operare solo nei limiti di polizza.
Con ordinanza del 10.6.2018 il giudice dispose che la procedesse all'integrazione dei Parte_2
CP_ propri atti di chiamata di terzo nei confronti del DL, ing. , e del RUP, ing. ritenuti nulli CP_4
per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4.
CP_ L'ing. si costituì in causa richiamando le precedenti difese, ad eccezione dell'eccezione di nullità della chiamata in causa.
Part L'ing. invece, eccepì nuovamente la nullità dell'atto di chiamata in garanzia della società CP_4
anche dopo la sua rinnovazione, deducendo che la stessa si era limitata a riportare integralmente il contenuto del primo atto di chiamata in causa, senza integrare alcun elemento quanto alla responsabilità del RUP. Chiese l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Si costituì in giudizio la , Controparte_12
rilevando l'inoperatività della garanzia prestata dalla Compagnia con decorrenza dall'ottobre 2018,
Part e, comunque, la prescrizione di ogni pretesa della società ei confronti del CP_4
Nel giudizio intervennero gli deducendo di aver assunto il rischio del Controparte_9
certificato DU702685 141 della , e proponendo le medesime difese. CP_12 Istruita la causa con produzioni documentali, acquisizione dell'ATP e consulenza tecnica, con sentenza n. 46/2024 il Tribunale di US, ritenuto anzitutto che la fattispecie rientrava nella previsione di cui all'art. 1669 c.c., rigettò le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla società convenuta.
Ripercorsa la cronologia degli eventi, ed in particolare la relazione redatta in data 10.6.2013 dal
CP_ D.L. ing. , su incarico della committente, volta ad accertare sussistenza e causa dei vizi, il primo giudice rilevò che, contrariamente agli assunti della convenuta, non poteva ritenersi che la committente avesse avuto una perfetta e completa conoscenza dei vizi dell'opera e delle relative cause fin dalla predetta relazione, con la quale il D.L. aveva fatto riferimento a diversi fattori, tutti possibili cause dei vizi riscontrati, ossia la qualità dei materiali, l'esecuzione non a regola d'arte,
l'esposizione alle intemperie senza adeguata protezione del cantiere.
Secondo il primo giudice, il D.L. con la predetta relazione del 10.6.2013, aveva effettuato una ricostruzione del tutto generica ed approssimativa del nesso eziologico, nella quale rientrava ogni possibile attività posta in essere dall'appaltatrice, dall'approvvigionamento dei materiali alla custodia del cantiere, senza indicare alcuna verifica peculiare operata né una valutazione più specifica sul possibile dissesto;
inoltre, anche con riferimento ai vizi, la descrizione era alquanto generica, senza indicare nel dettaglio quegli specifici difetti che erano poi emersi in corso di causa.
Il primo giudice, dunque, valutò detta relazione come assolutamente riduttiva e generica sia sotto il profilo della descrizione dei difetti dell'opera che sotto quello della determinazione dei profili causali;
anche nel ricorso per ATP si riscontrava la medesima genericità di contestazioni, in quanto proposto sulla base di quella stessa relazione del DL del giugno 2013. Tra l'altro, la stessa società
Part con nota del maggio 2013, aveva declinato ogni responsabilità, ritenendo che in difetto di accertamenti tecnici e specifici sui vizi e le loro cause, da effettuarsi in contraddittorio delle parti, non le si potesse addebitare alcuna responsabilità.
Pertanto, solo con il deposito della relazione del c.t.u. tutti i predetti profili erano emersi in maniera
Part chiara o con verosimile certezza, cosicché solo a quella data la aveva potuto, con verosimile ragionevolezza, ritenere sussistente nesso causale tra difetto e opera posta in essere dall'appaltatrice, configurando una domanda di garanzia ex art. 1669 c.c. Part Ciò posto, quanto alla domanda di manleva avanzata dalla società nei confronti del RUP ing.
CP_ e del D.L. ing. , il giudice osservò che la società convenuta non aveva proceduto alla CP_4
integrazione dell'atto di chiamata in causa, giacché non aveva precisato alcunché sui titoli di responsabilità e sulle ragioni della garanzia che costoro avrebbero dovuto prestare all'appaltatrice;
Part quindi, doveva ritenersi che la convenuta società non avesse proceduto all'integrazione disposta
CP_ e gli atti di chiamata in causa nei confronti di e nulli perché violativi del disposto dell'art. CP_4
163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Peraltro, solo il nel costituirsi in giudizio dopo detta rinnovazione, aveva nuovamente CP_4
CP_ eccepito la nullità della chiamata, mentre l'ing. non aveva riproposto detta eccezione nelle sue conclusioni, che doveva, quindi, ritenersi abbandonata.
In ogni caso, il giudice osservò che sia il RUP che il DL erano soggetti incaricati dalla committente
Parte
e come tali legati da ragioni di servizio e d'ufficio (RUP) ovvero per contratto professionale
(DL) solo a quest'ultima, con conseguente insussistenza di un vincolo contrattuale rispetto
Part all'appaltatrice che, conseguentemente, non poteva invocare alcuna posizione di garanzia in manleva nei loro confronti.
Part Conseguentemente, atteso che le domande proposte dalla società nei confronti del e del CP_4
CP_
erano nulle, ovvero comunque infondate, veniva meno anche il presupposto della chiamata in garanzia delle rispettive società assicuratrici.
Nel merito, avuto riguardo agli esiti del procedimento per ATP e della CTU espletata in corso di causa, con le quali era stata accertata, quale concausa dei difetti, una esecuzione non a regola d'arte degli intonaci e l'utilizzo di materiali difformi dalle indicazioni contrattuali e non idonei, il primo giudice ritenne accertata la responsabilità della appaltatrice, con condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 320.805,24 oltre Iva;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento danni per l'aggravamento dei vizi, sul rilievo che detto aggravamento era intervenuto a fronte di un totale abbandono della struttura da parte della proprietà, che invece ben avrebbe potuto e dovuto intervenire per evitare il peggioramento di una situazione critica, ma comunque sanabile.
Condannò, pertanto, la al pagamento del detto importo in favore Parte_2 Contr Contr della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di (già e poi , oltre alle spese Pt_3
processuali in favore dell'attrice e di tutti i chiamati in causa in applicazione del principio di causalità.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui Parte_2
hanno resistito tutti gli appellati;
la Regionale Sanitaria Liquidatoria ha proposto CP_1 CP_13
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato le eccezioni di decadenza e prescrizione deducendo che il primo giudice aveva considerato, al fine di individuare il momento di una scoperta piena e consapevole dei vizi e delle relative cause, la sola relazione del D.L. del 10.6.2013, ritenendola generica, senza peraltro tenere alcun conto della successiva perizia del 29.11.2013,
CP_ redatta dal medesimo D.L. ing. per conto della committente, neppure menzionata;
perizia che non era affatto generica o riduttiva, giacché con la stessa erano stati indicati, con precisione, i difetti, con tanto di corredo fotografico, ed individuate le relative cause.
Secondo l'appellante, quindi, doveva ritenersi provato che il tecnico della attrice fin dal novembre
2013 la avesse informata della sussistenza e causa dei vizi, con conseguente onere di denuncia entro un anno da tale data, invece inutilmente decorso.
Per lo stesso ordine di argomentazioni, doveva altresì ritenersi maturata la prescrizione annuale.
Le censure sono fondate.
La questione costituente il punto nodale della controversia attiene alla individuazione del momento in cui la committente avesse raggiunto, con sufficiente grado di certezza, la conoscenza dei vizi, la consapevolezza delle relative cause e loro imputabilità alla appaltatrice;
accertamento che deve essere effettuato non già sulla base di criteri di presunzione o verosimiglianza, quanto invece sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie.
In materia, la Suprema Corte ha da tempo affermato che “il ricorso ad un accertamento tecnico non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza perché compete solo al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire dapprima una loro consapevole denunzia e poi una non azzardata iniziativa giudiziale, anche in epoca precedente alla consulenza, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito;
in altri termini, la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all'appaltatore ed è compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale”
(Cass. 22822/14).
La Suprema Corte ha riaffermato detto principio anche di recente, osservando che “qualora il problema riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1669 si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 - Rv.
655682 - 01), potendo il suddetto termine comunque decorrere quando si tratti di un problema, appunto, di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini” (Cass.
19343/22).
E dunque, secondo le pronunce della Suprema Corte, non può ritenersi affermato il principio che solo l'accertamento tecnico individui il momento della scoperta del vizio, giacché tale approdo interpretativo si porrebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma e consentirebbe la sostanziale vanificazione della previsione di decadenza anche nei casi in cui sia palese l'anteriorità della scoperta.
Al contrario, la Suprema Corte da tempo ha osservato che, qualora il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta (cfr. Cass. 8187/2000; Cass, 10579/12); in applicazione dei richiamati principi, dunque, occorre esaminare e valutare tutti gli elementi istruttori in atti, al fine di stabilire se solo l'indagine tecnica officiosa potesse consentire la percezione della gravità dei difetti e la loro derivazione causale da un difetto della costruzione, ovvero se la conoscenza fosse già stata raggiunta con un grado apprezzabile di certezza tecnica in una data anteriore.
Invero, secondo la Corte “l'applicazione di un automatismo – quello tra espletamento di un accertamento tecnico e conoscenza effettiva e completa del vizio (e quindi decorrenza del termine per la denuncia) - .. non trova invece usbergo alcuno nel percorso nomofilattico di questa Corte. Si deve invece ribadire che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denuncia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati – nell'esistenza e nell'eziologia – anche in assenza o prima di detto accertamento” (Cass. 19343/22).
Nel caso in esame il primo giudice ha così ricostruito la vicenda:
CP_
- con nota del 15.4.2013 il D.L. ing. aveva comunicato alla committente di aver casualmente rilevato “sui prospetti dell'edificio consistenti distacchi di intonaco”;
- con nota del 16.4.2013 la di US aveva convocato l'impresa appaltatrice e il D.L. per Pt_3
CP_ un sopralluogo, per constatare in contraddittorio i vizi rilevati dall'ing. ; sopralluogo che era stato effettuato il 23.4.2013;
- con lettera del 27.5.2013 l'impresa appaltatrice “in riscontro alle richieste di intervento della
Part
”, effettuate dalla committente con lettera del 2.5.2013, aveva rilevato che il sopralluogo del
23.4.2013 aveva consentito solo una constatazione delle condizioni dell'involucro esterno dell'edificio e delle pareti interne, ma non anche di individuarne le cause, per cui appariva opportuna e doverosa una approfondita ricerca sulle cause, affidandone la lettura a tecnici esperti del settore, anche in contraddittorio;
- con nota del 6.6.2013, quindi, la a seguito della predetta risposta dell'appaltatrice, aveva Pt_3
CP_ CP_ chiesto al D.L. ing. di redigere una relazione, che l'ing. aveva redatto in data 10.6.2013, rilevando che in sede di sopralluogo del 23.4.2013 era stata accertata l'effettiva sussistenza dei vizi che, alla luce delle attuali risultanze “potrebbero essere stati provocati: dall'uso di materiali in non buone condizioni;
o stoccati in modo non adeguato;
o da lavorazioni non eseguite con la dovuta diligenza;
o non idoneamente protette dagli agenti atmosferici”.
Ebbene, come correttamente censurato dall'appellante, l'esame del primo giudice era stato parziale, giacché non era stata neppure menzionata la ulteriore e successiva relazione tecnica redatta dal D.L. in data 29.11.2013, certamente molto più dettagliata quanto a vizi e cause e loro imputabilità alla appaltatrice;
infatti, con detta relazione, corredata da numerose immagini fotografiche dei luoghi,
CP_ l'ing. aveva indicato i difetti dell'edificio – presenza di consistenti e diffusi distacchi degli intonaci su tutte le pareti esterne, con specificazione che “dall'osservazione di alcune sue porzioni si rileva la non adesione dello stesso al supporto sottostante, sia in laterizio che in calcestruzzo”, nonché la presenza all'interno dell'edificio di rilevanti fenomeni di umidità e infiltrazioni meteoriche, evidenziando altresì la “corrispondenza tra i distacchi degli intonaci e le infiltrazioni di umidità”.
CP_ Con la medesima relazione tecnica del 29.11.2013 il D.L. ing. aveva quindi esposto che “le acque meteoriche, non più intercettate dalla barriera fisica del “sistema intonaco/pittura”, penetrano all'interno dell'intercapedine delle murature in laterizio (quando eseguite col sistema “a cassetta”) o le imbibiscono (quando realizzate con elementi termoisolanti tipo “poroton”), provocando i fenomeni sopra descritti”.
Quanto alle cause della descritta situazione, diffusa su tutti i livelli del fabbricato, il D.L. aveva sviluppato le seguenti ipotesi, ossia l'utilizzo di materiali difettosi o non in buone condizioni, lo stoccaggio degli stessi in modo non adeguato o in ambiti non idonei, lavorazioni non continuamente eseguite con la necessaria diligenza, o non idoneamente protette dagli agenti atmosferici. In ogni ipotesi, con detta relazione era stato evidenziato che “risulta evidente l'esclusiva responsabilità dell'impresa in merito ai vizi di cui trattasi”, ed erano stati anche indicati analiticamente gli interventi di riparazione e di ripristino ed i relativi costi, quantificati con elencazione delle relative categorie di lavori in complessivi € 300.000,00.
Avuto riguardo alla predetta perizia, dunque, si ritiene che alla data del 29.11.2013 la committente avesse già conseguito, con sufficiente grado di consapevolezza, la scoperta dei difetti, l'entità e gravità degli stessi, nonché la loro imputabilità all'impresa appaltatrice, oltre alla indicazione della quantificazione della pretesa risarcitoria.
Parte Di conseguenza, a tacere del fatto che già con lettera del 2.5.2013, all'esito del sopralluogo, la aveva richiesto alla di porre in essere gli interventi di ripristino, certamente Parte_2 nel caso concreto non era necessario attendere l'esito del richiesto ATP per avere una conoscenza sufficientemente completa dei vizi e della relativa responsabilità; ed invero, che alla data del ricorso per ATP la avesse scoperto vizi e relative cause si trae proprio dal contenuto di detto ricorso, Pt_3
nel quale era stato fatto riferimento agli esiti della citata perizia del 29.11.2013, agli allegati A e B della stessa, nonché avvalorati dalle fotografie, ed affermato che “risulta innegabile la responsabilità dell'impresa in ordine ai vizi manifestatisi sull'immobile in Parte_2
oggetto”.
L'ATP, quindi, era stato espressamente richiesto non tanto per accertare la presenza di vizi, anzi già
Parte pienamente rilevati, tanto che la aveva dedotto che la società costruttrice aveva “consegnato all'azienda scrivente un immobile edificato in difformità alle regole dell'arte e con violazione della diligenza professionale”, quanto piuttosto “stante la modificabilità dei luoghi, stante l'urgenza degli interventi da apportare e considerata, altresì, la rilevanza economica dei danni come approssimativamente quantificati .. anche ai fini della futura determinazione dei danni risarcibili
… così da poter compiutamente dimostrare nell'instaurando giudizi di merito la piena responsabilità contrattuale e/o per responsabilità extracontrattuale di parte resistente”.
Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il termine per la denuncia decorreva dal 29.11.2013, e non poteva essere ulteriormente postergato all'esito degli
Parte approfondimenti tecnici, richiesti dalla più per precostituirsi una prova, da far valere nel giudizio di merito, che per scoprire la presenza di vizi e loro cause.
Ne consegue che alla data dell'instaurazione del presente giudizio – 14.7.2016 – il termine annuale per la denuncia era ampiamente decorso;
in ogni caso, qualora di volesse qualificare la richiesta di attuare i necessari interventi di ripristino del 2.5.2013, ovvero lo stesso ricorso per ATP del
9.1.2014, come denuncia, alla data della notifica dell'atto di citazione – luglio 2016 – in assenza di atti interruttivi, era ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria nei confronti della restando assorbite le ulteriori censure proposte e l'appello Parte_2
incidentale formulato dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria;
appello comunque tardivo atteso che detta appellata non si è costituita venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello, come prescritto a pena di decadenza secondo il combinato disposto di cui agli artt. 343 e 347 c.p.c.
L'accoglimento delle predette eccezioni è assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte, salvo quella formulata con riferimento alla liquidazione delle spese processuali in favore delle altri parti appellate, ossia i chiamati in causa e le compagnie assicuratrici;
al riguardo, l'appellante ha
Contr sostenuto che la chiamata in causa del direttore dei lavori e del “non poteva sicuramente essere del tutto inappropriata stante le responsabilità accertate dalla ATP” e che, ad ogni buon conto, la liquidazione delle spese in favore delle compagnie assicuratrici “appare profondamente ingiusta”.
La censura è inammissibile, in quanto formulata in termini del tutto generici, atteso che non si confronta in alcun modo con la pronuncia del giudice di nullità della chiamata in causa del e CP_4
CP_ di infondatezza di quella del , stante la assenza di un rapporto contrattuale, e quindi di garanzia, tra questi e la società appaltatrice. Pronunce che, in mancanza di specifica censura, sono anche da ritenersi in giudicato e che giustificano la condanna della convenuta in primo grado, odierna appellante, alle spese nei loro confronti, nonché, in applicazione del principio di causalità, anche nei
CP_ confronti delle società assicuratrici, chiamate in causa dai predetti chiamati e . CP_4
Contr Conclusivamente, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di deve essere condannata alle spese dei due gradi in favore della per effetto della Parte_2
soccombenza; spese che si liquidano secondo lo scaglione di valore entro euro 520.000 e con applicazione dei valori tariffari minimi, attesa la non particolare complessità della questione trattata.
Per contro, avuto riguardo alla inammissibilità del motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese processuali, la deve essere condannata alle spese anche Parte_2
del presente grado nei confronti degli altri appellati;
spese che si liquidano secondo lo scaglione di valore da euro 5.200 a euro 26.000, atteso che l'appello nei loro confronti attiene solo alla condanna alle spese processuali, liquidate in primo grado nell'importo di € 11.200,00, e secondo il valore minimo, attesa la modestia della questione trattata.
Da ultimo, le spese di ATP e di CTU vanno poste a carico della Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 46/24 del Tribunale di US, che nel resto conferma:
Contr
1. Rigetta la domanda proposta dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di nei confronti della Parte_2
Contr
2. Condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado in € Parte_2
11.230,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato in appello, spese generali ed accessori di legge;
Contr pone le spese di ATP e di CTU a carico della Liquidatoria di Controparte_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore degli altri appellati, Parte_2
delle spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 84 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da: in persona del legale rappresentante, con Parte_1
sede in US ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Giorgio Virginio Murino, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
in persona del Controparte_1
straordinario e legale rappresentante dott. elettivamente domiciliata in CP_2 CP_3
Selargius, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Diana per procura speciale in atti appellata-appellante incidentale
e contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio CP_4
dell'avv. Francesco Cixì, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti appellato
e contro
, residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo Controparte_5
studio dell'avv. Mauro Pretti, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado appellato
e contro in persona del legale rappresentante, con sede legale in Controparte_6
Bologna ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
e contro
RAPPRESENTANZA Controparte_7 CP_8
, in persona del legale rappresentante, con sede in Milano ed ivi elettivamente
[...]
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Andrea Ivan Bullo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata
e contro
in persona del procuratore speciale e rappresentante generale Controparte_9
per l'Italia dott.ssa elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio Controparte_10
dell'avv. Andrea Ivan Bullo, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti appellata la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_2
Cagliari, contrariis reiectis in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 46/2024, pubblicata il 05.02.2024 e notificata nel domicilio digitale in data 06.02.2024, del Tribunale di US, in persona del Giudice Giada Rutili, nell'ambito del giudizio N.RG
336/2016, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto
In via preliminare Accertare e dichiarare la tardività della denuncia della di US ai sensi e per gli effetti di Pt_3
cui all'art. 1669 primo comma cc, in quanto fatta oltre un anno dalla scoperta.
Accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione proposta dalla committente di US ai Pt_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 secondo comma cc, in quanto esperito oltre un anno dalla denuncia.
Nel merito
Rigettare la domanda formulata dalla Committente in quanto infondata, o in subordine determinare l'entità del danno richiesto sulle risultanze della perizia della causa di merito e dell'ATP così come redatta dal CTU.
Accertata l'iniquità delle spese legali liquidate alle parti, si chiede la revoca o la loro rideterminazione in quanto ingiuste.
Con vittoria di spese diritti ed onorari relativi ai due gradi di giudizio.
Contr Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis. quanto all'appello principale, nel merito
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla società in quanto Parte_1
totalmente infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
quanto all'appello incidentale, nel merito
- riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 46/2024 nella parte in cui il Tribunale non ha accolto la domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nell'opera pubblica successivamente alla conclusione del procedimento per A.T.P.;
- porre quindi i predetti danni interamente a carico dell'appellante principale e quindi condannare quest'ultimo al pagamento in favore della della somma di € 102.423,80 oltre IVA e CP_11
rivalutazione e interessi ex art. 1284 4° comma cc. dalla data di presentazione della domanda di merito (15.7.2016) al saldo ovvero di quella somma maggiore o minore che risultasse comunque dovuta;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia CP_4
In via preliminare - Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Società Parte_1
- Con vittoria di spese ed onorari
Nel merito
- Rigettare l'avverso gravame ed ogni avversa domanda
- Con vittoria di spese ed onorari
Nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita voglia: Controparte_5
In via principale, accertato quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare – previa declaratoria dell'inesistenza di un rapporto contrattuale appellante/appellato, nonché dell'intervenuta
CP_ prescrizione in favore dell'ing. – la totale inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
con rigetto dello stesso - in relazione ai motivi I e II, nonché alla Parte_2
condanna alle spese del primo grado del giudizio – in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in espositiva.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nell'interesse della la Corte d'Appello di Cagliari voglia rigettare l'appello proposto CP_6
dalla confermando la sentenza del Tribunale di US con Parte_2
vittoria di onorari e competenze di questo grado del giudizio.
Nell'interesse di : voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così Controparte_7
giudicare:
- in principalità, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività ratione temporis della garanzia assicurativa azionata dall'ing. nei confronti di CP_4 Controparte_12
per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente,
[...]
respingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, fermo restando in ogni contraria non creduta ipotesi, il limite del massimale disponibile al netto dell'eventuale franchigia pattuita;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Nell'interesse dei voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: CP_9
- in principalità, rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza ex adverso impugnata;
- in via di mero subordine, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa portata dal certificato DU702685141, ai sensi degli artt. 26, co.2 e 28, lett. p) ed r) della CGA, per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente respingere qualunque domanda proposta nei suoi confronti, fermo restando in ogni contraria non creduta ipotesi, il limite del massimale disponibile al netto dell'eventuale franchigia pattuita;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.7.2016 la di US convenne in giudizio, davanti al Pt_3
Tribunale di US, la in proprio e quale capogruppo Parte_2
mandataria della e C.E.I.F. società cooperativa, esponendo Parte_4
quanto segue:
- con contratto di appalto stipulato in data 13.12.2007 aveva affidato alla Parte_2
Parte
in proprio e in qualità di impresa capogruppo dell' l'incarico di realizzare
[...]
una struttura edilizia da adibire a residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) nel Comune di Ussassai,
Località Gennarcu, per un importo complessivo contrattuale di € 1.690.136,90, al netto dell'I.V.A.;
- al termine dell'opera, con attestazione del 05.12.2012, i lavori di costruzione in oggetto erano stati certificati come collaudabili, con riserva da parte dell'Amministrazione di provvedere agli adempimenti di competenza;
- con nota pervenuta alla Committente in data 15.4.2013, il Direttore dei Lavori, Ing. , CP_5
aveva comunicato di aver rilevato difetti sui prospetti dell'edificio, consistenti in vistosi distacchi di intonaco;
- con lettera raccomandata del 16.4.2013 aveva convocato la e il Parte_2
CP_ direttore dei lavori ing. per un sopralluogo, svoltosi in data 23.4.2013, all'esito del quale l'appaltatrice, pur rilevando la presenza di difetti, aveva dichiarato essere incerte le cause delle riscontate anomalie e la loro attribuibilità ai lavori da lei svolti;
- in data 9.1.2014, quindi, aveva presentato, davanti al Tribunale di US, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. nei confronti finalizzato ad ottenere Parte_2
l'accertamento dello stato dell'immobile nonché la verifica della natura e cause dei difetti emersi, come da segnalazione del DL;
- all'esito dell'ATP, il ctu aveva rilevato diverse criticità sull'organismo edilizio, consistenti nella presenza sulla parte esterna dell'edificio di consistenti e diffusi distacchi dell'intonaco e della pittura su tutte le facciate, oltre a fessurazioni e distacchi delle cornici delle aperture esterne e sfogliamento di tegole e crepe sul giunto di dilatazione della struttura, nonché tracce di umidità in quasi tutti gli ambienti interni, con rigonfiamento del placcaggio in mattonelle delle pareti verticali dei bagni;
il consulente aveva evidenziato che le problematiche riscontrate erano da ricondursi ad una serie di concause, tra le quali i materiali utilizzati e la non perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati.
Alla luce delle risultanze della ATP, l'attrice, deducendo la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1669 c.c., ne chiese la condanna al risarcimento dei danni, pari ai costi necessari per l'eliminazione di vizi accertati in sede di ATP e quelli relativi all'aggravamento degli stessi, verificatosi successivamente all'accertamento tecnico;
in via subordinata invocò la responsabilità della convenuta ex art. 2043 c.c.
La società convenuta, costituitasi, in via preliminare e pregiudiziale eccepì la tardività della denuncia, in quanto fatta oltre un anno dalla scoperta dei vizi ai sensi dell'art. 1669, primo comma, cc., assumendo che con la nota del 16 aprile 2013 la committente aveva, di fatto, già rilevato la sussistenza di gravi difetti dell'opera; eccepì comunque la prescrizione annuale, in quanto nel caso concreto l'accertamento effettuato tramite l'ATP era irrilevante quanto all'interruzione della prescrizione, atteso che la piena e perfetta conoscenza da parte della committente dei vizi e relative cause è stata ben anteriore alla data di deposito – luglio 2015 -della perizia del ctu in fase di ATP.
Nel merito, contestò la sussistenza di ogni propria responsabilità, assumendo la presenza di diverse criticità di carattere progettuale, come rilevato anche dal c.t.u.; chiese, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa del RUP, ing. , e del DL, CP_4
ing. , al fine di essere da costoro tenuta indenne in caso di condanna al risarcimento dei CP_5
danni.
Il RUP ing. , costituitosi, in via preliminare, eccepì la nullità della chiamata di terzo CP_4
effettuata dalla società appaltatrice, non essendo state indicate in termini chiari e puntuali le ragioni per cui il RUP avrebbe dovuto rispondere a garanzia dell'appaltatrice; nel merito, sostenne di essere tenuto a rispondere del proprio operato solo nei confronti dell'Amministrazione, l'unica rispetto alla quale sussisteva un rapporto di servizio ed organico e l'unica che poteva contestare una responsabilità amministrativa e contabile.
Il D.L. ing. , costituitosi, eccepì, a propria volta, e per le medesime ragioni Controparte_5
esposte dall'ing. la nullità della propria chiamata in causa, come effettuata dalla società CP_4
appaltatrice; eccepì, altresì, l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa azione di danno nei propri confronti, tanto ai sensi dell'art. 1667 c.c. che dell'art. 1669 c.c., e sostenne, comunque,
Part l'infondatezza della chiamata in manleva operata dalla società
Chiese, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice la quale, costituitasi, propose a propria volta le Controparte_6
CP_ eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione già sollevate dalla convenuta e dal , chiese il rigetto della domanda formulata dall'attrice e, comunque, dedusse che la garanzia professionale poteva operare solo nei limiti di polizza.
Con ordinanza del 10.6.2018 il giudice dispose che la procedesse all'integrazione dei Parte_2
CP_ propri atti di chiamata di terzo nei confronti del DL, ing. , e del RUP, ing. ritenuti nulli CP_4
per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4.
CP_ L'ing. si costituì in causa richiamando le precedenti difese, ad eccezione dell'eccezione di nullità della chiamata in causa.
Part L'ing. invece, eccepì nuovamente la nullità dell'atto di chiamata in garanzia della società CP_4
anche dopo la sua rinnovazione, deducendo che la stessa si era limitata a riportare integralmente il contenuto del primo atto di chiamata in causa, senza integrare alcun elemento quanto alla responsabilità del RUP. Chiese l'autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice.
Si costituì in giudizio la , Controparte_12
rilevando l'inoperatività della garanzia prestata dalla Compagnia con decorrenza dall'ottobre 2018,
Part e, comunque, la prescrizione di ogni pretesa della società ei confronti del CP_4
Nel giudizio intervennero gli deducendo di aver assunto il rischio del Controparte_9
certificato DU702685 141 della , e proponendo le medesime difese. CP_12 Istruita la causa con produzioni documentali, acquisizione dell'ATP e consulenza tecnica, con sentenza n. 46/2024 il Tribunale di US, ritenuto anzitutto che la fattispecie rientrava nella previsione di cui all'art. 1669 c.c., rigettò le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalla società convenuta.
Ripercorsa la cronologia degli eventi, ed in particolare la relazione redatta in data 10.6.2013 dal
CP_ D.L. ing. , su incarico della committente, volta ad accertare sussistenza e causa dei vizi, il primo giudice rilevò che, contrariamente agli assunti della convenuta, non poteva ritenersi che la committente avesse avuto una perfetta e completa conoscenza dei vizi dell'opera e delle relative cause fin dalla predetta relazione, con la quale il D.L. aveva fatto riferimento a diversi fattori, tutti possibili cause dei vizi riscontrati, ossia la qualità dei materiali, l'esecuzione non a regola d'arte,
l'esposizione alle intemperie senza adeguata protezione del cantiere.
Secondo il primo giudice, il D.L. con la predetta relazione del 10.6.2013, aveva effettuato una ricostruzione del tutto generica ed approssimativa del nesso eziologico, nella quale rientrava ogni possibile attività posta in essere dall'appaltatrice, dall'approvvigionamento dei materiali alla custodia del cantiere, senza indicare alcuna verifica peculiare operata né una valutazione più specifica sul possibile dissesto;
inoltre, anche con riferimento ai vizi, la descrizione era alquanto generica, senza indicare nel dettaglio quegli specifici difetti che erano poi emersi in corso di causa.
Il primo giudice, dunque, valutò detta relazione come assolutamente riduttiva e generica sia sotto il profilo della descrizione dei difetti dell'opera che sotto quello della determinazione dei profili causali;
anche nel ricorso per ATP si riscontrava la medesima genericità di contestazioni, in quanto proposto sulla base di quella stessa relazione del DL del giugno 2013. Tra l'altro, la stessa società
Part con nota del maggio 2013, aveva declinato ogni responsabilità, ritenendo che in difetto di accertamenti tecnici e specifici sui vizi e le loro cause, da effettuarsi in contraddittorio delle parti, non le si potesse addebitare alcuna responsabilità.
Pertanto, solo con il deposito della relazione del c.t.u. tutti i predetti profili erano emersi in maniera
Part chiara o con verosimile certezza, cosicché solo a quella data la aveva potuto, con verosimile ragionevolezza, ritenere sussistente nesso causale tra difetto e opera posta in essere dall'appaltatrice, configurando una domanda di garanzia ex art. 1669 c.c. Part Ciò posto, quanto alla domanda di manleva avanzata dalla società nei confronti del RUP ing.
CP_ e del D.L. ing. , il giudice osservò che la società convenuta non aveva proceduto alla CP_4
integrazione dell'atto di chiamata in causa, giacché non aveva precisato alcunché sui titoli di responsabilità e sulle ragioni della garanzia che costoro avrebbero dovuto prestare all'appaltatrice;
Part quindi, doveva ritenersi che la convenuta società non avesse proceduto all'integrazione disposta
CP_ e gli atti di chiamata in causa nei confronti di e nulli perché violativi del disposto dell'art. CP_4
163, comma 3, n. 4, c.p.c.
Peraltro, solo il nel costituirsi in giudizio dopo detta rinnovazione, aveva nuovamente CP_4
CP_ eccepito la nullità della chiamata, mentre l'ing. non aveva riproposto detta eccezione nelle sue conclusioni, che doveva, quindi, ritenersi abbandonata.
In ogni caso, il giudice osservò che sia il RUP che il DL erano soggetti incaricati dalla committente
Parte
e come tali legati da ragioni di servizio e d'ufficio (RUP) ovvero per contratto professionale
(DL) solo a quest'ultima, con conseguente insussistenza di un vincolo contrattuale rispetto
Part all'appaltatrice che, conseguentemente, non poteva invocare alcuna posizione di garanzia in manleva nei loro confronti.
Part Conseguentemente, atteso che le domande proposte dalla società nei confronti del e del CP_4
CP_
erano nulle, ovvero comunque infondate, veniva meno anche il presupposto della chiamata in garanzia delle rispettive società assicuratrici.
Nel merito, avuto riguardo agli esiti del procedimento per ATP e della CTU espletata in corso di causa, con le quali era stata accertata, quale concausa dei difetti, una esecuzione non a regola d'arte degli intonaci e l'utilizzo di materiali difformi dalle indicazioni contrattuali e non idonei, il primo giudice ritenne accertata la responsabilità della appaltatrice, con condanna della stessa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 320.805,24 oltre Iva;
rigettò, invece, la domanda di risarcimento danni per l'aggravamento dei vizi, sul rilievo che detto aggravamento era intervenuto a fronte di un totale abbandono della struttura da parte della proprietà, che invece ben avrebbe potuto e dovuto intervenire per evitare il peggioramento di una situazione critica, ma comunque sanabile.
Condannò, pertanto, la al pagamento del detto importo in favore Parte_2 Contr Contr della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di (già e poi , oltre alle spese Pt_3
processuali in favore dell'attrice e di tutti i chiamati in causa in applicazione del principio di causalità.
Avverso la predetta decisione la ha proposto appello, cui Parte_2
hanno resistito tutti gli appellati;
la Regionale Sanitaria Liquidatoria ha proposto CP_1 CP_13
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato le eccezioni di decadenza e prescrizione deducendo che il primo giudice aveva considerato, al fine di individuare il momento di una scoperta piena e consapevole dei vizi e delle relative cause, la sola relazione del D.L. del 10.6.2013, ritenendola generica, senza peraltro tenere alcun conto della successiva perizia del 29.11.2013,
CP_ redatta dal medesimo D.L. ing. per conto della committente, neppure menzionata;
perizia che non era affatto generica o riduttiva, giacché con la stessa erano stati indicati, con precisione, i difetti, con tanto di corredo fotografico, ed individuate le relative cause.
Secondo l'appellante, quindi, doveva ritenersi provato che il tecnico della attrice fin dal novembre
2013 la avesse informata della sussistenza e causa dei vizi, con conseguente onere di denuncia entro un anno da tale data, invece inutilmente decorso.
Per lo stesso ordine di argomentazioni, doveva altresì ritenersi maturata la prescrizione annuale.
Le censure sono fondate.
La questione costituente il punto nodale della controversia attiene alla individuazione del momento in cui la committente avesse raggiunto, con sufficiente grado di certezza, la conoscenza dei vizi, la consapevolezza delle relative cause e loro imputabilità alla appaltatrice;
accertamento che deve essere effettuato non già sulla base di criteri di presunzione o verosimiglianza, quanto invece sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie.
In materia, la Suprema Corte ha da tempo affermato che “il ricorso ad un accertamento tecnico non può giovare al danneggiato quale strumento per essere rimesso in termini quando dell'entità e delle cause dei vizi avesse già avuta idonea conoscenza perché compete solo al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse stata tale da consentire dapprima una loro consapevole denunzia e poi una non azzardata iniziativa giudiziale, anche in epoca precedente alla consulenza, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito;
in altri termini, la prova del momento in cui tale conoscenza sia stata acquisita può desumersi indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal deposito di essa, da pregresse manifestazioni esteriori già note al committente e da questi segnalate all'appaltatore ed è compito del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un conforto peritale”
(Cass. 22822/14).
La Suprema Corte ha riaffermato detto principio anche di recente, osservando che “qualora il problema riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1669 si presenti come di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso del termine per la denuncia non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 27693 del 29/10/2019 - Rv.
655682 - 01), potendo il suddetto termine comunque decorrere quando si tratti di un problema, appunto, di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini” (Cass.
19343/22).
E dunque, secondo le pronunce della Suprema Corte, non può ritenersi affermato il principio che solo l'accertamento tecnico individui il momento della scoperta del vizio, giacché tale approdo interpretativo si porrebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma e consentirebbe la sostanziale vanificazione della previsione di decadenza anche nei casi in cui sia palese l'anteriorità della scoperta.
Al contrario, la Suprema Corte da tempo ha osservato che, qualora il convenuto eccepisca la decadenza dall'azione per intempestività della denuncia, costituisce onere dell'attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l'anno dalla scoperta (cfr. Cass. 8187/2000; Cass, 10579/12); in applicazione dei richiamati principi, dunque, occorre esaminare e valutare tutti gli elementi istruttori in atti, al fine di stabilire se solo l'indagine tecnica officiosa potesse consentire la percezione della gravità dei difetti e la loro derivazione causale da un difetto della costruzione, ovvero se la conoscenza fosse già stata raggiunta con un grado apprezzabile di certezza tecnica in una data anteriore.
Invero, secondo la Corte “l'applicazione di un automatismo – quello tra espletamento di un accertamento tecnico e conoscenza effettiva e completa del vizio (e quindi decorrenza del termine per la denuncia) - .. non trova invece usbergo alcuno nel percorso nomofilattico di questa Corte. Si deve invece ribadire che per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non necessita, ai fini della denuncia, il previo espletamento di un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi presentino caratteri tali da poter essere individuati – nell'esistenza e nell'eziologia – anche in assenza o prima di detto accertamento” (Cass. 19343/22).
Nel caso in esame il primo giudice ha così ricostruito la vicenda:
CP_
- con nota del 15.4.2013 il D.L. ing. aveva comunicato alla committente di aver casualmente rilevato “sui prospetti dell'edificio consistenti distacchi di intonaco”;
- con nota del 16.4.2013 la di US aveva convocato l'impresa appaltatrice e il D.L. per Pt_3
CP_ un sopralluogo, per constatare in contraddittorio i vizi rilevati dall'ing. ; sopralluogo che era stato effettuato il 23.4.2013;
- con lettera del 27.5.2013 l'impresa appaltatrice “in riscontro alle richieste di intervento della
Part
”, effettuate dalla committente con lettera del 2.5.2013, aveva rilevato che il sopralluogo del
23.4.2013 aveva consentito solo una constatazione delle condizioni dell'involucro esterno dell'edificio e delle pareti interne, ma non anche di individuarne le cause, per cui appariva opportuna e doverosa una approfondita ricerca sulle cause, affidandone la lettura a tecnici esperti del settore, anche in contraddittorio;
- con nota del 6.6.2013, quindi, la a seguito della predetta risposta dell'appaltatrice, aveva Pt_3
CP_ CP_ chiesto al D.L. ing. di redigere una relazione, che l'ing. aveva redatto in data 10.6.2013, rilevando che in sede di sopralluogo del 23.4.2013 era stata accertata l'effettiva sussistenza dei vizi che, alla luce delle attuali risultanze “potrebbero essere stati provocati: dall'uso di materiali in non buone condizioni;
o stoccati in modo non adeguato;
o da lavorazioni non eseguite con la dovuta diligenza;
o non idoneamente protette dagli agenti atmosferici”.
Ebbene, come correttamente censurato dall'appellante, l'esame del primo giudice era stato parziale, giacché non era stata neppure menzionata la ulteriore e successiva relazione tecnica redatta dal D.L. in data 29.11.2013, certamente molto più dettagliata quanto a vizi e cause e loro imputabilità alla appaltatrice;
infatti, con detta relazione, corredata da numerose immagini fotografiche dei luoghi,
CP_ l'ing. aveva indicato i difetti dell'edificio – presenza di consistenti e diffusi distacchi degli intonaci su tutte le pareti esterne, con specificazione che “dall'osservazione di alcune sue porzioni si rileva la non adesione dello stesso al supporto sottostante, sia in laterizio che in calcestruzzo”, nonché la presenza all'interno dell'edificio di rilevanti fenomeni di umidità e infiltrazioni meteoriche, evidenziando altresì la “corrispondenza tra i distacchi degli intonaci e le infiltrazioni di umidità”.
CP_ Con la medesima relazione tecnica del 29.11.2013 il D.L. ing. aveva quindi esposto che “le acque meteoriche, non più intercettate dalla barriera fisica del “sistema intonaco/pittura”, penetrano all'interno dell'intercapedine delle murature in laterizio (quando eseguite col sistema “a cassetta”) o le imbibiscono (quando realizzate con elementi termoisolanti tipo “poroton”), provocando i fenomeni sopra descritti”.
Quanto alle cause della descritta situazione, diffusa su tutti i livelli del fabbricato, il D.L. aveva sviluppato le seguenti ipotesi, ossia l'utilizzo di materiali difettosi o non in buone condizioni, lo stoccaggio degli stessi in modo non adeguato o in ambiti non idonei, lavorazioni non continuamente eseguite con la necessaria diligenza, o non idoneamente protette dagli agenti atmosferici. In ogni ipotesi, con detta relazione era stato evidenziato che “risulta evidente l'esclusiva responsabilità dell'impresa in merito ai vizi di cui trattasi”, ed erano stati anche indicati analiticamente gli interventi di riparazione e di ripristino ed i relativi costi, quantificati con elencazione delle relative categorie di lavori in complessivi € 300.000,00.
Avuto riguardo alla predetta perizia, dunque, si ritiene che alla data del 29.11.2013 la committente avesse già conseguito, con sufficiente grado di consapevolezza, la scoperta dei difetti, l'entità e gravità degli stessi, nonché la loro imputabilità all'impresa appaltatrice, oltre alla indicazione della quantificazione della pretesa risarcitoria.
Parte Di conseguenza, a tacere del fatto che già con lettera del 2.5.2013, all'esito del sopralluogo, la aveva richiesto alla di porre in essere gli interventi di ripristino, certamente Parte_2 nel caso concreto non era necessario attendere l'esito del richiesto ATP per avere una conoscenza sufficientemente completa dei vizi e della relativa responsabilità; ed invero, che alla data del ricorso per ATP la avesse scoperto vizi e relative cause si trae proprio dal contenuto di detto ricorso, Pt_3
nel quale era stato fatto riferimento agli esiti della citata perizia del 29.11.2013, agli allegati A e B della stessa, nonché avvalorati dalle fotografie, ed affermato che “risulta innegabile la responsabilità dell'impresa in ordine ai vizi manifestatisi sull'immobile in Parte_2
oggetto”.
L'ATP, quindi, era stato espressamente richiesto non tanto per accertare la presenza di vizi, anzi già
Parte pienamente rilevati, tanto che la aveva dedotto che la società costruttrice aveva “consegnato all'azienda scrivente un immobile edificato in difformità alle regole dell'arte e con violazione della diligenza professionale”, quanto piuttosto “stante la modificabilità dei luoghi, stante l'urgenza degli interventi da apportare e considerata, altresì, la rilevanza economica dei danni come approssimativamente quantificati .. anche ai fini della futura determinazione dei danni risarcibili
… così da poter compiutamente dimostrare nell'instaurando giudizi di merito la piena responsabilità contrattuale e/o per responsabilità extracontrattuale di parte resistente”.
Nel caso in esame, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il termine per la denuncia decorreva dal 29.11.2013, e non poteva essere ulteriormente postergato all'esito degli
Parte approfondimenti tecnici, richiesti dalla più per precostituirsi una prova, da far valere nel giudizio di merito, che per scoprire la presenza di vizi e loro cause.
Ne consegue che alla data dell'instaurazione del presente giudizio – 14.7.2016 – il termine annuale per la denuncia era ampiamente decorso;
in ogni caso, qualora di volesse qualificare la richiesta di attuare i necessari interventi di ripristino del 2.5.2013, ovvero lo stesso ricorso per ATP del
9.1.2014, come denuncia, alla data della notifica dell'atto di citazione – luglio 2016 – in assenza di atti interruttivi, era ampiamente decorso il termine annuale di prescrizione.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria nei confronti della restando assorbite le ulteriori censure proposte e l'appello Parte_2
incidentale formulato dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria;
appello comunque tardivo atteso che detta appellata non si è costituita venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione in appello, come prescritto a pena di decadenza secondo il combinato disposto di cui agli artt. 343 e 347 c.p.c.
L'accoglimento delle predette eccezioni è assorbente rispetto alle ulteriori censure proposte, salvo quella formulata con riferimento alla liquidazione delle spese processuali in favore delle altri parti appellate, ossia i chiamati in causa e le compagnie assicuratrici;
al riguardo, l'appellante ha
Contr sostenuto che la chiamata in causa del direttore dei lavori e del “non poteva sicuramente essere del tutto inappropriata stante le responsabilità accertate dalla ATP” e che, ad ogni buon conto, la liquidazione delle spese in favore delle compagnie assicuratrici “appare profondamente ingiusta”.
La censura è inammissibile, in quanto formulata in termini del tutto generici, atteso che non si confronta in alcun modo con la pronuncia del giudice di nullità della chiamata in causa del e CP_4
CP_ di infondatezza di quella del , stante la assenza di un rapporto contrattuale, e quindi di garanzia, tra questi e la società appaltatrice. Pronunce che, in mancanza di specifica censura, sono anche da ritenersi in giudicato e che giustificano la condanna della convenuta in primo grado, odierna appellante, alle spese nei loro confronti, nonché, in applicazione del principio di causalità, anche nei
CP_ confronti delle società assicuratrici, chiamate in causa dai predetti chiamati e . CP_4
Contr Conclusivamente, la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di deve essere condannata alle spese dei due gradi in favore della per effetto della Parte_2
soccombenza; spese che si liquidano secondo lo scaglione di valore entro euro 520.000 e con applicazione dei valori tariffari minimi, attesa la non particolare complessità della questione trattata.
Per contro, avuto riguardo alla inammissibilità del motivo di appello relativo alla liquidazione delle spese processuali, la deve essere condannata alle spese anche Parte_2
del presente grado nei confronti degli altri appellati;
spese che si liquidano secondo lo scaglione di valore da euro 5.200 a euro 26.000, atteso che l'appello nei loro confronti attiene solo alla condanna alle spese processuali, liquidate in primo grado nell'importo di € 11.200,00, e secondo il valore minimo, attesa la modestia della questione trattata.
Da ultimo, le spese di ATP e di CTU vanno poste a carico della Gestione Regionale Sanitaria Contr Liquidatoria di
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 46/24 del Tribunale di US, che nel resto conferma:
Contr
1. Rigetta la domanda proposta dalla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di nei confronti della Parte_2
Contr
2. Condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio, che liquida per il primo grado in € Parte_2
11.230,00 per compensi professionali, e per il presente grado in € 7.120,00 per compensi professionali, oltre spese per contributo unificato in appello, spese generali ed accessori di legge;
Contr pone le spese di ATP e di CTU a carico della Liquidatoria di Controparte_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore degli altri appellati, Parte_2
delle spese del presente grado, che liquida per ciascuno in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu